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Interpello n. 5/2019 – Aggiornamento formazione lavoratori: apposizione segnaletica stradale

Il Decreto Interministeriale 22 Gennaio 2019, in vigore dal 15 marzo 2019, ha individuato i “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della Segnaletica Stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.” Si ricorda infatti che i datori di lavoro devono obbligatoriamente assicurarsi di provvedere alla formazione di tutti gli addetti alle attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica stradale con un corso specifico della durata di 8 ore. Lo stesso Decreto 22/01/19 impone che Preposti e Lavoratori addetti all’installazione e rimozione di Segnaletica Stradale effettuino ogni 5 anni una formazione di aggiornamento della durata minima di 6 ore.

Con l’interpello n. 5/2019, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili ha richiesto il parere del Ministero del Lavoro in merito alla validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del Decreto interministeriale 4 marzo 2013, inerente i criteri di sicurezza nella procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale, recentemente abrogato e sostituito per effetto dell’entrata in vigore, avvenuta il 15 marzo scorso, del Decreto 22 gennaio 2019.
L’ANCE, in particolare, ha chiesto la verifica ministeriale della correttezza dell’interpretazione secondo cui alle imprese che svolgono attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale debba essere richiesto un adeguamento dei corsi di formazione effettuati prima del 15 marzo 2019, sulla base del decreto del 2013, che stabiliva un periodo di aggiornamento della durata di 4 anni.
Va, infatti sottolineato come il nuovo Decreto abbia modificato, rispetto al precedente del 2013, il periodo di validità dei corsi e la loro durata.
Il Ministero, rilevata l’assenza, nella normativa di cui trattasi, di una disciplina transitoria, ha ritenuto di applicare il principio generale della successione delle leggi nel tempo.
Di conseguenza, le disposizioni introdotte dal Decreto del 2019 trovano applicazione, solo per i corsi effettuati dopo la loro entrata in vigore.
Pertanto, gli attestati conseguiti precedentemente all’entrata in vigore del Decreto del 22 gennaio 2019 mantengono la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa.