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Macchine semoventi: definizione e requisiti essenziali di sicurezza

Quella delle macchine semoventi è un’ampia categoria, che include tante tipologie di veicolo quante sono le esigenze imposte dalla sede, dal contesto e dalla funzione per i quali sono impiegate.   

Edilizia, lavorazioni sul manto stradaleagricoltura: questi gli ambiti e i settori nei quali vengono maggiormente sfruttate.  

 

Che cosa sono le macchine semoventi? 

 

Come suggerisce l’aggettivo che ne compone il nome, si tratta di macchine dotate di motore e, quindi, in grado di muoversi da sé, che possono circolare su strada, e perciò, per poter essere utilizzate, necessitano del possesso di una patente di guida. 

Nelle righe che seguiranno forniremo una definizione delle macchine semoventi più diffuse, per poi offrire una panoramica dei requisiti di sicurezza imposti dal loro utilizzo.  

 

Le macchine operatrici semoventi 

 

L’articolo 58 del D.lgs 285/1992, nel definire la categoria delle macchine operatrici, distingue tra operatrici semoventi e operatrici trainate – queste ultime dotate di ruote e cingoli e dispositivo di frenatura – e spiega che sono “destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature”. 

 

Come già anticipato, questi mezzi possono circolare su strada, per il trasporto del conducente e per il trasferimento di oggetti e materiali di supporto al ciclo operativo della macchina stessa o alle attività del cantiere. Inoltre, in relazione alle loro caratteristiche tecniche, questi mezzi sono adibiti al trasporto di un numero massimo di addetti – tra cui rientra il conducente stesso – pari a tre. 

 

Ai fini della circolazione stradale, il decreto classifica le macchine operatrici in: 

 

  • macchine che, grazie all’applicazione di speciali apparecchiature, vengono impiegate per la costruzione e la manutenzione di strutture e opere civili, infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico (come, per esempio, le cosiddette macchine per movimento a terra); 
  • macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie; 
  • carrelli, vale a dire veicoli destinati alla movimentazione di cose; 

 

e sancisce che queste, se dotate di ruote non pneumatiche o di cingoli, non devono essere in grado di superare la velocità di 15 km/h, e quella di 40 km/h in tutti gli altri casi. 

 

Le macchine agricole semoventi 

 

Le macchine agricole, dotate di ruote e cingoli e all’occorrenza equipaggiate con specifica attrezzatura, sono concepite principalmente per usi agricoli e forestali 

Anche queste, come quelle operatrici, possono circolare su strada, per il trasferimento di chi le guida e per il trasporto di carico destinato alle suddette attività, purché sottostiano alle regole del Codice della Strada. Questi mezzi, inoltre, possono essere destinati al trasporto di prodotti e sostanze di uso agrario, degli addetti alle lavorazioni che coinvolgono tali prodotti e sostanze, e di attrezzature destinate all’esecuzione di queste attività per conto di aziende agricole e forestali. Inoltre, questi mezzi possono essere adoperati anche per il trasporto di macchine (come avviene nel caso delle macchine agricole eccezionali), ma mai per il trasporto di merci. 

Tra le varietà operatrici delle macchine agricole troviamo:  

  • le trattrici agricole con due o più assi, che, dotate di ruote e cingoli, e talvolta di un piano di carico, vengono impiegate per attività di trainospinta o azionamento di strumenti, di attrezzature portate e semiportate, considerate parte integrante della trattrice, e di rimorchi impiegati nell’attività agricola (come ad esempio i rimorchi agricoli); 
  • le macchine agricole operatrici a un asse, che sono manovrate da un conducente a terra, e possono essere equipaggiate con un carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. Questi veicoli non possono trainare rimorchi, eccetto il carrello separabile destinato al conducente, e devono avere una massa complessiva, conducente compreso, non superiore a 700 kg; 
  • le macchine agricole operatrici a due o più assi, le quali sono spesso provviste di un motore proprio e possono essere predisposte per l’applicazione di speciali apparecchiature; 
  • le motoagricole a due assiveicoli a motore che vengono adibiti al carico, ma richiedono il possesso del “certificato di idoneità tecnica di circolazione”. 

