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Sorveglianza Sanitaria: Cos’è e Da Chi Viene Effettuata

I lavoratori possono essere esposti a una serie di rischi, legati alla professione, all’ambiente di lavoro o alle modalità stesse di svolgimento dell’attività lavorativa.

Per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori delle aziende esistono delle specifiche attività di monitoraggio, tra cui la sorveglianza sanitaria, non obbligatoria per tutti i lavoratori ma solo in determinati casi.

Vediamo cosa si intende per sorveglianza sanitaria, chi la effettua, quali sono gli obiettivi e quando è necessario ricorrere a questo tipo di attività.

Cosa significa sorveglianza sanitaria

Il Decreto Legislativo 81/2008 individua aspetti importanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui la sorveglianza sanitaria.

Viene definita da tale riferimento legale come “l’insieme di atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.

Il responsabile della sorveglianza sanitaria è il medico competente dell’azienda, un professionista con una specializzazione in medicina del lavoro (o discipline equipollenti), che ha il compito di fornire un giudizio d’idoneità sulle mansioni svolte dai lavoratori.

 Qual è l’obiettivo della sorveglianza sanitaria?

La finalità della sorveglianza sanitaria è la prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi professionali, come infortuni e malattie, un’attività che ha come obiettivo la tutela della salute dei lavoratori.

Questa attività prevede diversi processi:

  • valutazione della compatibilità tra le condizioni di salute e i compiti dei lavoratori;
  • individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi;
  • verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.

La mancanza di vigilanza sanitaria, oppure la sua inadeguatezza rispetto alle necessità lavorative proprie dell’azienda, nonché la mancata nomina del medico competente e l’omessa formazione, sono oggetto di sanzioni da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro come previsto dalla Circolare 12 ottobre 2017 n.3.

Quando è effettuata la sorveglianza sanitaria?

Andiamo ad analizzare i vari elementi che compongono la definizione legislativa di sorveglianza sanitaria, per comprendere meglio di cosa si tratta. Gli atti medici di cui si parla sono essenzialmente le visite che il medico competente deve effettuare, affinché sia in grado di esprimere il proprio giudizio d’idoneità alla mansione.

Di seguito, passiamo in rassegna le tipologie di visite mediche che rientrano in un protocollo di sorveglianza sanitaria.

  • Visita medica preventiva: va effettuata prima che un lavoratore inizi ad occuparsi di una certa mansione, per assicurarsi che la possa svolgere senza particolari problemi. In pratica, viene verificata l’idoneità del lavoratore per la mansione specifica: ad esempio, chi vuol essere assunto per un lavoro usurante e fisicamente faticoso deve sottoporsi a una visita che possa provare la sua adeguatezza a tali sforzi. La visita va realizzata anche nel caso in cui debba essere accertata l’assenza di stato di tossicodipendenza, oppure di assunzione occasionale di stupefacenti.
  • Visita medica periodica: va svolta periodicamente in funzione del protocollo sanitario adottato, per fare degli accertamenti sullo stato di salute dei dipendenti e poter dare un giudizio di idoneità.
  • Visita medica su richiesta del lavoratore: i dipendenti aziendali possono richiedere un’apposita visita medica, qualora ritengano che una specifica mansione possa avere degli effetti sul proprio stato di salute.
  • Visita medica al verificarsi del cambio di mansione: serve per accertarsi che i nuovi compiti da svolgere non pregiudichino le condizioni sanitarie del lavoratore. In seguito, il medico fornisce un giudizio di idoneità di mansione, come nel caso della visita medica preventiva, che può essere positivo (cui segue un nulla osta) oppure negativo: in questo caso il lavoratore non può assumere la nuova mansione.
  • Visita medica in caso di cessazione del rapporto di lavoro (o visita medica di fine rapporto): ha luogo al termine del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, dimissioni o comunque rescissione del contratto, quando previsto dalla normativa.
  • Visita medica preventiva prima dell’assunzione: qualora ne faccia richiesta il datore di lavoro, il medico competente o l’ASL.
  • Visita medica alla ripresa del lavoro: nei casi in cui un membro del personale si sia dovuto assentare a causa di motivi di salute per più di 60 giorni.

Va precisato che il medico competente non può effettuare delle visite mediche per accertare uno stato di gravidanza, compresi gli altri casi indicati espressamente dalla normativa vigente.

Quali sono i rischi che richiedono la sorveglianza sanitaria?

Quando si parla di rischi per salute dei lavoratori non si fa riferimento solamente alle possibili patologie che potrebbero contrarre nell’esercizio delle proprie mansioni.

Senza dubbio l’esposizione ad agenti cancerogeni, così come ad agenti chimici (da cui deriva il rischio chimico), rappresenta una delle maggiori problematiche da prendere in considerazione nella valutazione dei rischi nelle imprese.

