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Valutazione del rischio chimico e D.Lgs. 81/08


Vediamo in che modo il D.Lgs. 81/08 ha modificato anche la valutazione del rischio chimico. Il nuovo riferimento legislativo è Titolo IX (Sostanze pericolose) Capo I Protezione da agenti chimici che corrisponde al titolo VII-bis del D.Lgs. 626/94 come sostituito dal D.Lgs. 25/02 (attuativo della Direttiva 98/24/CE). Il D.Lgs. 25/02 che integrava il D.Lgs. 626/94 è quindi abrogato.

La prima e principale novità risiede nella nuova definizione di azione del rischio. Mettiamo a paragone i 2 articoli di legge:

D.Lgs. 81/08
Titolo IX Sostanze Pericolose
Capo I Protezione da agenti chimici
Articolo 224 – Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Comma 2
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230
D.Lgs. 626/94
Titolo VII bis
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Art.72 quinquies. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Comma 2
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 60-sexies, 60-septies, 60-decies, 60- undecies.

Vi è quindi una modifica della definizione da “moderato” (termine che ha sempre prestato a confusione, frutto di una discutibile traduzione del termine francese “faible” e del termine inglese “slight”) a “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”. Si dovrà quindi procedere ad un aggiornamento della valutazione dei rischi prendendo in considerazione le attività svolte e i rischi conseguenti per i lavoratori.

La determinazione del “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” è rimandato (all’articolo 232 – Adeguamenti normativi) a uno o più decreti applicativi: si precisa comunque che il rischio sarà da determinare “in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza”. La nuova definizione implicherà sicuramente un aggiornamento delle Linee guida per la valutazione del rischio chimico.

Un’altra novità importante risiede nella cancellazione dell’obbligo (presente nel D.Lgs. 626/94 all’articolo 72-undecies comma 3) di trasmettere all’ISPESL in caso di cessazione del rapporto di lavoro delle cartelle sanitarie e di rischio