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Nota per la nomina del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

L’art. 47 del D.Lgs. 81/08 prevede l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, scelto fra i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

Gli accordi sindacali di riferimento definiscono che:
– Potranno partecipare all’elezione ed esprimere la propria preferenza tutti coloro che sono iscritti a libro matricola.
– Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione lavoro.
– Ogni lavoratore potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere
– Prima dell’elezione i lavoratori in servizio devono nominare al loro interno il segretario del seggio elettorale, il quale dopo lo spoglio delle schede(allegate alla presente) provvederà a redigere il verbale dell’elezione
– L’elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.
– La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica 3 anni.
– Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti.
– L’esito delle votazioni deve essere successivamente comunicato a tutti i lavoratori.

Il Rappresentante per la Sicurezza dovrà partecipare ad uno specifico corso di formazione della durata di 32 ore.
Per quanto concerne le attribuzioni del rappresentante si fa riferimento all’art. 50 del D.lgs. 81/08.

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1.   Fatto   salvo  quanto  stabilito  in  sede  di  contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) e’ consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione   dei   rischi,   alla   individuazione,  programmazione, realizzazione  e  verifica  della  prevenzione nella azienda o unita’ produttiva;
c) e’  consultato  sulla  designazione  del  responsabile e degli addetti  al  servizio  di  prevenzione, alla attivita’ di prevenzione incendi,  al  primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) e’ consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve  le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla  valutazione  dei  rischi  e  le misure di prevenzione relative, nonche’  quelle  inerenti  alle  sostanze ed ai preparati pericolosi, alle  macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve  una  formazione  adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure  di  prevenzione  idonee  a  tutelare la salute e l’integrita’ fisica dei lavoratori;
i) formula  osservazioni  in  occasione  di  visite  e  verifiche effettuate  dalle  autorita’  competenti,  dalle  quali e’, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attivita’ di prevenzione;
n) avverte  il  responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivita’;
o) puo’  fare  ricorso  alle autorita’ competenti qualora ritenga che  le  misure  di  prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2.  Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del  tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione,   nonche’   dei  mezzi  e  degli  spazi  necessari  per l’esercizio  delle  funzioni  e delle facolta’ riconosciutegli, anche tramite   l’accesso   ai   dati,  di  cui  all’articolo 18,  comma 1, lettera r),  contenuti  in applicazioni informatiche. Non puo’ subire pregiudizio  alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita’ e  nei  suoi  confronti  si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3.  Le  modalita’  per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale
4.  Il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza, su sua richiesta  e  per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).
5.  I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente  del  datore  di  lavoro  committente e delle imprese appaltatrici,  su  loro  richiesta  e  per  l’espletamento della loro funzione,  ricevono  copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.
6.  Il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e’ tenuto al rispetto  delle  disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,   n.   196   e   del  segreto  industriale  relativamente  alle informazioni  contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento  di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonche’  al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
7.  L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e’ incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Proponiamo 2 schede:

» un facsimile di verbale di nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
» Facsimile di scheda di nomina