La sorveglianza sanitaria diventa necessaria anche nei seguenti casi:

  • MMC: la movimentazione manuale di carichi pesanti – spostamento o sollevamento,
  • VDT: lavoratori videoterminalisti, ossia coloro che trascorrono più di 20 ore a settimana davanti a un monitor,
  • lavoratori sottoposti a forti rumori o vibrazioni meccaniche,
  • presenza di rischi dati da agenti fisici, amianto o piombo,
  • rischio radiazioni,
  • rischio da campo elettromagnetico,
  • lavoro in alta quota o su impianti ad alta tensione,
  • rischi derivati da agenti biologici,

ma anche nei casi di:

  • lavoro notturno,
  • lavoratori disabili,
  • lavoratrici in gravidanza,

Tuttavia, nella gestione dei dipendenti va effettuato un monitoraggio su tutte le variabili che potrebbero arrecare danno alla salute dei lavoratori, tra cui le condizioni di igiene all’interno dell’ambiente aziendale.

Fra i fattori di rischio non correlati all’ambiente di lavoro, invece, è da tenere in considerazione lo stress lavoro-correlato, che può presentarsi nel momento in cui il lavoratore non ritiene di essere in grado di rispondere correttamente alle richieste a lui avanzate. In questo caso, le condizioni psicologiche, fisiche o sociali sono comunque compromesse; quindi, devono essere valutate e gestite al pari di tutti gli altri rischi.

Quando è prevista la sorveglianza sanitaria nelle strutture aziendali, è obbligatoria la presenza del medico competente alla riunione periodica sulla sicurezza convocata dal datore di lavoro (almeno una volta l’anno), in accordo con il responsabile del servizio di prevenzione del rischio.

I compiti del medico competente, in questa circostanza, sono quelli di contribuire, collaborando con gli altri partecipanti alla riunione (in genere sono il datore di lavoro, il RLS, il RSPP, l’ASPP), a fare il punto della situazione sulle misure messe in atto per la prevenzione in azienda.

Chi programma ed effettua la sorveglianza sanitaria?

Il ruolo del medico competente prevede la pianificazione delle visite mediche, in funzione della valutazione dei rischi specifica di ciascun ambiente di lavoro.

Una volta effettuata una visita medica, il medico competente può esprimere uno dei seguenti tipi di giudizi:

  • idoneità, quando non ci sono problemi e il dipendente può continuare a espletare la propria attività lavorativa senza che siano necessari interventi correttivi;
  • idoneità con prescrizioni, nel caso in cui un dipendente può svolgere la propria mansione solo attraverso particolari precauzioni (come dispositivi e attrezzature di protezione), oppure dopo un trattamento specifico; tale giudizio è assunto dal medico a seguito di una adeguata valutazione del rischio cui il lavoratore potrebbe essere esposto, inoltre richiede l’assoluto rispetto delle prescrizioni, senza le quali è alto il rischio per la salute del lavoratore;
  • idoneità parziale (temporanea o permanente), quando alcuni compiti sono esclusi rispetto a quanto preventivato;
  • inidoneità temporanea, se vanno indicati i tempi durante i quali l’inidoneità sarà valida;
  • inidoneità permanente, quando, dati gli esiti delle visite mediche, al lavoratore è del tutto impedita l’accessibilità allo svolgimento di quella particolare mansione.

A seguito del giudizio del medico competente, i lavoratori possono opporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione. La richiesta va presentata all’organo di vigilanza che ha la competenza territoriale (eventualmente tramite servizi online, qualora sia possibile, oppure attraverso i canali consueti di contatto). L’organo di vigilanza, qualora ne riscontri la necessità, potrà confermare, modificare o revocare il giudizio espresso dal medico.

In seguito agli accertamenti sanitari, il medico competente deve inoltre compiere alcuni adempimenti medico-legali, nel caso in cui il lavoratore presenti una malattia professionale o in caso di un’emergenza:

  • emettere un certificato di malattia professionale;
  • denunciare la malattia professionale al Servizio di Sicurezza e Prevenzione del Lavoro della ASL;
  • compilare il referto.

Cos’è la sorveglianza sanitaria attiva

La sorveglianza sanitaria attiva è una modalità di vigilanza sanitaria, con la quale il medico competente contatta quotidianamente la persona sorvegliata per avere notizie sulle sue condizioni di salute.

Questa modalità viene spesso utilizzata in caso di contagio da Covid-19, per monitorare a distanza le persone positive in isolamento domiciliare. Oggi la riduzione dei contagi permette di rientrare a lavoro rapidamente in caso di assenza di sintomi, ma solo con esito negativo del tampone.

Che cos’è la cartella sanitaria

Un’attività importante nel processo di sorveglianza sanitaria è la redazione della cartella sanitaria, un documento che riporta gli esiti delle visite mediche dei dipendenti di un’azienda, le condizioni psicofisiche dei lavoratori e i risultati degli accertamenti e degli esami eseguiti (come quelli del sangue).

In sostanza, si tratta del documento fondamentale che permette di controllare la salute dei lavoratori in tutte le circostanze. La sua redazione, conservazione e (nei casi previsti) consultazione deve rispettare le normative di legge vigenti.

Non può mancare, inoltre, il giudizio d’idoneità espresso per la mansione specifica a seguito delle attività di controllo, in generale per le condizioni di salute professionali del lavoratore. Qualora un lavoratore fosse risultato idoneo per una mansione solo con prescrizioni obbligatorie, oppure del tutto inidoneo, il giudizio del medico va trascritto obbligatoriamente nella cartella sanitaria.

