Agenti biologici e D.Lgs. 81/08

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Comunicazione all’ASL

1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano l’uso di agenti biologici classificati nei gruppi 2 o 3
dell’allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, le seguenti informazioni:
a) Nome e indirizzo dell’azienda e del titolare;
b) Il documento di valutazione dei rischi.
2. Il datore di lavoro che intende utilizzare un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della salute e darne comunicazione all’organo di vigilanza territorialmente competente; l’autorizzazione ha
durata di 5 anni ed è rinnovabile.
3. Nel caso dovessero verificarsi incidenti che possono provocare dispersione nell’ambiente di agenti biologici pericolosi per l’uomo, il datore di lavoro deve informare al più presto l’ASL, i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza, dell’evento, delle cause determinanti e delle misure che intende adottare o che ha già adottato per porre rimedio
all’avvenimento.

Registro degli esposti

I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 e 4 sono iscritti in un registro in cui vengono
riportati, per ogni lavoratore, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. Il datore di lavoro, tramite il medico competente, istituisce ed aggiorna il registro e ne consegna una copia all’Istituto
superiore della sanità, all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro e all’organo di
vigilanza competente.


IN BREVE

Chi

Cosa

Come

Datore
di lavoro

Comunicazione
ASL e autorizzazione

Uso
di agenti biologici di classe 2,3 o 4: comunicazione all’ASL
dei dati anagrafici dell’azienda e del documento di
valutazione dei rischi almeno 30 giorni prima dell’inizio
attività.

Agente biologico di classe 4: rilascio autorizzazione
ministero della salute e comunicazione ASL

Sorveglianza
sanitaria lavoratori esposti

Uso
di agenti del gruppo 3 e 4:

I
lavoratori sono iscritti in un registro in cui vengono
riportati, per ognuno,l’attività svolta, l’agente
utilizzato e gli eventuali casi di esposizione
individuale.

Il
datore di lavoro, tramite il medico competente, istituisce
ed aggiorna il registro e ne consegna una copia all’Istituto
superiore della sanità, all’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro e all’organo di
vigilanza competente.

IMPORTANTE

La valutazione dei rischi di esposizione ad agenti biologici è parte integrante del documento di valutazione dei rischi

Riferimenti normativi

D.Lgs. 81/08 Titolo X Esposizione ad agenti biologici
art. 269- Comunicazione;

art. 270- Autorizzazione;

art. 280- Registro degli esposti

Allegato XLVI

A CHI RIVOLGERSI

- ASL

- Istituto Superiore della Sanità
- ISPESL

La proroga c’è

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E’ stata approvata dal Senato la proroga sulla redazione della valutazione dei rischi al 1° gennaio 2009. (come preannunciato nella newsletter del 9 luglio scorso).

Il Decreto Legge n. 97 è stato convertito in legge che sarà pubblicata entro sabato sulla Gazzetta Ufficiale.

Sicurezza sul lavoro e gestione della maternità

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La gravidanza produce, fin dall’inizio, numerose modificazioni a carico dell’organismo materno che influenzano le funzioni di molti organi ed apparati. Tali cambiamenti possono condizionare la vita lavorativa della donna sia nel senso di una maggiore suscettibilità allo stress e alla fatica fisica, sia per i possibili danni da agenti nocivi sul prodotto del concepimento.

Le modificazioni fisiologiche indotte dalla gravidanza possono, inoltre, rendere più suscettibile la donna nei confronti dei seguenti fattori di rischio per la salute presenti in ambito lavorativo:
- rumore;
- radiazioni;
- lavoro a turni e notturno;
- radiazioni ionizzanti;
- vibrazioni;
- rischio infettivo;
- microclima;
- posture;
- solventi;
- antiparassitari;
- fatica mentale – stress;
- metalli;
- movimentazione manuale dei carichi.

I soggetti tutelati dalla legge

I meccanismi di tutela previsti dalla legge sono rivolti a tutte le lavoratrici subordinate, dipendenti di organismi privati e pubblici, comprese le apprendiste, le lavoratrici in contratto di formazione lavoro e part time e le socie delle cooperative. Alle lavoratrici subordinate sono equiparate le socie lavoratrici di cooperative o di società, anche di fatto,che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi; le utenti dei servizi di orientamento e formazione scolastica

Si definisce congedo di maternità l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice.

Le disposizioni di legge sono applicate alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato.

Per il lavoro part time, la normativa prevede la stessa tutela del lavoro a tempo pieno (DPR 1026/76 art. 5 lett. g).

