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Rientro al lavoro dopo un infortunio: Circolare INAIL n. 17/2026

L’INAIL ha pubblicato la Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, che dà chiarimenti sulla gestione dei certificati di infortunio e sulle modalità di rientro al lavoro dei lavoratori.

La circolare chiarisce che non è necessario alcun certificato di chiusura per riprendere l’attività lavorativa alla scadenza della prognosi.

Viene indicato infatti che:

“Il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’INAIL, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica cosiddetta ‘definitiva’.”

In pratica:

  • la prognosi si considera conclusa automaticamente alla data indicata nell’ultimo certificato trasmesso all’INAIL;
  • non è previsto alcun ulteriore adempimento medico‑amministrativo;
  • un nuovo certificato è richiesto solo se il lavoratore intende rientrare prima della scadenza della prognosi (rientro anticipato).

La circolare da indicazioni anche per la  sorveglianza sanitaria, e specifica che :

“può essere attivata dal Medico Competente per valutare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.

La visita del Medico Competente non è automatica dopo un infortunio, ma è obbligatoria solo nei casi previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, ovvero:

  • assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni (visita di rientro obbligatoria);
  • mansioni soggette a sorveglianza sanitaria, quando il Medico Competente ritiene necessario un controllo;
  • richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, per motivi legati alla sicurezza.

Per assenze inferiori ai 60 giorni e per lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria, la visita non è dovuta.

Se il lavoratore desidera rientrare prima della scadenza della prognosi, la circolare stabilisce che:

  • è necessario un certificato medico che modifichi la prognosi, anticipandone il termine;
  • tale certificato può essere rilasciato da qualunque medico.