La cartella sanitaria è istituita, aggiornata e custodita dal medico competente delle aziende, con l’obbligo di rispettare la privacy di ciascun lavoratore (si parla di segreto professionale).

In particolare, la cartella sanitaria viene conservata presso il luogo di custodia stabilito all’atto di nomina del medico competente, fino alla cessazione dell’attività lavorativa del dipendente. Deve essere firmata sul frontespizio sia dal datore di lavoro che dal dipendente, inoltre può essere fornita in copia al lavoratore qualora ne faccia richiesta.

Al concludersi del rapporto professionale, il medico competente consegnerà al lavoratore una copia della cartella sanitaria, comunicandogli le informazioni necessarie alla sua corretta conservazione.

 Formazione e consulenza in tema di sorveglianza sanitaria

Per rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa, si rende spesso utile per il datore di lavoro la frequenza di corsi di formazione e assistenza in materia di sorveglianza sanitaria.

La formazione, che può avvenire a distanza o in un luogo fisico come la sede legale dell’azienda (per esempio all’interno dell’ufficio di amministrazione dell’azienda interessata), fornisce tutte le informazioni utili su procedure e argomenti relativi alla sorveglianza sanitaria.

Si tratta di nozioni e procedure che vanno da un’azione amministrativa come la nomina del medico competente, a indicazioni sull’assicurazione sanitaria e sul primo soccorso, fino alla corretta custodia della cartella sanitaria.

Il consiglio di frequentare il corso (anche solo il modulo che più interessa) vale anche per il management di un’azienda, oppure per chi svolge una libera professione.

 Indicazioni operative per Medici Competenti della Sanità in merito all’infezione da nuovo coronavirus (COVID-19)

In relazione all’epidemia da Covid-19, sulla base della vigente normativa (D. lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo X rischio biologico) e delle indicazioni dei più autorevoli enti/istituti nazionali ed internazionali (ECDC, WHO), si dovrà  fare riferimento, salvo diverse indicazioni delle autorità locali di sanità pubblica, alle seguenti misure nei confronti del personale esposto e potenzialmente esposto.

Tutte le attività raccomandate devono essere effettuate in stretta collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale.

Al fine di prevenire la diffusione del virus, i medici competenti delle aziende sanitarie risultano fondamentali nell’offrire supporto alle direzioni aziendali nell’attività di informazione e formazione del personale sanitario, nella definizione dei protocolli aziendali, nonché nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti/potenzialmente esposti allo specifico rischio biologico.

Il medico competente deve cooperare con il sistema prevenzionistico aziendale, per garantire la messa in atto di quanto stabilito dalla vigente normativa:

  • limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; è utile predisporre un gruppo di operatori che possano essere una sorta di primo contatto con i casi sospetti, ai quali assegnare i compiti di uno specifico triage sulla base delle indicazioni ministeriali ed internazionali, i quali dovranno essere dotati dei DPI indicati dalle circolari ministeriali;
  • priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, per cui è utile predisporre aree idonee e separate in cui svolgere il primo triage di pazienti sospetti/affetti da COVID-19;
  • informazione e formazione adeguate per i lavoratori, sfruttando tutte le possibili vie di comunicazione (intranet, posta elettronica aziendale, etc..), sulla definizione di paziente sospetto/probabile/confermato e sulla conoscenza dei percorsi di diagnosi e cura stabiliti all’interno delle diverse realtà aziendali. Ciò comprende anche la formazione pratica sul corretto utilizzo dei DPI, in particolare per le vie respiratorie, ma anche sull’obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.

Come stabilito dall’art. 25 e dal titolo X del D.lgs. 81/08 e s.m.i., il medico competente dovrà garantire la sorveglianza sanitaria per il rischio biologico, in particolare valutare l’opportunità di allontanamento temporaneo del lavoratore dalla potenziale esposizione al rischio specifico per motivi sanitari inerenti la sua persona (situazioni di iper-suscettibilità, ad esempio per patologie respiratorie croniche o condizioni di immunodeficienza), oppure l’indicazione di misure protettive particolari (ad es. DPI) che il datore di lavoro avrà l’obbligo di adottare.

Al fine di garantire la tutela della salute dell’operatore ed evitare l’eventuale trasmissione ad altri, tutti gli operatori esposti devono ricevere adeguate informazioni riguardo i sintomi di esordio della malattia, le modalità di trasmissione, le corrette procedure di comunicazione in caso di dubbi o di comparsa dei sintomi.

Si reputa necessario predisporre un elenco dei lavoratori che sono stati esposti al rischio specifico, al fine di sorvegliare l’eventuale comparsa di sintomatologia specifica nel corso dei 14 giorni successivi all’esposizione.

La sorveglianza deve essere graduata sulla base della valutazione della tipologia di esposizione (con o senza adeguati DPI), mentre in inseguito a comunicazione al Dipartimento di Prevenzione può essere da quest’ultimo disposta l’attivazione della quarantena con sorveglianza attiva, secondo ordinanza ministeriale.