Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia davvero per la formazione sulla sicurezza dal 24 maggio 2026
Il 24 maggio 2026 termina il periodo transitorio previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Da questa data tutte le aziende, i datori di lavoro, gli enti formativi e i consulenti dovranno applicare integralmente le nuove disposizioni.
L’Accordo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, rappresenta una riforma organica della formazione sulla sicurezza, poiché sostituisce e accorpa i precedenti Accordi Stato-Regioni del 2011, 2012 e 2016.
L’obiettivo è rendere il sistema formativo più:
- uniforme;
- tracciabile;
- coerente con i rischi aziendali;
- verificabile nella sua efficacia;
- orientato al miglioramento continuo.
Cosa cambia dal 24 maggio 2026
Fino al 23 maggio 2026 è stato possibile, in alcuni casi, continuare ad applicare le regole previgenti.
Dal 24 maggio 2026 tutte le nuove attività formative dovranno rispettare integralmente il nuovo Accordo.
Le principali novità riguardano:
- durata dei corsi;
- modalità di erogazione;
- aggiornamenti periodici;
- verifica finale dell’apprendimento;
- verifica dell’efficacia della formazione;
- requisiti dei docenti e dei soggetti formatori;
- obblighi documentali;
- formazione di attrezzature e ambienti a rischio specifico.
Formazione obbligatoria prima dell’inizio dell’attività lavorativa
Una delle novità più importanti riguarda la tempistica della formazione dei lavoratori.
La formazione generale e specifica deve essere completata prima dell’adibizione del lavoratore alla mansione.
Non sarà più possibile completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione.
Ciò comporta per le aziende la necessità di pianificare con attenzione:
- assunzioni;
- somministrazioni di lavoro;
- inserimento di lavoratori stagionali;
- cambio mansione.
Il progetto formativo: il documento guida del corso
Il nuovo Accordo attribuisce grande importanza al progetto formativo, documento che deve descrivere in modo strutturato l’intero percorso.
Il progetto formativo deve contenere almeno:
- obiettivi didattici;
- destinatari;
- contenuti del corso;
- durata e articolazione dei moduli;
- metodologia didattica;
- materiali utilizzati;
- nominativi e requisiti dei docenti;
- modalità di verifica dell’apprendimento;
- criteri di valutazione dell’efficacia.
Il progetto formativo rappresenta il riferimento documentale per dimostrare che il corso è stato progettato in modo coerente con i rischi aziendali e con le prescrizioni normative.
Formazione dei lavoratori: generale e specifica
La struttura della formazione dei lavoratori resta articolata in:
Formazione generale – 4 ore
Contenuti principali:
- concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;
- organizzazione della prevenzione aziendale;
- diritti e doveri dei soggetti aziendali;
- organi di vigilanza e controllo.
Formazione specifica
La durata continua a dipendere dal livello di rischio dell’azienda:
- rischio basso: 4 ore;
- rischio medio: 8 ore;
- rischio alto: 12 ore.
L’aggiornamento è quinquennale di almeno 6 ore.
Formazione per i lavoratori che utilizzano macchinari e attrezzature
I lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione devono frequentare corsi teorico-pratici dedicati.
Tra le principali attrezzature interessate:
- carrelli elevatori;
- piattaforme di lavoro elevabili (PLE);
- gru mobili;
- gru a torre;
- escavatori;
- trattori agricoli e forestali;
- pompe per calcestruzzo;
- carriponte.
La formazione deve comprendere:
- modulo teorico;
- modulo tecnico;
- esercitazioni pratiche;
- prova pratica finale.
L’abilitazione deve essere aggiornata ogni 5 anni.
Formazione per l’uso del carroponte
Una delle novità di maggiore interesse operativo è la disciplina specifica per il carroponte.
Il corso per addetti all’uso del carroponte prevede contenuti dedicati a:
- caratteristiche e componenti dell’attrezzatura;
- accessori di sollevamento;
- verifiche preliminari;
- tecniche di movimentazione del carico;
- rischi di schiacciamento, urto e caduta del carico;
- procedure di emergenza.
La formazione deve includere una parte pratica con prove operative e verifica finale.
Formazione per lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento
Per i lavoratori che operano in ambienti disciplinati dal D.P.R. 177/2011 il nuovo Accordo conferma l’obbligo di una formazione specifica particolarmente rigorosa.
Gli argomenti devono includere:
- identificazione dei pericoli;
- atmosfere pericolose;
- uso dei rilevatori gas;
- ventilazione;
- dispositivi di protezione individuale e autorespiratori;
- procedure di ingresso;
- sistemi di recupero;
- gestione dell’emergenza e del soccorso.
