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Legge europea bis: ecco le modifiche al Testo unico di Sicurezza

sicurezza1Dopo la Legge di Delegazione europea (2013) bis – Legge 7 ottobre 2014, n. 154 (in GU n.251 del 28-10-2014) – arriva in Gazzetta anche la Legge europea (2013) bis – Legge 30 ottobre 2014, n. 161– riguardante gli adempimenti europei necessari al nostro Paese per risolvere numerose procedure di infrazione su svariate tematiche fra le quali anche importanti questioni in materia di sicurezza, di ambiente, di energia, e di edilizia.

Modifiche al testo unico di Sicurezza

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, la Legge europea bis dispone modifica diretta del Testo Unico di Sicurezza in materia di valutazione dei rischi.

In particolare nel caso di costituzione di nuova impresa (oggetto di Procedura di infrazione n. 2010/4227) si evidenziano nell’art. 13 che all’articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

Gli obblighi, previsti al comma 2 lettere b), c), d), e) e f) sono:
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Comma 3 dell’art. 28: contenuto del documento di cui al comma 2 (Documento di valutazione dei rischi) deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

Rielaborazione della valutazione dei rischi (oggetto di Procedura di infrazione n. 2010/4227) – l’art. 13 b) evidenzia che all’articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

Altre modifiche in materia di salute e sicurezza, che non toccano il Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) riguardano:

  • Orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario(Procedura di infrazione n. 2011/4185) – Art. 14
    Con riferimento all’articolo 17 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all’accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo altresì equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso.
  • Salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 (Procedura di infrazione n. 2011/2098) – Art. 15
    All’allegato II al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298, nell’osservazione preliminare, le parole da: «Gli obblighi previsti dal presente allegato» fino a: «nave da pesca esistente» sono sostituite dalle seguenti: «Gli obblighi previsti dal presente allegato trovano applicazione, nella misura consentita dalle caratteristiche strutturali della nave, ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell’attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente».

In via generale, la Legge europea 2013 bis  si occupa di modificare direttamente normative nazionali per adeguare il diritto interno al diritto comunitario.
Sono molti gli argomenti toccati:
Art. 1 Borse di studio per il perfezionamento all’estero (modifica alla legge 30 novembre 1989, n. 398)
Art. 2 Società tra avvocati.
Art. 3 Immigrazione e rimpatri
Art. 4 commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica
Art. 5 Servizi investigativi privati
Art.6 Servizi nel mercato interno.
Art. 7 Fisco per contribuenti residenti all’estero
Art. 8 Successioni e donazioni
Art. 9 Attività finanziarie detenute all’estero
Art. 10 Riscossione coattiva dei debiti
Art. 11 Strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i repertori di dati sulle negoziazion
Art. 12 Recepimento della direttiva 2013/61/UE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte.
Art. 16 Licenziamenti collettivi Modifiche all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223
Art. 17 Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta
Art. 18 Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini
Art. 19 Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008.
Art. 20 Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative agli affidatari di incarichi di progettazione
Art. 21 Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all’istituto dell’avvalimento
Art. 22 Disposizioni in materia di attribuzioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico nel settore del mercato dell’energia all’ingrosso
Art. 23 Stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane
Art. 24 Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Art. 25 Pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198
Art. 26 Utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivati o loro sinonimi
Art. 27 Obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni.
Art. 28 Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
Art. 29 Contrasto delle frodi in danno dei bilanci dell’Unione europea, dello Stato e degli enti territoriali.
Art. 30 Attuazione di disposizioni non direttamente applicabili della direttiva 2011/85/UE e del regolamento (UE) n. 473/2013.
Art. 31 Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca
Art. 32 Certificato successorio europeo