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LE NUOVE ATTIVITA’ DEVONO REDIGERE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA SUBITO

Ad alcuni forse è sfuggita la notizia: presi nel vortice delle tante novità e modifiche introdotte dal D.Lgs. 81/08, non si sono resi conto che è sparito il termine dei 3 mesi concessi ai datori di lavoro di nuove attività per elaborare il documento di valutazione dei rischi.

Il Decreto legislativo 626 era stato infatti modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 242/96 che recitava:

Art. 25. Attuazione degli obblighi
1. Dopo l’art. 96 del decreto legislativo n. 626/1994, e’ inserito il seguente:
“Art. 96-bis (Attuazione degli obblighi). – 1. Il datore di lavoro che intraprende un’attivita’ lavorativa di cui all’art. 1 e’ tenuto a elaborare il documento di cui all’art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall’effettivo inizio dell’attività”.

lasciando così un po’ di respiro ai nuovi datori di lavoro.

Il D.Lgs. 81/08 invece non comprende nessuna distinzione per le nuove attività. Un tentativo è stato fatto dal senatore Laura Allegrini che aveva proposto durante il dibattito di conversione in legge del decreto legge n. 97 di inserire – oltre alla proroga del 1 gennaio 2009 – il seguente comma:

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
”2-bis. Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio effettivo della propria attività».

Invece, come ben sappiamo tutti, nulla di fatto. Almeno di successive modifiche quindi, il documento di valutazione dei rischi per nuove attività laddove previsto dalla legge va elaborato in via preventiva.