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Videoterminalista: chi è e quali rischi comporta questa professione

Negli ultimi anni i computer sono diventati il principale strumento di lavoro in molti ambienti aziendali, un cambiamento che ha reso necessario aggiornare le norme sulla prevenzione e la protezione dei lavoratori dai rischi. In particolare, la diffusione dei pc ha portato all’introduzione della figura del videoterminalista, ossia di un lavoratore che utilizza il computer per svolgere la sua attività.

Questo tipo di lavoro comporta una serie di rischi per la salute e la sicurezza, per questo motivo l’attività è regolata dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 al Titolo VII). I datori di lavoro, quindi, devono osservare diversi adempimenti nei confronti dei dipendenti che lavorano ai videoterminali (VDT), dal rispetto delle pause obbligatorie alla sorveglianza sanitaria.

Chi è il videoterminalista secondo il decreto legislativo 81/08?

Per capire quando un lavoratore viene definito videoterminalista bisogna considerare quanto riportato dall’articolo 173 del D.Lgs. 81/08. Nel dettaglio, la definizione di videoterminalista proposta è quella di un lavoratore che usa un’attrezzatura munita di videoterminali, in maniera abituale o sistematica, per un determinato numero minimo di ore settimanali.

Per videoterminale, invece, si intende uno schermo grafico o alfanumerico indipendentemente dal processo di visualizzazione adoperato. Un posto di lavoro legato ai videoterminali, dunque, include tutte le attrezzature dotate di videoterminale, compresi la tastiera, il mouse, i software utilizzati, la stampante, il modem, il telefono, gli eventuali accessori opzionali e tutto l’ambiente lavorativo nelle immediate circostanze.

Nonostante possa sembrare un termine arcaico, bisogna considerare che videoterminalista è una parola introdotta nelle disposizioni di legge italiane negli anni 90, per adeguare le norme sulla sicurezza sul lavoro alla diffusione dei personal computer nelle aziende e tra le piccole e medie imprese. Con l’aggiornamento normativo e lo sviluppo del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. è stato deciso di mantenere tale termine, benché al giorno d’oggi risulti inattuale e anacronistico ai più giovani.

Qual è il limite di ore settimanali per cui un lavoratore diventa videoterminalista?

Un aspetto chiave per il riconoscimento di questo tipo di attività lavorativa è legato alla durata della funzione svolta al videoterminale, infatti bisogna lavorare almeno 20 ore come videoterminalista alla settimana per acquisire questa qualifica, oppure un numero superiore. Al contrario, i lavoratori che usano il videoterminale per numero inferiore di ore settimanali non sono definiti videoterminalisti, quindi non si applicano una serie di obblighi di legge specifici per questa categoria di lavoratori.

Le 20 ore settimanali si conteggiano deducendo le pause obbligatorie, quindi si tratta di ore effettive di lavoro trascorse al videoterminale. L’attività, inoltre, deve essere svolta in modo sistematico e abituale ma non necessariamente continuativo, perciò basta che una parte consistente del lavoro comporti l’utilizzo del videoterminale. La normativa non ritiene invece lavoro al VDT l’attività esercitata in modo occasionale e saltuario, oppure per tempi ridotti.

 Quali rischi per un videoterminalista?

Il rischio dei videoterminali per la salute dei lavoratori è riconosciuto dal D.Lgs. 81/08, in modo analogo a quanto avviene per altre tipologie di attività lavorative. In particolare, la normativa identifica tre rischi specifici legati alla figura dei videoterminalisti:

  • i rischi per la vista e per gli occhi;
  • i problemi inerenti la postura;
  • l’affaticamento fisico e mentale.

 I disturbi visivi

Il lavoro del videoterminalista espone i lavoratori a una serie di disturbi oculo-visivi, i quali possono manifestarsi a causa dell’utilizzo non corretto dei videoterminali, nello specifico degli schermi dei terminali. Tra i sintomi che possono verificarsi ci sono gli arrossamenti degli occhi, il bruciore, la tensione oculare e la pesantezza, oppure disturbi come l’annebbiamento della vista o deficit di messa a fuoco.

