Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia davvero per la formazione sulla sicurezza dal 24 maggio 2026

Novità sostanziali per imprese e operatori: l’Accordo Stato-Regioni 2025 ridefinisce la formazione sicurezza in azienda e interessa imprese, RSPP, preposti, dirigenti e lavoratori. In questo articolo si chiariscono le principali novità, la decorrenza, i corsi coinvolti, le durate, le modalità formative e gli obblighi di aggiornamento, con indicazioni pratiche per orientarsi nel nuovo quadro normativo e puntare a maggiore uniformità e validazione delle competenze su tutto il territorio.

Novità dell’Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione sicurezza

Il testo del 2025 introduce alcune innovazioni che mirano a rendere la formazione sicurezza più efficace, misurabile e aderente ai rischi reali. Le principali innovazioni riguardano la ridefinizione dei contenuti minimi per ruolo, l’adozione di un approccio per competenze, la strutturazione modulare dei percorsi e criteri più stringenti per la validazione e la tracciabilità delle attività formative. In particolare, l’impianto privilegia apprendimento continuo e dinamico, criteri di erogazione più omogenei a livello nazionale e una semplificazione della burocrazia a favore della sostanza, con maggiore attenzione alla verifica dell’efficacia degli esiti formativi.

Di seguito si riportano i punti principali del nuovo Accordo Stato-Regioni.

  • Maggiore orientamento alla pratica e alle esercitazioni contestualizzate al luogo di lavoro.
  • Chiara distinzione tra formazione generale, formazione specifica e aggiornamento, con contenuti minimi rivisti.
  • Introduzione di moduli dedicati a rischi emergenti come stress lavoro-correlato, sicurezza digitale e gestione delle emergenze in scenari complessi.
  • Criteri unificati per la qualificazione dei docenti e dei soggetti formatori, con attenzione ai sistemi di gestione per la qualità.
  • Obblighi rafforzati di verifica finale, rilascio degli attestati elettronici e archiviazione digitale per assicurare tracciabilità e ridurre le disparità interpretative.
  • Maggiore enfasi sulla validazione delle competenze acquisite e sull’uniformità nell’erogazione dei percorsi.

Da quando si applica il nuovo Accordo e chi riguarda

L’Accordo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, rappresenta una riforma organica della formazione sulla sicurezza, poiché sostituisce e accorpa i precedenti Accordi Stato-Regioni del 2011, 2012 e 2016.

Il 24 maggio 2026 si è concluso il periodo transitorio previsto dal nuovo Accordo: tale periodo è stato previsto per consentire alle aziende e ai soggetti formatori di adeguare piani didattici, materiali e sistemi di tracciamento. Da questo momento, quindi, tutte le aziende, i datori di lavoro, gli enti formativi e i consulenti dovranno applicare integralmente le nuove disposizioni.

Il perimetro dei destinatari comprende tutte le figure già previste dalla normativa sulla salute e sicurezza: lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP, ASPP e datore di lavoro nei casi in cui la legge richiede la loro formazione specifica. Anche i soggetti erogatori di formazione, pubblici e privati, nonché i soggetti formatori accreditati, devono adeguarsi ai nuovi requisiti.

Quali corsi di sicurezza cambiano con il nuovo Accordo?

La revisione coinvolge l’intera offerta formativa obbligatoria, con attenzione particolare ai seguenti percorsi:

  • formazione generale per lavoratori;
  • formazione specifica per lavoratori, divisa per livelli di rischio;
  • formazione per preposti con contenuti rafforzati sulla gestione del team e controllo dei rischi;
  • formazione per dirigenti con focus su valutazione dei rischi, procedure organizzative e responsabilità gestionale;
  • percorsi per RSPP e ASPP, con aggiornamento e rafforzamento dei moduli (es. A, B e C) per elevare competenze tecniche e gestionali;
  • formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione o ricopre il ruolo di RSPP, con attenzione a best practice e aggiornamenti normativi settoriali;
  • corsi attrezzature dell’articolo 73 del D.Lgs. 81/08: l’Accordo ha ridisegnato i requisiti abilitativi, estendendo la disciplina obbligatoria anche ad attrezzature prima non normate specificamente a livello nazionale (come i carroponti, i caricatori per movimentazione materiali e le macchine raccogli frutta).

Durate, contenuti minimi e aggiornamenti obbligatori

Il nuovo impianto definisce indicazioni puntuali sulle durate minime e una struttura modulare per ogni percorso. Le durate e le frequenze di aggiornamento sono pensate per essere proporzionate al livello di rischio e alla responsabilità del ruolo. Di seguito una sintesi orientativa; per applicazioni operative è necessario fare riferimento al testo ufficiale.

