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Il rischio chimico

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 25/2002 è balzata in primo piano la valutazione dei rischi legata all’utilizzo di sostanze chimiche pericolose nelle attività produttive.
Il decreto, che sarebbe dovuto diventare pienamente operativo entro il 23/06/02 a seguito dell’emanazione di alcuni decreti esplicativi, ha introdotto l’obbligo di valutazione preventiva del rischio associato agli agenti chimici così definiti:
“…tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale od ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuto, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato…”

Come si può ben immaginare gli agenti chimici presenti in una qualsiasi attività sono molteplici, per fortuna non tutti gli agenti chimici presentano caratteristiche di pericolosità tali da dover essere considerate nella valutazione dei rischi. Gli agenti chimici pericolosi sono definiti come:
“… agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs. 03/02/97 n. 52 e D.Lgs. 16/07/98 e succ., nonchè gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto.”

Alle sostanze intrinsecamente pericolose (molecole con caratteristiche di tossicità o soluzioni pericolose es. acidi o basi forti, etc.) vanno aggiunte anche tutte quelle sostanze che presentano dei rischi connessi allo stato fisico nel quale vengono utilizzate (es. aria in pressione o vapor d’acqua ad alta temperatura).

Da questa prima panoramica si deduce che la valutazione dei rischio chimico non è solo un semplice aggiornamento della valutazione dei rischi presenti sui posti di lavoro (D.Lgs. 626/94 s.m.i.) ma, sia per la mole di lavoro sia per la difficoltà insita nel processo valutativo, diventa un documento che, come importanza, affianca il precedente.

Le difficoltà sono acuite dalla mancata emanazione dei decreti che avrebbero dovuto indicare i criteri per procedere con questa valutazione, alcuni enti (ARPA, ASL,Regioni, etc) hanno cercato di ovviare a questi inconvenienti emanando diverse linee guida che sono diventate il riferimento per tutti coloro che operano nel settore della sicurezza.

Vediamo in che modo il D.Lgs. 81/08 ha modificato anche la valutazione del rischio chimico. Il nuovo riferimento legislativo è Titolo IX (Sostanze pericolose) Capo I Protezione da agenti chimici che corrisponde al titolo VII-bis del D.Lgs. 626/94 come sostituito dal D.Lgs. 25/02 (attuativo della Direttiva 98/24/CE). Il D.Lgs. 25/02 che integrava il D.Lgs. 626/94 è quindi abrogato.

La prima e principale novità risiede nella nuova definizione di azione del rischio. Mettiamo a paragone i 2 articoli di legge:

D.Lgs. 81/08
Titolo IX Sostanze Pericolose
Capo I Protezione da agenti chimici
Articolo 224 – Misure e principi generali per la
prevenzione dei rischi
Comma 2

2. Se i risultati della
valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al
tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e
alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente
presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio
basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei
lavoratori
e che le misure di cui al comma 1 sono
sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le
disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230

D.Lgs. 626/94
Titolo VII bis
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Art.72 quinquies. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Comma 2

2. Se i risultati della valutazione dei rischi
dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di
un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza
di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro,
vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la
salute dei lavoratori
e che le misure di cui al comma
1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano
le disposizioni degli articoli 60-sexies, 60-septies,
60-decies, 60- undecies.

Vi è quindi una modifica della definizione da “moderato” (termine che ha sempre prestato a confusione, frutto di una discutibile traduzione del termine francese “faible” e del termine inglese “slight”) a “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”. Si dovrà quindi procedere ad un aggiornamento della valutazione dei rischi prendendo in considerazione le attività svolte e i rischi conseguenti per i lavoratori.

La determinazione del “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” è rimandato (all’articolo 232 – Adeguamenti normativi) a uno o più decreti applicativi: si precisa comunque che il rischio sarà da determinare “in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza”. La nuova definizione implicherà sicuramente un aggiornamento delle Linee guida per la valutazione del rischio chimico.

Un’altra novità importante risiede nella cancellazione dell’obbligo (presente nel D.Lgs. 626/94 all’articolo 72-undecies comma 3) di trasmettere all’ISPESL in caso di cessazione del rapporto di lavoro delle cartelle sanitarie e di rischio