 

Requisiti di sicurezza 

 

Il decreto n. 285, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 aprile 1992, ha messo a disposizione alcune norme tecniche sui requisiti di sicurezza necessari alla circolazione stradale delle macchine agricole semoventi.  

Riportiamo qui di seguito le più importanti indicazioni contenute nel decreto del Ministero: 

  • in merito alla sagoma limite, si applicano le norme stabilite per i veicoli in genere e per i rimorchi; 
  • la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può superare la massa limite, che varia a seconda che la macchina sia a uno, due, tre o più assi. Nel caso delle macchine a un asse, la massa limite è individuata a 5 t, nel caso delle macchine a 2 assi, che possono essere equipaggiate con apparecchiature per le lavorazioni agricole, invece a 8 t, mentre nel caso delle macchine a tre o più assi a 10 t; 
  • non possono superare le soglie pari rispettivamente a 6 t, 14 t e 20 t le masse complessive di quelle macchine agricole semoventi e trainate dotate di pneumatici, il cui carico unitario medio trasmesso all’area d’impronta della strada non sia superiore a 8daN/cm3, nonché di quei veicoli a tre o più assi, con una distanza tra gli assi contigui non inferiore a 1,20 m; 
  • la massa massima consentita varia a seconda dell’asse: sull’asse più caricato questa non può superare la soglia di 10 t, mentre sugli assi contigui varia tra 11 t e 14 t; 
  • indipendentemente dalle condizioni di carico della macchina semovente, la massa massima consentita per la trasmissione dall’asse di guida alla strada, in condizioni statiche, non può essere inferiore ad una percentuale pari al 20% della macchina stessa in ordine di marcia; 
  • per quanto riguarda le macchine agricole cingolate, la massa complessiva non può eccedere il limite di 16 t; 
  • le trattrici agricole con attrezzature portate e semiportate, per circolare su strada, devono rispettare specifici requisiti; 
  • le macchine agricole, che per necessità superano i limiti di sagoma e i limiti di massa previsti dalla norma, e le trattrici equipaggiate con attrezzature portate e semiportate che eccedono i soli limiti di sagoma, sono considerate macchine agricole eccezionali, perciò devono essere munite di un’apposita autorizzazione per circolare sulla rete stradale; 
  • è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa chi circola su strada con una macchina agricola che eccede i limiti di sagoma e massa fissati dalla norma, o senza averne con sé l’autorizzazione, e chi non rispetta le norme sul bloccaggio di attrezzi e pannelli; 
  • le macchine agricole, durante la marcia, devono osservare specifiche condizioni e cautele. 

 

Dispositivi di protezione e tutela della salute e della sicurezza 

 

Come denunciato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono molto numerosi gli infortuni gravi e mortali causati dal ribaltamento di trattori agricoli o forestali, perché sprovvisti dei necessari presidi di sicurezza; per questa ragione, ai lavoratori si impone la necessità di adottare adeguate misure di protezione e prevenzione. Vediamone alcune: 

  • per ridurre i rischi derivanti dal ribaltamento del trattore agricolo, occorre dotarlo di un telaio e della cintura di sicurezza; 
  • il sedile deve garantire al guidatore una posizione di guida comoda; 
  • l’accesso al posto di guida deve essere assicurato da una scaletta; 
  • le parti della macchina che raggiungono temperature elevate devono essere opportunamente schermate. 

 

Altre forme di tutela: la polizza assicurativa 

 

Poiché si tratta di veicoli che possono essere adibiti alla circolazione su strada, anche i proprietari di mezzi agricoli semoventi devono stipulare una polizza assicurativa, allo scopo di risarcire eventuali danni arrecati a persone, animali o cose. 

Nello specifico, è fatto obbligo di assicurare: 

  • Macchine agricole trainanti rimorchi di massa complessiva inferiore a 1, 5 t; 
  • Macchine agricole trainanti rimorchi di massa complessiva superiore a 1, 5 t, con idonea estensione al traino. 

È necessario puntualizzare che tale polizza assicurativa è relativa unicamente alla sicurezza nella circolazione, poiché copre i danni derivanti dal trasferimento su strada e non quelli derivanti dall’uso delle macchine stesse, come ad esempio quelli provocati durante le operazioni di carico e scarico.