Formazione lavoratori

La struttura della formazione dei lavoratori resta articolata in: formazione generale e formazione specifica.

La formazione generale rimane di breve durata (4 ore) e copre i seguenti contenuti: concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti aziendali, organi di vigilanza e controllo.

La formazione specifica è modulata in base al rischio aziendale (4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto) con programmi affinati per rendere le ore più produttive e aderenti alle mansioni.

L’aggiornamento è periodico e prevede intervalli definiti nel testo, con possibilità di modalità blended e test intermedi per consolidare l’apprendimento.

Formazione preposti

Il nuovo Accordo rafforza il ruolo del preposto, che ora riceve una formazione aggiuntiva focalizzata su poteri e responsabilità, gestione del personale e controllo operativo dei rischi, con sviluppo di competenze comunicative e di leadership e capacità di gestione di micro-emergenze.

Le novità principali riguardano la durata del corso, portata a 12 ore, l’aggiornamento obbligatorio ogni 2 anni, lo svolgimento esclusivamente in presenza o videoconferenza sincrona e la completa esclusione dell’e-learning.

Formazione dirigenti

I dirigenti devono seguire percorsi con approfondimenti su valutazione dei rischi, organizzazione della prevenzione e misure tecniche e organizzative.

Le durate possono essere incrementate per trattare temi come benessere organizzativo e gestione dello stress lavoro-correlato; l’aggiornamento considera il mutamento dei rischi e l’evoluzione normativa e gestionale.

Come cambia la formazione per lavoratori, preposti e dirigenti

Di seguito si riportano le differenze principali per i tre profili.

  • Lavoratori: formazione più mirata al contesto operativo, uso corretto dei DPI, procedure di emergenza e riconoscimento dei rischi. Maggiore spazio per esercitazioni pratiche e scenari aziendali reali.
  • Preposti: rafforzamento delle competenze gestionali e di controllo, con moduli obbligatori su leadership in sicurezza, comunicazione dei rischi, individuazione e correzione di comportamenti non sicuri e gestione degli incidenti.
  • Dirigenti: focus su governance della sicurezza, responsabilità organizzative e implementazione di sistemi di gestione; formazione orientata anche all’analisi dei dati di sicurezza aziendale e all’integrazione della prevenzione nei processi decisionali.

Il confronto evidenzia che il peso della formazione cresce con il livello di responsabilità e che la novità principale è la centralità delle competenze dimostrate in contesti concreti, per elevare la cultura della prevenzione a tutti i livelli.

Formazione obbligatoria prima dell’inizio dell’attività lavorativa

Una delle novità più importanti riguarda la tempistica della formazione dei lavoratori. La formazione generale e specifica deve essere completata prima dell’adibizione del lavoratore alla mansione. Non sarà più possibile completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione.

Ciò comporta per le aziende la necessità di pianificare con attenzione:

  • assunzioni;
  • somministrazioni di lavoro;
  • inserimento di lavoratori stagionali;
  • cambio mansione.

Casi specifici di formazione per i lavoratori

Formazione per i lavoratori che utilizzano macchinari e attrezzature

I lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione devono frequentare corsi teorico-pratici dedicati.

Tra le principali attrezzature interessate:

  • carrelli elevatori;
  • piattaforme di lavoro elevabili (PLE);
  • gru mobili;
  • gru a torre;
  • escavatori;
  • trattori agricoli e forestali;
  • pompe per calcestruzzo;
  • carriponte.

La formazione deve comprendere un modulo teorico, un modulo tecnico, delle esercitazioni pratiche e una prova pratica finale. L’abilitazione deve essere aggiornata ogni 5 anni.

Formazione per l’uso del carroponte

Una delle novità di maggiore interesse operativo è la disciplina specifica per il carroponte. Il corso per addetti all’uso del carroponte prevede contenuti dedicati a:

  • caratteristiche e componenti dell’attrezzatura;
  • accessori di sollevamento;
  • verifiche preliminari;
  • tecniche di movimentazione del carico;
  • rischi di schiacciamento, urto e caduta del carico;
  • procedure di emergenza.

La formazione deve includere una parte pratica con prove operative e verifica finale.

Formazione per lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento

Per i lavoratori che operano in ambienti disciplinati dal D.P.R. 177/2011 il nuovo Accordo conferma l’obbligo di una formazione specifica particolarmente rigorosa. Gli argomenti devono includere:

  • identificazione dei pericoli;
  • atmosfere pericolose;
  • uso dei rilevatori gas;
  • ventilazione;
  • dispositivi di protezione individuale e autorespiratori;
  • procedure di ingresso;
  • sistemi di recupero;
  • gestione dell’emergenza e del soccorso.