La formazione deve prevedere addestramento pratico e simulazioni realistiche.
Nuove regole per la formazione dei preposti
Il nuovo Accordo rafforza il ruolo del preposto.
Le novità principali sono:
- durata del corso portata a 12 ore;
- aggiornamento obbligatorio ogni 2 anni;
- svolgimento esclusivamente in presenza o videoconferenza sincrona;
- esclusione dell’e-learning.
I preposti formati o aggiornati prima del 24 maggio 2023 devono effettuare l’aggiornamento entro il 24 maggio 2026.
Formazione obbligatoria del datore di lavoro
Per la prima volta viene introdotto un corso obbligatorio per tutti i datori di lavoro, anche se non ricoprono il ruolo di RSPP.
Il percorso prevede:
- corso base di 16 ore;
- modulo aggiuntivo nei casi previsti;
- verifica finale;
- aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.
I datori di lavoro già in carica dovranno completare il corso entro il 24 maggio 2027.
Modalità di erogazione dei corsi
L’Accordo disciplina con precisione le modalità di svolgimento.
I corsi possono essere erogati:
- in presenza;
- in videoconferenza sincrona;
- in e-learning, solo se espressamente consentito.
Per alcune figure, come i preposti e per molti moduli pratici, l’e-learning non è ammesso.
Verifica finale dell’apprendimento
Ogni percorso formativo deve prevedere una verifica finale dell’apprendimento.
Le modalità possono comprendere:
- test scritti;
- questionari a risposta multipla;
- colloqui;
- prove pratiche.
La verifica deve essere documentata e conservata.
L’esito positivo costituisce requisito essenziale per il rilascio dell’attestato.
Verifica dell’efficacia della formazione
Una delle innovazioni più significative del nuovo Accordo è l’obbligo di verificare non solo che il lavoratore abbia partecipato al corso, ma che la formazione sia realmente efficace.
La verifica dell’efficacia consiste nell’accertare che i contenuti appresi siano stati trasferiti nel comportamento operativo.
Come può essere effettuata
Attraverso:
- osservazioni sul campo;
- audit comportamentali;
- check list di verifica;
- colloqui con preposti e lavoratori;
- analisi di near miss, infortuni e non conformità.
Quando effettuare la verifica
È opportuno effettuarla dopo un congruo periodo dall’erogazione del corso, ad esempio entro alcuni mesi.
Documentazione
I risultati devono essere registrati e conservati per dimostrare la reale attuazione del processo formativo.
Attestati e tracciabilità
Il nuovo Accordo richiede una gestione documentale molto più rigorosa.
Devono essere conservati:
- registri presenze;
- progetto formativo;
- curriculum dei docenti;
- prove di verifica;
- attestati;
- documentazione sulla verifica di efficacia.
Particolare attenzione deve essere dedicata alla comprensione linguistica dei lavoratori stranieri.
Un testo unico della formazione in materia di sicurezza
Il nuovo Accordo costituisce di fatto un riferimento unico per la formazione di:
- lavoratori;
- preposti;
- dirigenti;
- datori di lavoro;
- RSPP e ASPP;
- datori di lavoro RSPP;
- addetti all’uso di attrezzature;
- operatori in spazi confinati.
Cosa devono fare ora le aziende
In vista del 24 maggio 2026 è opportuno:
- verificare la scadenza della formazione dei preposti;
- programmare la formazione dei datori di lavoro;
- controllare la conformità degli attestati esistenti;
- aggiornare i progetti formativi;
- pianificare i corsi per carroponte, attrezzature e spazi confinati;
- definire procedure di verifica dell’efficacia;
- aggiornare registri e archivi documentali.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 segna un’evoluzione sostanziale del sistema di formazione sulla sicurezza sul lavoro.
Dal 24 maggio 2026 le aziende dovranno adottare un approccio più strutturato, documentato e orientato ai risultati.
La semplice frequenza di un corso non sarà più sufficiente.
Sarà necessario dimostrare:
- che il percorso formativo è stato progettato correttamente;
- che i contenuti sono coerenti con i rischi aziendali;
- che l’apprendimento è stato verificato;
- che la formazione ha prodotto un effettivo miglioramento dei comportamenti e della prevenzione.
Per le imprese si tratta di un vero cambiamento organizzativo e culturale, destinato a incidere sulla gestione delle risorse umane, sulla compliance normativa e sull’efficacia del sistema di prevenzione aziendale.
