Valutazione del rischio chimico e D.Lgs. 81/08
Vediamo in che modo il D.Lgs. 81/08 ha modificato anche la valutazione del rischio chimico. Il nuovo riferimento legislativo è Titolo IX (Sostanze pericolose) Capo I Protezione da agenti chimici che corrisponde al titolo VII-bis del D.Lgs. 626/94 come sostituito dal D.Lgs. 25/02 (attuativo della Direttiva 98/24/CE). Il D.Lgs. 25/02 che integrava il D.Lgs. 626/94 è quindi abrogato.
La prima e principale novità risiede nella nuova definizione di azione del rischio. Mettiamo a paragone i 2 articoli di legge:
D.Lgs. 81/08 2. Se i risultati della | D.Lgs. 626/94 2. Se i risultati della valutazione dei rischi |
Vi è quindi una modifica della definizione da “moderato” (termine che ha sempre prestato a confusione, frutto di una discutibile traduzione del termine francese “faible” e del termine inglese “slight”) a “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”. Si dovrà quindi procedere ad un aggiornamento della valutazione dei rischi prendendo in considerazione le attività svolte e i rischi conseguenti per i lavoratori.
La determinazione del “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” è rimandato (all’articolo 232 – Adeguamenti normativi) a uno o più decreti applicativi: si precisa comunque che il rischio sarà da determinare “in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza”. La nuova definizione implicherà sicuramente un aggiornamento delle Linee guida per la valutazione del rischio chimico.
Un’altra novità importante risiede nella cancellazione dell’obbligo (presente nel D.Lgs. 626/94 all’articolo 72-undecies comma 3) di trasmettere all’ISPESL in caso di cessazione del rapporto di lavoro delle cartelle sanitarie e di rischio