Si ritiene applicabile la legge di tutela anche se il rischio è rappresentato dalla permanenza i piedi per più di metà dell’orario di lavoro qualora vi sia almeno un altro rischio quale fatica fisica, movimentazione dei carichi ecc.

La gestante può prendersi dei momenti di riposo durante l’orario di lavoro, previa comunicazione al responsabile.

Lavori vietati

È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.
La donne durante la gravidanza non possono svolgere attività in zone che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda a un millisievert durante il periodo di gravidanza. [Vedere elenco dei lavori vietati alle gestanti].

Quando è vietato adibire al lavoro le donne

- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto.
- ove il parto avvenga oltre la data presunta, per il periodo intercorrente tra la data effettiva del parto.
- durante i tre mesi dopo il parto.
- Durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
- È vietato adibire le donne al lavoro notturno cioè dalle ore 24 alle ore 6.

Estensione del divieto

Il divieto è anticipato a tre mesi prima del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che in relazione all’avanzato stato di gravidanza siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro può decidere l’interdizione dal lavoro per uno dei seguenti motivi:
- gravi complicanze della gravidanza
-  quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino
-  quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.

La lavoratrice è spostata ad altre mansioni nel caso in cui si accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli per lei. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni l’ente competente può disporre l’interdizione al lavoro.

Cosa fare

Il datore di lavoro:
-  valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici;
- informa le lavoratrici sui rischi individuati e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.


IN BREVE

Chi

Cosa

Come

Datore di lavoro

Valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici.

Informare le lavoratrici sui rischi individuati e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

Compilazione scheda di valutazione dei rischi per la lavoratrice in stato di gravidanza e  per il cambio di mansione quando necessario

IMPORTANTE

- La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in stato di gravidanza è parte integrante del documento di valutazione dei rischi.
- I moduli per la richiesta anticipata e di cambio di mansione, debitamente compilati e firmati, devono essere conservati presso l’unità produttiva.

Riferimenti normativi
- Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 1026 del 25/11/1976: Regolamento di esecuzione della L. 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri, Art. 5
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 432 del 20/01/1976: Determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell’art. 6 della L. 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
- Legge ordinaria del Parlamento n. 977 del 17/10/1967: Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, Art. 6
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 303 del 19/03/1956: Norme generali per l’igiene del lavoro, ALLEGATO
- D.Lgs 81/08, art. 28 comma 1

Moduli

- Scheda di valutazione dei rischi per la lavoratrice in stato di gravidanza

- Lettera a Enti preposti per cambio mansione/astensione lavoratrice in stato di gravidanza

- Lettera a Enti preposti per cambio mansione/astensione Lavoratrice in stato di puerperio ed allattamento

- Richiesta di astensione anticipata dal lavoro

- Scheda cambio mansione

- Documentazione necessaria per la richiesta di astensione pre e post partum

D.Lgs. 81/08 e nuova definizione di lavoratore

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Il D.Lgs. 626/94 definiva all’art. 2 comma 1 lettera a) il “lavoratore” quale la “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. […]

Il D.Lgs. 81/08 estende tale definizione e recita (sempre all’art. 2 comma 1 lettera a): “«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. […]

Successivamente, la nuova definizione specifica alcune tipologie di lavoratori non presenti nel D.Lgs. 626/94:
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”
”- il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; “
”- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; “
”- il volontario che effettua il servizio civile; “
”- il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”
(lavoratori socialmente utili)
”- l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile”

Conferma inoltre alcune tipologie di lavoratori già incluse nel D.Lgs. 626/94 vale a dire:
- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività,
- l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari “e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione

E’ poi l’articolo 3 (Campo di applicazione) a fornirci ulteriore precisazioni:
- escludendo i piccoli lavori domestici a carattere straordinario,
- escludendo l’insegnamento privato supplementare,
- escludendo l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Passiamo in rassegna, sempre dall’articolo 3, alcune previsioni particolari e specifiche per alcune tipologie contrattuali:

- Contratto di somministrazione di lavoro: tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore
- Distacco del lavoratore: tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato
- Lavoratori a progetto e Collaboratori coordinati e continuativi: Le disposizioni del D.Lgs 81/08 si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente
- Lavoratori a domicilio: E’ fatto obbligo al datore di lavoro di informare e formare i lavoratori, fornire loro i DPI. Le eventuali attrezzature fornite devono essere conformi al titolo III del Decreto. Queste disposizioni sono valide anche per i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati
- Telelavoro:
* si applica titolo VII (VDT)
* le attrezzature fornite devono essere conformi titolo III,
* il datore di lavoro deve fornire informazioni circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
* i lavoratori applicano le direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
* i RLS e autorità competenti hanno accesso a luoghi di lavoro (con limiti da norme e contratti e previo consenso del lavoratore)
* il lavoratore può chiedere ispezioni
* il datore di lavoro deve prevenire l’isolamento del lavoratore