La formazione deve prevedere addestramento pratico e simulazioni realistiche.

Come cambia la formazione per RSPP, ASPP e datori di lavoro

I percorsi per RSPP e ASPP sono riorganizzati su moduli per favorire una formazione specialistica e aggiornata. Oltre al rafforzamento dei moduli A, B e C, possono essere previsti requisiti di accesso più rigorosi ai moduli specialistici e un focus su metodologie di valutazione dei rischi, analisi degli incidenti, gestione dei sistemi di sicurezza e promozione della cultura della prevenzione.

Per la prima volta viene introdotto un corso obbligatorio per tutti i datori di lavoro, anche se non ricoprono il ruolo di RSPP.

Per il datore di lavoro che assume direttamente i compiti di prevenzione (o ricopre il ruolo di RSPP), i percorsi sono differenziati in base al settore di attività e al livello di rischio dell’impresa, con maggiore attenzione a responsabilità legali, gestione dei fornitori e aspetti contrattuali. Il percorso prevede un corso base di 16 ore e un modulo aggiuntivo nei casi previsti. Restano invariati i principi di base relativi ai requisiti di accesso alla formazione specialistica, mentre si rafforzano gli obblighi di aggiornamento (quinquennale, di almeno 6 ore) e i criteri per la prova finale di idoneità.

I datori di lavoro già in carica dovranno completare il corso entro il 24 maggio 2027.

Modalità di erogazione consentite e regole per la formazione online

Il nuovo accordo riconosce forme miste di erogazione per aumentare flessibilità e qualità. Sono ammesse le seguenti modalità:

  • formazione in presenza per le parti pratiche e le esercitazioni;
  • videoconferenza sincrona per lezioni frontali e interattive, con sistemi di verifica dell’identità e della presenza;
  • e-learning asincrono per contenuti teorici, con monitoraggio delle attività, test intermedi e aggiornamento dei contenuti;
  • modalità blended che combinano le precedenti in funzione degli obiettivi formativi.

Tuttavia, la formazione online non è sempre valida in via esclusiva per tutte le tipologie di corso. Le parti pratiche e le prove di verifica che richiedono osservazione diretta devono essere svolte in presenza. Le piattaforme e-learning devono garantire tracciabilità delle presenze, tempi di fruizione, e sistemi di assessment affidabili; l’uso di simulatori e realtà virtuale può affiancare, ma non sostituire interamente, l’esperienza sul campo quando richiesta.

Requisiti di docenti, soggetti formatori, attestati e tracciabilità

Il provvedimento chiarisce i requisiti dei docenti e dei soggetti formatori. I principali elementi di conformità sono:

  • titoli e comprovata esperienza nella materia trattata per i docenti, con capacità didattiche documentate;
  • struttura organizzativa, metodologie documentate e sistemi di gestione della qualità per i soggetti formatori, in coerenza con requisiti di accreditamento;
  • verifiche finali obbligatorie per tutti i percorsi con criteri di valutazione espliciti, inclusa la valutazione pratica ove prevista;
  • rilascio di attestati in formato elettronico con elementi minimi obbligatori (ore svolte, contenuti, modalità, firma del soggetto formatore) e identificativo univoco per agevolarne l’autenticità;
  • conservazione e tracciabilità della documentazione su supporto digitale, con registri che rendano immediatamente verificabile la storia formativa del singolo lavoratore e siano accessibili agli organi di vigilanza.

Per dimostrare conformità in caso di controlli è necessario poter produrre: progetto formativo, registri presenze, registrazioni delle verifiche, attestati elettronici e prova dell’aggiornamento. La tracciabilità diventa un elemento chiave per la gestione del rischio e per l’adempimento degli obblighi normativi, garantendo trasparenza e pronta esibizione della documentazione.

Il progetto formativo: il documento guida del corso

Il nuovo Accordo attribuisce grande importanza al progetto formativo, documento che deve descrivere in modo strutturato l’intero percorso. Il progetto formativo deve contenere almeno:

  • obiettivi didattici;
  • destinatari;
  • contenuti del corso;
  • durata e articolazione dei moduli;
  • metodologia didattica;
  • materiali utilizzati;
  • nominativi e requisiti dei docenti;
  • modalità di verifica dell’apprendimento;
  • criteri di valutazione dell’efficacia.

Il progetto formativo rappresenta il riferimento documentale per dimostrare che il corso è stato progettato in modo coerente con i rischi aziendali e con le prescrizioni normative.