In passato questi rischi erano più elevati a causa dell’impiego di schermi a tubo catodico e monitor a fosforo verde, tecnologie obsolete con parametri di contrasto e luminosità non adeguati per tutelare la salute dei videoterminalisti. Oggi questi schermi sono stati sostituiti da display più moderni e meno pericolosi per la vista, con una correlazione con i disturbi visivi legata a un uso improprio degli schermi o un’ergonomia insufficiente della postazione di lavoro.

I disturbi posturali

Tra i principali rischi dell’attività lavorativa al videoterminale ci sono i disturbi posturali, ossia i problemi fisici causati da condizioni di ergonomia della postazione inadeguate per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il D.Lgs. 81/2008, ad esempio, vieta l’utilizzo di sedie domestiche per i videoterminalisti, una pratica piuttosto diffusa con l’aumento del ricorso allo smart working da parte delle aziende, un ambiente di lavoro casalingo in cui è più difficile svolgere l’attività di sorveglianza sanitaria e garantire l’ergonomia delle postazioni di lavoro.

Una postura scorretta può provocare una serie di disturbi fisici come specificato dall’Inail, tra cui problemi alla colonna vertebrale, specialmente nella zona lombare e cervicale, oppure disturbi ai muscoli e ai tendini con particolare incidenza a carico delle braccia. Tra i sintomi più comuni dei disturbi posturali ci sono i dolori lombari, la sindrome del tunnel carpale, il mal di schiena, le borsiti e le tenosinoviti.

I disturbi psicologici

Un altro rischio specifico connesso all’attività di videoterminalista è collegato ai disturbi psicologici, in quanto si tratta di un lavoro che espone i dipendenti a un forte stress mentale. Le cause di tale condizione possono essere individuate nelle condizioni dell’ambiente di lavoro, ad esempio una temperatura non adeguata o un’illuminazione insufficiente, oppure nella configurazione scorretta della postazione lavorativa o nel tipo di attività svolta, per esempio un affaticamento mentale provocato da tempi di consegna stretti e richieste eccesive.

Lo stress mentale non solo provoca una riduzione dell’efficienza del lavoratore, ma causa anche il peggioramento degli altri disturbi legati al lavoro al videoterminale. Ad esempio, l’affaticamento psicologico incide anche sul funzionamento del sistema visivo, aumentando disagi come la difficoltà nel mettere a fuoco e favorendo la perdita di attenzione, oppure i disturbi dell’apparato muscoloscheletrico come una tensione eccessiva delle spalle.

Pause videoterminalisti: cosa dice la normativa?

La normativa di legge (D.Lgs. 81/2008) prevede delle pause obbligatorie per i videoterminalisti, ossia il cambiamento temporaneo dell’attività. le modalità di tali pause sono determinate dai contratti collettivi di lavoro, ma anche dalla contrattazione aziendale. Ad ogni modo, in mancanza di regole specifiche sono previsti cambiamenti di attività che devono rispettare tutti i videoterminalisti, pari ad almeno 15 minuti ogni 2 ore di lavoro continuativo al videoterminale.

La durata delle interruzioni di lavoro al videoterminale  non è cumulabile, quindi il datore di lavoro non può concedere una prima pausa di 5 minuti e una seconda di 25 minuti per compensare, in quanto ogni cambiamento di attività deve avere una durata non inferiore a 15 minuti. Anche i tempi di risposta dei videoterminali sono ritenuti tempi di lavoro, quindi non vanno conteggiati. La durata delle interruzioni e le modalità in cui si svolgono possono essere definite anche in modo individuale, qualora il medico competente ne indichi la necessità.