Segnaliamo infine un nuovo obbligo a carico dei lavoratori come da art. 20 comma 3:
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Elenco nazionale dei medici competenti

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La sorveglianza sanitaria – se necessaria - all’interno dell’azienda non può essere effettuata dal cosiddetto “medico di famiglia”. Il D.Lgs. 81/08 ribadisce all’articolo Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente che per esercitare le funzioni di “medico competente” bisogna “possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto un’importante novità: ha voluto aiutare le aziende nell’individuazione della figura di medico costituendo un apposito “elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute”. Si riduce così la probabilità di affidarsi ad una figura non idonea. A popolare tale elenco saranno i medici che devono entro il 15 novembre 2008 inviare al Ministero della salute un’autocertificazione utilizzando il modulo che il Ministero ha messo a disposizione da pochi giorni.

Altra novità del decreto è l’aggiornamento periodico richiesto al medico. Nello stesso modo in cui il decreto ribadisce o istituisce il concetto di aggiornamenti formativi periodici per le varie figure (RSPP, RlS, addetti della squadra antincendio, addetti della squadra di primo soccorso), il decreto introduce anche per la figura di medico competente l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento (art. 38 comma 3):
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Nomina degli addetti della squadra di primo soccorso

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Il datore di lavoro deve nominare la squadra di pronto soccorso

Corso di formazione

Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, devono essere formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.
I requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati secondo la natura dell’attività, al numero dei lavoratori e ai fattori di rischio, sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (art. 45 comma 2).
La formazione dei lavoratori designati e’ svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro i primi di agosto del 2004.
La durata e i contenuti dei corsi pronto soccorso vengono definiti in base alla categoria di appartenenza definita dal decreto n. 388.

Gruppo di appartenenza

Tipologia

Durata del corso

Gruppo A:

I) Aziende o unita’ produttive con attivita’ industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita’ minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita’ permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura

16 ore

Gruppo B:

aziende o unita’ produttive con tre o piu’ lavoratori che non rientrano nel gruppo A.


12 ore

Gruppo C

aziende o unita’ produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

12 ore


La formazione dei lavoratori designati andra’ ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita’ di intervento pratico


IN BREVE

Chi

Cosa

Come

Datore di lavoro

Nominare squadra pronto soccorso

Compilazione dei moduli di nomina

Formazione degli addetti

Iscrizione degli addetti a idoneo corso di formazione della durata di 12 o 16 ore come previsto dal DM 388/03.

Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/08
art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente- comma 1 lettera b);
art. 43 – Disposizioni generali;
art. 45 – Primo Soccorso

Decreto 15 luglio 2003 n. 388

Moduli

Modulo per nomina addetto squadra di pronto soccorso ex D.lgs. 81/08
I moduli di nomina debitamente compilati e firmati, vanno conservati presso l’unità produttiva.

Comunicazione a tutti i dipendenti per nomina squadre di emergenza

Comunicazione dell’appartenenza al gruppo A

Proroga: l’obbligo della valutazione dei rischi dovrebbe slittare al 1° gennaio 2009

Sicurezza sul lavoro 1 Comment

La notizia è stata ampiamente diffusa nei giorni scorsi da tutti i media: l’obbligo di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. 81/08 dovrebbe slittare al 1° gennaio 2009. Ricostruiamo l’iter che dovrebbe portare a questa notizia tanta attesa dagli addetti ai lavori.

Ricorderete il Decreto-legge n. 97 del 3 giugno 2008 pubblicato nella G.U. n. 128 del 03/06/2008 che fa slittare al 1 gennaio 2009 la comunicazione all’INAIL degli infortuni di un giorno a fini statici (vedasi art. 4 comma 2).
Nella conversione in legge del DL (che deve avvenire entro 60 giorni quindi entro il 2/08/2008), il relatore Giorgio Costa (PdL) con l’appoggio del governo ha inserito un ammendamento:

”Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. 2-bis. All’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: “decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1º gennaio 2009″”

Se inserito, come dovrebbe esserlo, questo ammendamento farebbe slittare l’obbligo della redazione della valutazione dei rischi al 1.01.2009.

