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Sicurezza sul lavoro nei tirocini formativi

Il tema dell’alternanza scuola-lavoro, la sicurezza e la tutela dei giovani tirocinanti sono temi che in questi anni hanno provocato un forte interessamento degli operatori per il mondo della scuola. Sono sorti in questi anni anche diversi quesiti e dubbi con riferimento alla normativa in materia di alternanza e all’applicazione del Testo Unico. Quesiti che han trovato solo in parte risposte dalla Commissione Interpelli con gli interpelli n.1/2013 e 1/2014. Con l’interpello n. 4/2018 pubblicato il 22 giugno 2018 la provincia autonoma di Trento chiede il parere della Commissione circa la applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro.

Il richiedente chiede di conoscere se nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del D.Lgs. 81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso.

Per poter dare una risposta la commissione fa riferimento a normative generali quali il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 e il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e il decreto interministeriale 3 novembre 2017 n.195.

In conclusione, la Commissione precisa che per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola lavoro dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017 n.195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 81/08. Nello specifico gli studenti impegnati in percorsi di alternanza ricevono preventivamente una formazione generale dall’istituzione scolastica, la quale si occupa della progettazione, attuazione, verifica; gli è garantita la sorveglianza sanitaria, sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.