Postazione del videoterminalista: regole e requisiti

Il D.Lgs. 81/2008 definisce i requisiti delle postazioni, delle attrezzature e degli ambienti di lavoro per svolgere in modo adeguato l’attività di videoterminalista. Si tratta di molteplici regole che devono essere rispettate dal datore di lavoro, per garantire condizioni minime ai lavoratori in termini di sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi. Tra le caratteristiche obbligatorie della postazione del videoterminalista ci sono:

  • utilizzo di schermi con una buona risoluzione, una grandezza dei caratteri adeguata e una forma chiara, in grado di fornire un’immagine chiara e stabile senza tremolii o sfarfallamenti, con la possibilità da parte del videoterminalista di regolare facilmente il contrasto e la brillanza;
  • gli schermi devono essere orientabili e inclinabili, senza riflessi o riverberi sul monitor, posizionati di fronte al videoterminalista ad una distanza di 50-70 cm dagli occhi e con lo spigolo superiore dello schermo che deve trovarsi leggermente al di sotto della linea degli occhi dell’operatore;
  • anche la tastiera deve essere regolabile e staccata dallo schermo, con la possibilità di configurare la pendenza per ridurre l’affaticamento di braccia e mani, oltre a uno spazio sufficiente sul piano di lavoro per appoggiare gli avambracci e un rivestimento opaco antiriflesso;
  • il mouse deve trovarsi sullo stesso piano della tastiera, raggiungibile con facilità e con uno spazio sufficiente per il suo utilizzo;
  • il piano di lavoro deve essere regolabile e trovarsi a un’altezza di circa 70-80 cm, con spazio adeguato per tutti i dispositivi e il movimento corretto degli arti inferiori, con una superficie stabile e basso indice di riflessione;
  • per una postura corretta i braccioli sono vietati per una sedia da videoterminalista, oppure se presenti devono essere regolabili e spostabili indietro;
  • la sedia deve avere un’altezza configurabile in modo indipendente dallo schienale, dimensioni adeguate, un supporto ottimale alla zona lombare e un meccanismo girevole;
  • l’illuminazione della postazione al videoterminale deve assicurare un contrasto adeguato e un illuminamento sufficiente della zona di lavoro, ad esempio ricorrendo a delle lampade da tavolo, senza causare riflessi o contrasti eccessivi sullo schermo;
  • l’ambiente di lavoro deve avere condizioni microclimatiche corrette, garantendo il comfort dei lavoratori;
  • i software devono essere idonei alle mansioni svolte dal videoterminalista, fornire indicazioni comprensibili e un’elaborazione dell’informazione ergonomica.

Sorveglianza sanitaria al videoterminalista: gli obblighi del datore di lavoro

L’articolo 176 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro in merito alla sorveglianza sanitaria per i videoterminalisti, in particolare in relazione alla prevenzione dai rischi alla vista, agli occhi e all’apparato muscoloscheletrico. I videoterminalisti, quindi, devono essere sottoposti a visite di controllo quinquennali, mentre per i lavoratori con almeno 50 anni d’età o ritenuti idonei con limitazioni o prescrizioni la frequenza dei controlli è biennale.

Inoltre, il datore di lavoro deve garantire standard adeguati di ergonomia e igiene ambientale nelle postazioni e negli spazi lavorativi, secondo quanto previsto dall’allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08. La sorveglianza sanitaria al videoterminalista è realizzata esclusivamente dai medici competenti, ovvero dagli specialisti in medicina del lavoro. Qualora il medico segnali la necessità dell’utilizzo di dispositivi speciali di correzione visiva da parte del dipendente, il datore di lavoro deve provvedere a sue spese alla fornitura di tali apparecchi.

Il datore di lavoro deve anche mettere a disposizione dei lavoratori delle informazioni adeguate in merito alle modalità di svolgimento dell’attività di videoterminalista, agli obblighi del datore di lavoro legati all’utilizzo dei videoterminali e alla protezione della vista e degli occhi. Inoltre, deve anche assicurare una formazione conforme ai videoterminalisti, in particolare sulle misure applicabili al posto di lavoro. L’inosservanza di tali norme comporta delle sanzioni amministrative e penali per il datore di lavoro e il dirigente:

  • multa da 2.500 a 6.400 euro o l’arresto da 3 a 6 mesi in caso di mancata valutazione del rischio, svolgimento quotidiano del lavoro scorretto e mancanza di sorveglianza sanitaria;
  • multa da 750 a 4.000 euro o arresto da 2 a 4 mesi in caso di mancata fornitura al lavoratore dei dispositivi speciali di correzione visiva, in ottemperanza a quanto indicato dal medico competente.