Vanno fatte due considerazioni:
- l’ammendamento deve passare prima al voto del Senato, poi della Camera, poi essere firmato dal Capo dello Stato prima che la Legge di conversione sia pubblicata sulla G.U. (comunque entro il 2.08.2008 pena il decadere del DL) che potrebbe significare visti i tempi stretti una pubblicazione successiva al 29 luglio 2008
- Viene prorogata la data di redazione del documento di valutazione dei rischi e più precisamente l’obbligo di redazione per le organizzazioni non contemplate dal D.Lgs. 626/94 e l’aggiornamento del documento per chi era già comunque soggetto. Significa che le organizzazioni già soggette alla redazione dal D.Lgs. 626/94 devono comunque essere in possesso di un documento se pur non aggiornato al D.Lgs. 81/08.

Nomina degli addetti della squadra antincendio

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Il datore di lavoro deve nominare la squadra di emergenza (art. 18, comma 1 lettera b).
Gli addetti della squadra devono seguire idoneo corso di formazione della durata di 4, 8, 16 ore in funzione del livello di rischio incendio (basso, medio, elevato).
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione se non per giustificato motivo. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o unità produttiva (art. 43, comma 3).
Fino all’adozione di specifici criteri di formazione, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell’emergenze nei luoghi di lavoro stabiliti dal DM 10 marzo 1998(art. 46, comma 4).

Numero addetti: il decreto lascia ampia discrezionalità nella scelta del numero dei lavoratori incaricati del servizio di emergenza; il decreto definisce, infatti, che il numero di addetti deve dipendere dalle specificità dei rischi presenti e dalle dimensioni dell’azienda.

Importante: I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Si tratta di individuare un gruppo di lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione nonché di adottare i provvedimenti che si rendano necessari in situazioni di emergenza, quali:
- incendio;
- evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato;
- salvataggio;
- pronto soccorso.

L’obiettivo perseguito è quello di pianificare l’emergenza, evitando così, quando l’evento rischioso si verifica, sovrapposizioni di direttive che generano confusione e ritardano le operazioni di soccorso

IN BREVE

Chi Cosa Come
Datore di lavoro Nominare squadra emergenza Compilazione dei moduli di nomina
Formazione degli addetti Iscrizione degli addetti a idoneo corso di formazione di 4, 8, 12 ore come previsto dal DM 10/03/98.


RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- D.Lgs. 81/08
art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente - comma 1 lettere b) e t);
art. 43 – Disposizioni generali;
art. 46 – Prevenzione incendi.
- Decreto Ministeriale 10 marzo 1998

MODULI

Modulo per nomina addetto squadra di emergenza antincendio

I moduli di nomina debitamente compilati e firmati, vanno conservati presso l’unità produttiva

Nuovi obblighi per i computer portatili

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Nell’oramai lontano D.Lgs. 626/94 erano esclusi come da art. 50 (Campo di applicazione) del Titolo VI (Uso di attrezzature munite di videoterminali):

[…]
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
[..]
d) ai sistemi denominati “portatili” ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;


A distanza di 14 anni, considerata l’evoluzione tecnologica e la loro ampia diffusione, il D.Lgs. 81/08 prende adesso in considerazione i computer portatili ed introduce un nuovo obbligo. Infatti l’Allegato XXXIV – Videoterminali – Requisiti minimi alla lettera f) recita:

f) Computer portatili
L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.

La disciplina continua a non applicarsi ai lavoratori addetti ai posti di guida di veicoli o macchine, ai sistemi informatici installati a bordo di mezzi di trasporto, ai registratori di cassa ecc.

Tempi di lavoro e riposi giornalieri e settimanali non sono più motivo di sospensione dell’attività imprenditoriale

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Il D.Lgs. 81/08 all’at. 14 aveva introdotto la possibilità di sospensione dell’attività imprenditoriale per 3 tipi di violazioni (si veda precedente articolo):
- il lavoro sommerso (o nero)
- reiterate violazioni della disciplina sul superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale
- gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro

Il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 pubblicato sulla G.U. n. 152 dello stesso giorno (e che prende quindi effetto immediato fermo restando la sua conversione in legge entro 60 giorni) prevede l’abrogazione della sospensione dell’attività imprenditoriale per le reiterate violazioni della disciplina sul superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. Infatti all’articolo 41 comma 11 e 12 recita:

Art. 41. - Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
[…]
11. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,».
12. All’articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o».

Lo stesso Decreto Legge abroga all’articolo 35 l’articolo 13 del D.M. 37/08:

Art. 35 - Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici
1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a)con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazione di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a)e b).
2. L’articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 è soppresso

Si ricorda che l’articolo 13 del D.M. 37/08 impegnava la parte venditrice di un immobile a garantirne la conformità degli impianti (elettrici e di riscaldamento).

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