Verifica dell’apprendimento e dell’efficacia della formazione

Ogni percorso formativo deve prevedere una verifica finale dell’apprendimento, che può essere svolta tramite test scritti, questionari a risposta multipla, colloqui e prove pratiche. La verifica deve essere documentata e conservata. L’esito positivo costituisce requisito essenziale per il rilascio dell’attestato.

Una delle innovazioni più significative del nuovo Accordo è l’obbligo di verificare non solo che il lavoratore abbia partecipato al corso, ma che la formazione sia realmente efficace. La verifica dell’efficacia consiste nell’accertare che i contenuti appresi siano stati trasferiti nel comportamento operativo. Per effettuare tale verifica è possibile avvalersi di diversi strumenti, quali osservazioni sul campo, audit comportamentali, check list di verifica, colloqui con preposti e lavoratori e analisi di near miss, infortuni e non conformità. È opportuno effettuare tale verifica dopo un congruo periodo dall’erogazione del corso, ad esempio entro alcuni mesi. I risultati devono essere registrati e conservati per dimostrare la reale attuazione del processo formativo.

Attestati e tracciabilità

Il nuovo Accordo richiede una gestione documentale molto più rigorosa. Pertanto, diventa fondamentale conservare tutta la documentazione d’interesse. Tra questa rientrano: registri presenze, progetto formativo, curriculum dei docenti, prove di verifica, attestati e documentazione sulla verifica di efficacia.

Particolare attenzione, inoltre, deve essere dedicata alla comprensione linguistica dei lavoratori stranieri.

Domande Frequenti

Che cos’è l’Accordo Stato Regioni in materia di sicurezza sul lavoro?

È l’atto normativo, emanato ai sensi del D.Lgs. 81/08, con cui Governo, Regioni e Province autonome definiscono in modo uniforme su tutto il territorio nazionale i requisiti della formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro.

Chi è il soggetto formatore nel nuovo accordo Stato Regioni?

Il nuovo Accordo individua tre categorie di soggetti abilitati: soggetti istituzionali (enti pubblici, università, ordini professionali), soggetti accreditati presso Regioni o Province autonome con almeno tre anni di esperienza documentata, e altri soggetti come fondi interprofessionali, organismi paritetici e associazioni sindacali.

Quali corsi di formazione sicurezza cambiano con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025?

La revisione interessa sia i corsi base sia quelli specifici e di aggiornamento, introducendo nuovi moduli e ridefinendo contenuti minimi e criteri di erogazione per garantire maggiore omogeneità e qualità su tutto il territorio.

La formazione online è ancora valida con l’Accordo Stato-Regioni 2025 e quali sono le regole?

Sì, la formazione online è ammessa purché rispetti i limiti previsti dal testo, assicuri interattività, tracciabilità, verifica dell’identità in sincrono e che le attività pratiche siano svolte in presenza quando richiesto.

Quali sono le principali novità dell’Accordo Stato-Regioni 2025 per la formazione sicurezza?

Le novità riguardano modularità, approccio per competenze, maggiore pratica contestualizzata, nuovi moduli su rischi emergenti, qualità dei docenti, tracciabilità digitale e criteri di erogazione più omogenei con validazione delle competenze.

Quando è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione?

L’Accordo Stato-Regioni è entrato in vigore al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il 24 maggio 2025.

Chi deve fare l’aggiornamento formazione sicurezza con il nuovo accordo?

Tutte le figure previste dalla normativa, con periodicità differenziate in base al ruolo e al livello di rischio: lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP/ASPP e datori di lavoro che svolgono i compiti di prevenzione sono tenuti all’aggiornamento secondo le scadenze previste.

Cosa cambia per attestati, verifiche finali e tracciabilità della formazione?

Viene imposto l’uso di attestati elettronici completi con identificativo univoco, verifiche finali formalizzate (anche pratiche ove richiesto), sistemi di verifica dell’identità in sincrono e archiviazione digitale/registri accessibili per assicurare trasparenza e conformità.

Qual è la scadenza per la formazione obbligatoria secondo l’Accordo Stato Regioni 2025?

Il periodo transitorio è scaduto il 24 maggio 2026, data entro cui era ancora possibile erogare corsi secondo le vecchie normative; da quella data si applicano integralmente le nuove disposizioni dell’Accordo.

Qual è la durata del corso di aggiornamento per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP (DL RSPP) secondo il nuovo Accordo Stato Regioni?

Secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, il corso di aggiornamento per RSPP ha una durata minima di 8 ore con cadenza quinquennale.