Valutazione del rischio chimico e rumore in azienda: come si eseguono i rilievi strumentali
La misurazione del rischio chimico e del rumore in azienda si effettua con rilievi strumentali eseguiti da personale qualificato, secondo le norme tecniche UNI EN ISO e i criteri previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Per il rumore si rilevano il livello di esposizione giornaliera LEX,8h e il valore di picco; per il chimico la concentrazione di inquinanti nell’aria rispetto ai valori limite di soglia (TLV). L’articolo spiega quale strumentazione si usa, come si pianifica il campionamento personale e ambientale, come si leggono i risultati e come questi confluiscono nel documento di valutazione dei rischi.
Perché misurare chimico e rumore
La valutazione del rischio da agenti chimici e da rumore non può basarsi solo su osservazioni qualitative quando l’esposizione è significativa. Il Titolo VIII, Capo II (rumore) e il Titolo IX, Capo I (agenti chimici) del D.Lgs. 81/2008 richiedono che il datore di lavoro, quando la valutazione preliminare non esclude il rischio, proceda alla misurazione strumentale dell’esposizione dei lavoratori.
Per le imprese questo significa che il DVR non può limitarsi a una stima: deve contenere dati oggettivi, raccolti con strumenti calibrati e metodi normati, su cui si fondano le misure di prevenzione, la scelta dei DPI e, se necessario, l’attivazione della sorveglianza sanitaria specifica.
Gli aspetti normativi e definitori del rischio chimico sono già trattati in Valutazione del rischio chimico e D.Lgs. 81/08 e in Il rischio chimico; per il rumore, in Cos’è il rumore e cosa si intende e in Esposizione dei lavoratori a rumore. Qui l’attenzione è sull’esecuzione pratica dei rilievi, non sulla cornice normativa.
Strumentazione e metodi di campionamento
Per il rumore si utilizzano fonometri integratori conformi alla classe 1 o 2 secondo le norme IEC 61672, con calibrazione prima e dopo ogni sessione di misura. Per il chimico si impiegano pompe di campionamento personale, tubi assorbenti, fiale, filtri o rilevatori diretti (PID, sensori elettrochimici) a seconda della sostanza da ricercare, scelti in base alla scheda di sicurezza (SDS) dell’agente e al metodo analitico previsto.
La scelta dello strumento dipende dalla sostanza, dal tipo di esposizione (continua o a picchi) e dal limite di quantificazione richiesto dal laboratorio di analisi. Le schede di sicurezza, nel formato previsto dal Regolamento REACH, indicano i valori limite di riferimento: l’integrazione tra REACH, CLP e D.Lgs. 81/2008 è approfondita in Le ricadute di REACH e CLP sul D.Lgs. 81/08.
Campionamento personale
Il campionamento personale prevede che lo strumento (fonometro o pompa di aspirazione) sia indossato dal lavoratore durante l’intero turno o per la durata rappresentativa dell’attività. È il metodo richiesto per calcolare l’esposizione individuale (LEX,8h per il rumore, concentrazione media ponderata nel tempo per il chimico) e per confrontarla con i valori limite normati.
- Il microfono o la testa di prelievo vanno posizionati vicino all’orecchio per il rumore e nella zona di respirazione per il chimico, rispettando le distanze indicate dal metodo.
- La durata del campionamento deve coprire le fasi significative del ciclo lavorativo, comprese le lavorazioni a maggiore emissione.
- Vanno annotati tempi, mansioni svolte, uso di DPI e condizioni operative, per correlare il dato strumentale all’attività reale.
Campionamento ambientale
Il campionamento ambientale (o fisso) misura la concentrazione di inquinante o il livello sonoro in punti fissi dell’ambiente di lavoro, utile per mappare le aree a rischio, verificare l’efficacia degli impianti di aspirazione o degli interventi di bonifica acustica, e definire la zonizzazione del rumore. Non sostituisce il dato di esposizione personale, ma lo completa, soprattutto quando i lavoratori si spostano tra più postazioni.
| Caratteristica | Campionamento personale | Campionamento ambientale |
| Obiettivo | Esposizione individuale del lavoratore | Mappatura dell’ambiente di lavoro |
| Posizione strumento | Indosso al lavoratore | Punto fisso o griglia di punti |
| Confronto con limiti | Diretto (LEX,8h, TWA) | Indicativo, per analisi delle fonti |
| Uso tipico | Classificazione del rischio individuale | Zonizzazione, verifica bonifiche |
Interpretazione dei valori limite
Per il rumore, l’articolo 190 del D.Lgs. 81/2008 individua valori inferiori e superiori di azione e un valore limite di esposizione, espressi in LEX,8h e un livello di picco; al superamento delle soglie di azione scattano obblighi crescenti (informazione, DPI, sorveglianza sanitaria, segnaletica), mentre il valore limite non può essere superato tenendo conto dell’attenuazione dei DPI. Per il chimico, il confronto avviene con i valori limite di soglia (TLV-TWA, TLV-STEL) indicati dalle linee guida tecniche e dalle schede di sicurezza delle sostanze, secondo gli obblighi di determinazione e valutazione previsti dal Titolo IX, Capo I.
