Nuova Direttiva ATEX 2014 34 UE sul Rischio Esplosione
Le varie direttive ATEX, che fissano i requisiti da soddisfare per garantire la sicurezza delle strutture aziendali e quella dei lavoratori in ambienti ove è presente il rischio di atmosfere potenzialmente esplosive, sono soggette ad un continuo cambiamento. Lo scorso 29 marzo 2014, infatti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Nuova Direttiva ATEX.
La nuova Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, chiamata ATEX 2014/34/UE, riguarda “l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle apparecchiature e ai sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”.
L’obiettivo della nuova direttiva è quello di garantire la libera circolazione dei prodotti ai quali si applica nel territorio dell’UE.
Entrata in vigore
La nuova direttiva, entrata in vigore il 30 Marzo 2014, va ad abrogare, ai sensi dell’art. 43, la direttiva ATEX 94/9/CE con effetto decorrente dal 20 aprile 2016.
I prodotti coperti dalla nuova direttiva Atex
La nuova direttiva ATEX, così come la precedente, si applica agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
I dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione rispetto ai rischi di esplosione, sono ugualmente coperti dal campo di applicazione della direttiva.
La Direttiva si rivolge agli “apparecchi”, ossia macchine, apparecchiature, dispositivi fissi o mobili, componenti di controllo e strumentazione, nonché i sistemi di prevenzione che, separatamente o congiuntamente, sono destinati alla produzione, al trasporto, allo stoccaggio, alla misurazione, al controllo e alla conversione di energia, in grado, a causa di proprie sorgenti di innesco, di provocare un’esplosione.
Cosa cambia
La direttiva disciplina i prodotti che sono nuovi sul mercato dell’Unione europea al momento della loro immissione sul mercato, vale a dire i prodotti completamente nuovi realizzati da un fabbricante stabilito nell’Unione o quelli, nuovi o usati, importati da un paese terzo.
La revisione delle direttive non ha comportato cambiamenti sostanziali ai contenuti tecnici delle direttive stesse, ma sono più chiaramente evidenziati gli obblighi dei vari operatori della filiera, quali fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. Inoltre, è stato ampliato di molto l’articolo inerente le “definizioni”.
A livello europeo bisogna infatti fare una distinzione tra i cosiddetti fabbricanti, cioè le società che realizzano i prodotti e li mettono sul mercato e dall’altro lato gli utilizzatori. Si parla da una lato di direttive di prodotto e dall’altro di direttiva sociale. Nel D.Lgs. 81/08 il Titolo 11 riguarda appunto le atmosfere potenzialmente esplosive. La distinzione fondamentale è che le valutazioni, dal punto di vista della sicurezza contro il rischio esplosione, devono essere eseguite ognuno per il proprio settore.
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Il produttore valuterà il proprio prodotto che dovrà essere installato ed utilizzato in un sito produttivo. Dall’altro lato il datore di lavoro o utilizzatore dovrà poi effettuare una propria valutazione del rischio per valutare che le apparecchiature risultino idonee nel proprio settore.
Quindi ci sono stati dalla Commissione Europea una serie di chiarimenti e indirizzi di carattere generale. Ad esempio, una grande novità introdotta dalla nuova direttiva riguarda la figura dell’importatore, il quale sarà obbligatorio che venga identificato sul prodotto.
Per quanto riguarda i prodotti e le apparecchiature immessi sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016 e conformi alle precedenti direttive, potranno continuare ad essere commercializzate sul territorio UE anche successivamente a tale data, in un periodo transitorio che permetta ai fabbricanti e alle parti interessate di adattarsi alla nuova direttiva.
Ai sensi dell’art. 41 della Direttiva 2014/34/UE, i certificati di conformità rilasciati a norma della Direttiva 94/9/CE restano validi ai fini della nuova Direttiva 2014/34/UE anche se non saranno ritenute fattibili estensioni dopo la data del 19 aprile 2016.