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Autocertificazione DVR

Dal  31 maggio 2013 le aziende fino a 10 lavoratori non potranno più autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08. La stabilisce il Ministero del Lavoro in una nota del 31 Gennaio 2013.

Ricordiamo inoltre che con il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, la commissione consuntiva permanente ha recepito le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5 del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro di un’azienda che occupa fino a 10 lavoratori, può effettuare la valutazione dei rischi aziendali e i suoi relativi aggiornamenti, con il modello delle procedure standardizzate al fine di migliorare nel tempo i livelli di salute e sicurezza.

Il documento consiste in:
1) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
2) identificazione dei pericoli presenti in azienda;
3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

Il documento va compilato per intero e aggiornato periodicamente.

L’utilizzo delle procedure standardizzate per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi non è obbligatorio però. Lo stabilisce il Ministero del Lavoro in una risposta ad un interpello lo scorso 15 novembre 2012. Il Ministero ricorda che le procedure standardizzate possono essere utilizzate solo da aziende fino a 10 lavoratori e che “La scelta de criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro” il quale oltre alle procedure standardizzate “quale strumento identificato dal Legislatore per la redazioni del DVR” potrà utilizzare altri strumenti a patto ovviamente che possa dimostrare “di aver rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi”; Il Ministero precisa infine che consequenzialmente che “qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR […] tale documento non dovrà essere rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate”

» circolare prot. 32/002583/MA001.A001 del 31 gennaio 2013
» la risposta del Ministero del Lavoro ad un interpello lo scorso 15 novembre 2012

 

Quando il DVR può essere sostituito con l’autocertificazione?

Con l’evoluzione della normativa, l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi non è più permessa. Questo cambiamento è stato introdotto per garantire una maggiore tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, assicurando che ogni datore di lavoro adotti un approccio più strutturato e formalizzato nella valutazione dei rischi. Pertanto, anche le piccole aziende devono oggi redigere un DVR completo, utilizzando eventualmente le procedure standardizzate messe a disposizione dal Ministero del Lavoro per facilitare questo processo.

Come si può attestare la data certa di un DVR?

Attestare la data certa di un DVR è fondamentale per dimostrare la tempestività e la regolarità della valutazione dei rischi. Ciò può essere fatto utilizzando diversi metodi, tra cui la posta elettronica certificata (PEC), la firma digitale o l’apposizione di un timbro postale. Questi metodi garantiscono che il documento abbia una data verificabile e opponibile a terzi, che può essere essenziale in caso di ispezioni o contenziosi. La data certa è quindi un elemento cruciale per dimostrare che la valutazione dei rischi è stata eseguita in conformità con le scadenze previste dalla legge.