Occorre verificare che il laboratorio incaricato dell’analisi sia accreditato e che il metodo utilizzato sia tracciabile (norma UNI EN ISO di riferimento, incertezza di misura, limite di quantificazione). Un risultato privo di questi elementi non è utilizzabile per sostenere le conclusioni del DVR. I casi dubbi, specie quando i valori rilevati sono prossimi alle soglie di azione, vanno segnalati al tecnico competente per una valutazione più approfondita.
Integrazione con il DVR
I risultati dei rilievi strumentali devono essere allegati o richiamati nel documento di valutazione dei rischi, con indicazione di data, strumentazione, metodo, mansioni coinvolte e conclusioni operative. Il percorso generale delle fasi di valutazione è descritto in Le fasi di valutazione del rischio; qui si tratta della fase in cui la stima qualitativa viene sostituita, o confermata, da dati quantitativi.
In sintesi, il rilievo strumentale non è un adempimento isolato: alimenta la classificazione del rischio, la scelta dei DPI, l’eventuale attivazione della sorveglianza sanitaria e la pianificazione delle misure tecniche e organizzative. Il DVR va aggiornato ogni volta che cambiano i processi produttivi, le sostanze utilizzate o gli ambienti di lavoro, ripetendo le misurazioni quando le condizioni lo richiedono.
Il supporto di Frareg
Frareg esegue rilievi strumentali di igiene industriale (chimico, rumore e altri agenti fisici) con strumentazione calibrata e metodi normati, restituendo report tecnici utilizzabili direttamente nel documento di valutazione dei rischi. Il servizio comprende la pianificazione del campionamento, l’esecuzione delle misure e il supporto nell’interpretazione dei risultati. Maggiori informazioni sulla pagina Rilievi di igiene industriale Frareg.
Domande frequenti
Come si misura il rischio chimico in azienda?
Si misura con campionamento personale o ambientale, utilizzando pompe aspiranti, fiale o rilevatori diretti scelti in base alla sostanza indicata nella scheda di sicurezza. I campioni vengono analizzati in laboratorio e il risultato è confrontato con i valori limite di soglia (TLV) previsti per quella sostanza.
Come si misura il rumore sul posto di lavoro?
Si misura con un fonometro o un dosimetro acustico indossato dal lavoratore, calcolando il livello di esposizione giornaliera LEX,8h e il valore di picco. Il dato viene confrontato con i valori di azione e il valore limite previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Quali sono le tre fasi del processo di valutazione del rischio?
In generale si distinguono: identificazione dei pericoli (sostanze, fonti di rumore), valutazione dell’esposizione (anche tramite misure strumentali) e definizione delle misure di prevenzione e protezione. Per il rischio chimico e rumore la fase centrale è proprio la misurazione quantitativa dell’esposizione.
Nella fase di identificazione, cosa è richiesto al datore di lavoro?
È richiesto di individuare tutte le sostanze chimiche presenti (tramite SDS) e tutte le fonti di rumore nei processi produttivi, raccogliendo le informazioni necessarie a stabilire se sia necessario procedere con il rilievo strumentale o se il rischio sia escludibile sulla base di dati già disponibili.
Chi può eseguire i rilievi strumentali di chimico e rumore?
I rilievi vanno eseguiti da tecnici competenti, con strumentazione calibrata e metodi tracciabili (norme UNI EN ISO), e le analisi di laboratorio affidate a soggetti accreditati. Il datore di lavoro può avvalersi di consulenti esterni specializzati in igiene industriale.
Ogni quanto vanno ripetute le misurazioni di rumore e chimico?
Non esiste una periodicità fissa unica: le misurazioni vanno ripetute quando cambiano i processi, le sostanze, i macchinari o l’organizzazione del lavoro, oppure quando i valori rilevati sono prossimi alle soglie di azione, su indicazione del medico competente o del tecnico incaricato. In generale l’aggiornamento della valutazione dei rischi di tutti gli agenti fisici, compreso il rumore, deve essere eseguito ogni quattro anni.
Cosa succede se i valori superano le soglie di azione?
Al superamento delle soglie previste scattano obblighi crescenti: informazione e formazione specifica, fornitura e uso dei DPI, sorveglianza sanitaria, segnaletica e, per il rumore, eventuale perimetrazione delle aree. Il superamento del valore limite richiede interventi tecnici od organizzativi immediati.
La misurazione del rumore e del chimico è obbligatoria per tutte le aziende?
È obbligatoria quando la valutazione preliminare dei rischi non consente di escludere un’esposizione significativa. Se il rischio è chiaramente trascurabile, il datore di lavoro può documentare questa valutazione senza procedere al rilievo strumentale, ma la scelta va motivata nel DVR.
Che differenza c’è tra campionamento personale e ambientale?
Il campionamento personale misura l’esposizione effettiva del singolo lavoratore, indossando lo strumento durante il turno; il campionamento ambientale misura la concentrazione o il livello sonoro in punti fissi, utile per mappare le aree critiche e verificare l’efficacia degli interventi tecnici.
I risultati dei rilievi vanno inseriti nel DVR?
Sì, i risultati con metodo, strumentazione, data e conclusioni devono essere richiamati o allegati al documento di valutazione dei rischi, perché costituiscono la base oggettiva su cui si fondano le misure di prevenzione adottate dall’azienda.
