Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Gestione dello Stress da Lavoro: “N” consigli e tecniche su come combatterlo

Lo stress è una reazione adattiva di un organismo stimolato da fattori esterni; stress è indifferentemente la risposta a un carico eccessivo oppure ad una mancanza di stimoli rispetto a un livello ottimale al quale corrisponde il miglior funzionamento dell’organismo (Selye, 1956).

Lo stress lavoro-correlato, quindi, può essere definito come la percezione di squilibrio avvertita dai lavoratori quando le richieste dell’ambiente lavorativo risultano eccessive oppure scarse rispetto alle capacità individuali di fronteggiare tali richieste.

Lo stress è una importante reazione fisiologica che ci permette, se attivato in dosi ottimali, di svolgere le nostre attività al meglio; in condizioni particolari la risposta di adattamento può divenire disfunzionale, ossia non è più in grado di soddisfare l’obiettivo.

Legislazione sullo stress

Già da molti anni gli psicologi del lavoro hanno evidenziato che nell’uomo moderno il contesto sociale e lavorativo è quello maggiormente in gradi di attivare risposte di stress, sia dal punto di vista comportamentale che fisiopatologico.

Con l’Accordo Europeo sullo stress lavoro correlato (2004), lo stress è indicata come una “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale. Lo stress lavoro-correlato, pertanto, può interessare potenzialmente ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore in quanto causato da aspetti diversi strettamente connessi con l’organizzazione e l’ambiente di lavoro.

In Italia, il recepimento dei contenuti dell’Accordo europeo è inserito nel Testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche e integrazioni); è quindi diventata prassi obbligatoria la valutazione del rischio stress lavoro-correlato (tra i fattori di rischio da valutare obbligatoriamente) per tutti i Datori di Lavoro di qualsiasi attività lavorativa; l’art. 28 inserisce espressamente lo stress lavoro-correlato tra i rischi che il datore di lavoro è obbligato a valutare, eliminare o, quantomeno, cercare di ridurre, mediante l’adozione di specifiche misure preventive e/o correttive, e rientra quindi a tutti gli effetti parte integrante del documento di valutazione dei rischi.

L’obiettivo principale della valutazione del rischio di stress lavorativo concerne l’identificazione di eventuali criticità relative a quei fattori (carico di lavoro, orario, pianificazione dei compiti, ruolo, autonomia decisionale, rapporti interpersonali, ecc.) presenti in ogni tipologia di azienda e organizzazione. Dalle criticità individuate, si deve quindi implementare un’adeguata gestione del rischio, che permetta di migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori, impattando positivamente sulla competitività e produttività delle aziende e dei servizi erogati.

Lo stress lavoro correlato può diventare, a tutti gli effetti, un tipo di malattia professionale; è stato inoltre studiato che situazioni lavorative particolarmente stressanti aumentano anche il rischio di infortuni sul lavoro.

Linee guida e valutazione stress 

Nel 2017 l’INAIL ha predisposto un Manuale, documentazione ad uso delle aziende, con una metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato; tale manuale fornisce le Linee Guida per poter gestire e portare a compimento una efficace valutazione del rischio stress lavoro-correlato.

Il percorso metodologico è basato su un approccio olistico e partecipativo, prevedendo il coinvolgimento coordinato e integrato dei lavoratori e di tutte le figure della prevenzione (le competenze del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente)

L’approccio di tale Linea Guida per la gestione del rischio da stress è diviso principalmente in due fasi:

  • Fase della valutazione oggettiva preliminare 
  • Fase della valutazione soggettiva approfondita

Fase oggettiva preliminare

La prima fase di valutazione consta in una check list ai sensi dell’articolo 28 comma 1-bis del D.Lgs 81/2008 e delle indicazioni della Commissione permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (circolare prot. 15/SEGR/0023692 del 18/11/2010 del Ministero del lavoro).

Suddetta check list è una lista di controllo da utilizzare come strumento organizzativo per raccogliere elementi oggettivi e verificabili, considerati possibili indicatori di Stress Lavoro Correlato. È uno strumento per la gestione dello stress che deve fare riferimento ai singoli Gruppi omogenei di lavoratori (mansioni); va’ infatti compilata una Lista di controllo per ciascun gruppo /mansione.

È divisa in differenti paragrafi, come di seguito riportati:

  • eventi sentinella;
  • contenuto del lavoro;
  • contesto del lavoro.

Fase soggettiva approfondita

Qualora la fase oggettiva preliminare evidenzi situazioni a potenziale rischio significativo da stress, allora si renderebbe necessaria una valutazione approfondita. Si deve prevedere allora l’utilizzo di strumenti soggettivi per rilevare la percezione dello stress da parte dei lavoratori, fermo restando che l’elaborazione dei dati raccolti deve essere riferita alla situazione aziendale e non ai singoli dipendenti. 

Per le Aziende fino a 5 lavoratori, come strumento di valutazione, in conformità alle indicazioni della Commissione Consultiva, è possibile un approccio di analisi partecipata secondo la modalità di riunioni interne.

Per le Aziende con più di 5 lavoratori, si predilige l’utilizzo di focus group di approfondimento sulla questione stress lavorativo, oppure di questionari atti a valutare la percezione soggettiva del rischio specifico.

Deve comunque, in entrambi i casi, essere garantita la possibilità a tutte le figure coinvolte, di poter contribuire, attivamente ed in maniera partecipata, all’obiettivo della valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato.

Stress e coronavirus 

In questi ultimi mesi, a causa della drammatica situazione internazionale dovuta alla pandemia generala dal Coronavirus-Sars-2 / Covid-19, molte aziende hanno adottato lo smart-working (lavoro agile) per non mettere a rischio né la salute dei propri dipendenti né il proprio profitto. 

Tale modifica della modalità di attività lavorativa ha portato come effetti collaterali, in molti casi, un aumento di ansia e stress tra i lavoratori.

Ricerche sostengono che la salute mentale è stata influenzata negativamente da tale cambio del contesto lavorativo, dallo smart working appunto, con ripercussioni sui periodi di riposo (disturbi del sonno), concentrazione lavorativa, serenità personale (ansia). Tutto ciò, secondo gli esperti di psicologia, potrebbe portare a primi sintomi di sindrome da burnout perché vengono meno alcuni equilibri della propria work-life balance, come l’evasione dalle mura domestiche.

I segnali di un possibile burnout possono essere di diverso tipo e coinvolgere diverse problematiche; possono presentarsi dei sintomi fisici e psicosomatici, come emicranie, colon irritabile, insonnia e sintomi psicologici, come stati d’ansia, attacchi di panico, episodi di depressione, disfunzioni di natura fisica e psicologica. Secondo lo psicologo, questi sintomi si ripercuotono sulla sfera lavorativa con comportamenti come assenteismo, conflitti lavorativi, scarsa concentrazione, eccessivo affaticamento…

Anche l’insoddisfazione, dovuta al costante confronto con l’isolamento o i conviventi, può generare smarrimento e malessere; si rischia quindi rendere labile quel legame tra benessere fisico, psicologico, produttività e collaborazione in team-working. 

La prevenzione dello stress lavoro-correlato richiede, un po’ come tutte le altre tipologie di rischi lavorativi, misure ed azioni di monitoraggio, e nuove forme di intervento

Tra le forme di prevenzione non deve mai assolutamente mancare una adeguata azione di informazione e formazione, a carico del Datore di Lavoro; non deve quindi mancare come argomento nella informazione ex art. 36 DLgs 81/08 e nella formazione ex art. 37 del DLgs 81/08 ed ex Accordo Stato Regione del 21.12.11.