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Figure responsabili per la sicurezza sul lavoro

In materia di sicurezza sul lavoro la normativa vigente dipende dal decreto legislativo 81/08, emesso in attuazione della legge 123/07, il testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La caratteristica principale del decreto è quella di dividere la responsabilità della sicurezza tra più figure, ciascuna coi propri poteri gerarchici: sostanzialmente, sul luogo di lavoro sono tutti in parte responsabili della sicurezza e della prevenzione dei rischi, dal datore di lavoro al dipendente, passando per i diversi incarichi previsti dalla normativa stessa.

Datore di lavoro, dirigente e preposto

Il datore di lavoro è il titolare dell’azienda, colui che ha il controllo dell’organizzazione e ne gestisce il funzionamento con le proprie disposizioni e secondo i propri poteri decisionali. La legge stabilisce che il datore di lavoro ha anche la maggiore responsabilità nell’ambito della sicurezza.

Egli deve, in prima persona o avvalendosi di addetti selezionati allo scopo, individuare ogni possibile fonte di rischi sul luogo di lavoro, nominare il medico competente e provvedere alla formazione di altre figure preposte alla sicurezza, fornire ai propri lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale o DPI (p. es. per la sicurezza dei cantieri occorrono caschetto, imbracature eccetera).

Il dirigente di sicurezza, invece, è una figura subalterna rispetto al datore di lavoro, in quanto agisce in base alle decisioni prese da quest’ultimo e ne esercita le funzioni per delega.

Il preposto, poi, ha l’incarico di sovrintendere all’esecuzione dei regolamenti di sicurezza; a differenza del dirigente, il suo potere d’iniziativa è limitato al controllo dell’applicazione delle direttive ricevute da dirigente e datore di lavoro, e al rimedio delle eventuali deficienze riscontrate. Ha inoltre l’obbligo di frequentare corsi di formazione relativi alla sicurezza aziendale.

RSPP e ASPP

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è uno dei ruoli definiti dall’articolo 32 del D. Lgs. 81/08. Il datore di lavoro nomina un RSPP cui delegare la funzione di coordinamento generale della prevenzione e della protezione dai rischi.

Il compito principale cui deve adempiere consiste nello stilare il DVR (documento di valutazione dei rischi) e in quanto vi ha a che fare, ovvero individuare i fattori di rischio (relativi a impianti, strumenti, spazi, rumore e stress correlato, presenza di sostanze o rifiuti pericolosi, ecc.) ed elaborare le misure preventive, nonché formare i lavoratori stessi sul tema della sicurezza. A sua volta, la formazione del responsabile SPP deve essere specifica per il tipo di attività lavorativa e aggiornata periodicamente.

Quanto all’addetto SPP, si tratta di una figura di completamento. In base alle dimensioni dell’azienda, uno o più ASPP (interni o esterni all’azienda) possono affiancare il responsabile SPP nelle sue funzioni, se in possesso dei requisiti professionali richiesti. Inoltre, possono partecipare alla riunione periodica sulla sicurezza con i collaboratori del datore di lavoro.

Le attribuzioni di responsabilità degli incaricati SPP in tema di sicurezza sono teoricamente molto elevate. Tuttavia, il datore di lavoro rimane pur sempre la persona cui essi devono sottoporre il controllo del loro operato, e di conseguenza colui che deve assumersi la responsabilità di tutti i rischi non previsti o sottovalutati e l’onere di pagare eventuali sanzioni.

RLS e lavoratore

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata direttamente dai lavoratori (o dal sindacato) per rappresentarli nei contesti di verifica dell’applicazione delle norme di sicurezza e prevenzione implementate dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori (personale SPP, dirigenti e preposti).

La designazione del ruolo di RLS è fondamentale, in quanto a questa figura vengono attribuite diverse responsabilità nei confronti dei lavoratori che rappresenta: viene sempre consultato durante la fase di individuazione dei rischi, ha voce in capitolo nel progetto delle soluzioni e si occupa anche di molti altri incarichi secondari, tra cui partecipare alla riunione periodica della sicurezza (Art. 35 del D.Lgs 81/08).

Quanto ai singoli lavoratori dipendenti, anch’essi hanno una misura di responsabilità nel contesto dei rischi e della sicurezza. A essi viene garantito, naturalmente, il diritto di allontanarsi dal luogo di lavoro in caso di pericolo imminente per la propria salute, ma a ciò corrisponde il dovere di agire secondo le norme e il buonsenso, per non mettere se stessi o gli altri in una situazione di rischio.

Medico competente e addetti

Un tempo denominato “medico del lavoro”, il medico competente collabora col datore di lavoro a livello di consulenza e assistenza sulla valutazione dei rischi e, soprattutto, di sorveglianza sanitaria e controllo sull’igiene. Contribuisce a selezionare il sistema di DPI più adeguato e organizza tutti i servizi di primo soccorso; eventualmente, istituisce dei programmi di formazione volontaria sui temi della salute.

In particolare, la responsabilità della sorveglianza sanitaria comporta che il medico competente debba visitare il lavoratore, con cadenza periodica o su richiesta, per verificarne l’idoneità alla sua specifica mansione.

Naturalmente la figura del medico competente deve essere altamente specializzata, dalla laurea in medicina o disciplina di settore affine alle certificazioni più specifiche. Perciò, di norma, è un libero professionista o comunque viene scelto tra soggetti idonei ed esperti esterni all’azienda; nulla impedisce però che possa anche essere un dipendente.

Quanto agli addetti, è importante il ruolo dell’addetto al primo soccorso, che il datore di lavoro e il medico competente incaricano appunto di tutte le misure di sicurezza e di vigilanza sulla salute necessarie ai primi interventi in caso di incidenti, malattie o infortuni.

Trattandosi di primo soccorso (non pronto soccorso), non è necessario che l’addetto abbia competenze professionali specifiche oltre a quelle, apprese in un corso di formazione, che gli permettono di riconoscere le condizioni di un’emergenza, garantire le funzioni vitali del soggetto infortunato utilizzando le attrezzature più adeguate (come il defibrillatore) e fornire le informazioni corrette ai soccorsi veri e propri.

Infine, l’addetto al servizio antincendio o alla lotta antincendio è un dipendente in possesso dell’apposito attestato di addestramento, in grado di organizzare la prevenzione degli incendi secondo le linee guida individuate nel DVR e di intervenire nel contesto della gestione delle emergenze, tentando di spegnere o contenere l’incendio in proporzione all’entità dello stesso e gestendo eventualmente le procedure di evacuazione in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco.