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Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro e nella collettività

Il 24 aprile 2020, è stato modificato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” approvato il 14 marzo 2020, in aggiunta in data 9 aprile 2020 il Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile ha sottoscritto il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da COVID 19 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”.

Questi due documenti risultano essere di primaria importanza per la lotta alla diffusione del COVID 19 sui luoghi di lavoro, ricordandoci che la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro prevedono il coinvolgimento di numerose figure professionali, ciascuna con compiti e responsabilità ben precisi, secondo quanto regolamentato dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ricordando che l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, in entrambe le fasi, l’attuale fase di “lockdown” e la prossima fase di riapertura delle attività produttive sospese in corso di pandemia da Covid 19 prevede, ancor più che nelle normali condizioni i seguenti obbiettivi:

  • Tutela salute e sicurezza del lavoratore
  • Tutela della collettività

All’interno del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. è presente L’art. 38 che definisce i titoli e requisiti che i medici competenti devono avere, prevedendone inoltre l’iscrizione in un apposito elenco istituito presso il Ministero della salute. Andando a visionare tale elenco è possibile comprendere la distribuzione regionale e osservare come su tutto il territorio nazionale siano presenti un totale di più di 7000 medici competenti, con le regioni di Lombardia (1203), Lazio (759) e Campania (659) nei primi tre posti in funzione del numero di medici competenti in servizio.

Come definito dal D.Lgs 81/08 il ruolo del medico competente risulta di vitale importanza nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro, tale ruolo nell’attuale momento di emergenza pandemica diventa ancor più di maggiore importanza e spessore, andando a costituire un “consulente globale” del datore di lavoro.

Analizzando i dati trasmessi sull’apposita piattaforma informatica istituita presso l’INAIL, relativamente al 2018 si evince come il numero dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del loro medico competente aziendale è pari a un totale di 14.786.812 soggetti, a fronte di un totale di lavoratori di 23.215.000.

Tale differenza è giustificata dal fatto, che rientrano nelle tutele previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. e quindi nella statistica sopra analizzata unicamente lavoratori che rispecchiano la definizione di lavoratore così come descritta all’art. 2 comma 1 lett. a) del citato decreto infatti non tutti i lavoratori ricadono, nel campo di applicazione della norma o risultano esposti a rischi per cui è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria, questo naturalmente motiva il dato, relativamente al 2018, di circa il 36% degli occupati che risulterebbe non sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Ricordandoci che la “sorveglianza sanitaria” (art. 2 comma 1 lett. m) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.) è definita come “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” e rientra nell’attività “svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione Internazionale di salute occupazionale (ICOH)” (art. 39 c. 1 D.lgs. 81/08 e s.m.i.) dal medico competente, così come individuato all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 81/08

 

Nella Tabella 1 è riportata la distribuzione dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria per le diverse tipologie di rischio individuate in esito alla valutazione dei rischi (art. 28 D.Lgs 81/08 e s.m.i.), il totale dei soggetti visitati nel 2018 ed il totale dei giudizi di inidoneità e di idoneità parziali; inoltre, è riportato il numero degli accertamenti effettuati per dipendenza alcol/sostanze stupefacenti e quello relativo alle conferme di dipendenza.

Tabella 1: Distribuzione per tipologia di rischio dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, dei visitati nel 2018 e dei giudizi di inidoneità e di idoneità parziali

 

Nella prossima ‘Fase 2’ ovvero di riavvio della attività lavorative in fase pandemica, è essenziale che il medico competente supporti il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel “Protocollo”, ricordando che ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 81/2008 ha l’obbligo, di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi.

È indispensabile quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile adattate alle varie tipologie di attività produttive in cui si opera; in tale circostanza, la collaborazione attiva e integrata del medico competente, con il datore di lavoro e con il RLS/RLST, risulta di primaria importanza.

In particolare, il medico competente avrà un ruolo di primaria importanza nell’attività di collaborazione all’informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da Covid-19 e sulle misure di prevenzione messe in atto dall’azienda, ovvero:

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale;
  • l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;
  • l’obbligo di avvisare immediatamente il datore di lavoro o il preposto dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all’ingresso in azienda durante la giornata lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza da colleghi o esterni presenti in azienda;
  • l’adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro:

– mantenere la distanza di sicurezza;

– rispettare il divieto di assembramento;

– osservare le regole di igiene delle mani;

– utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

La valutazione del rischio mediante la stesura del DVR (Documento di Valutazione del Rischio), ricordiamo è obbligo del datore di lavoro che in funzione dell’attuale situazione di Pandemia da Covid 19 sarà necessario aggiornare mediante delle integrazioni, atte a prevenire il rischio di infezione nei luoghi di lavoro e in tale fase di aggiornamento del DVR il ruolo del Medico Competente sarà di vitale importanza.

Si rileva ad esempio come la partecipazione del medico competente in diversi interventi organizzativi che già nell’ordinarietà contribuiscono al mantenimento al lavoro di soggetti cosiddetti “fragili” quando presenti, nell’attuale situazione emergenziale risulti di maggior portata in termini di efficacia, come specificato nel Protocollo, alla ripresa delle attività, sarà opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età (>55 anni di età).

In questa fase di propagazione del virus, si evidenzia come il lavoro “a distanza” ha rappresentato una modalità di organizzazione che ha permesso di lasciare in attività numerosi lavoratori contribuendo, allo stesso tempo, grazie alla diminuzione di circolazione delle persone a contenere il contagio senza compromettere in alcuni settori la produttività del sistema.

Essendo il cosiddetto ‘smart working’ ovvero il lavoro a distanza un fenomeno di dimensioni fortemente in crescita esponenziale, è di vitale importanza che il medico competente collabori con il datore di lavoro nell’individuazione di strumenti informativi/formativi per i lavoratori, anche garanzia di un complessivo benessere psico-fisico oltre che produttivo.

Rispettando i compiti del medico competente inerenti alla sorveglianza sanitaria e a quanto previsto dall’art. 41 del D.lgs. 81/2008 ed alle tipologie di visite mediche, si ritiene che tali visite debbano essere garantite purché il medico possa operare rispettando le misure igieniche previste dal Ministero della salute (hiip://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp) e richiamate all’art. 34 del Decreto legge 02 marzo 2020, n. 9.

Durante tali visite da effettuare, laddove possibile, in una infermeria aziendale, o ambiente di dimensioni adeguato che garantisca:

  • Il rispetto dei limiti del distanziamento sociale (risulterà di primaria importanza la programmazione delle visite mediche che dovrà essere organizzata in modo tale da evitare l’aggregazione, durante l’attesa di accedere alla visita stessa);
  • Adeguato ricambio d’aria;
  • Adeguata igiene delle mani.

In occasione delle visite mediche si ricorda come il lavoratore debba sempre indossare la mascherina.

Analizzando la definizione stessa di sorveglianza sanitaria presente nel D.Lgs 81/08 si può evincere come la formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica atto finale della sorveglianza sanitaria, non può prescindere dal contatto diretto tra lavoratore e medico competente e, non può realizzarsi attraverso visite mediche “a distanza”.

Tra le varie attività si dovranno privilegiare situazioni di urgenza quali:

  • la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;
  • la visita medica su richiesta del lavoratore;
  • la visita medica in occasione del cambio di mansione;
  • la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione (art. 41, c.1 lett. d) il medico competente potrà valutare l’eventuale urgenza tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore al momento dell’ultima visita effettuata e sia in funzione della valutazione dei rischi, dell’entità e del tipo di rischi presenti nella futura mansione.

Potranno essere rinviabili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:

  • la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)
  • la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e)

Inoltre, potranno essere rinviabili se non eseguibili idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione, gli esami strumentali che possano esporre a contagio da Covid 19, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001.

Nel momento prossimo di rientro in azienda, è di vitale importanza la responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”

Il lavoratore dovrà dare comunicazione direttamente o indirettamente attraverso il tramite del medico competente al datore di lavoro che dovrà rispettare le attuali norme sulla Privacy, della variazione del proprio stato di salute legato all’infezione da SARS-CoV 2 per vari motivi quali, dovuto al contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone.

E’ basilare ricordare come il ruolo che il medico competente può svolgere per l’analisi dei contatti effettuati dal lavoratore esposto al Covid 19 in ambito lavorativo e nel loro isolamento e quindi conseguentemente all’importanza strategica dello stretto rapporto di collaborazione che il medico competente può mettere in atto con i medici di medicina generale e con i Dipartimenti di prevenzione per la corretta gestione e presa in carico del lavoratore con sintomatologia sospetta per infezione da SARS-CoV 2.

Il Protocollo prevede che “Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori”.

Circa l’utilizzo dei test sierologici nell’ambito della sorveglianza sanitaria per esprimere il giudizio di idoneità, allo stato attuale, quelli disponibili non sono caratterizzati da una sufficiente validità per tale finalità, in funzione di ciò, non emergono indicazioni al loro utilizzo per per determinare l’idoneità del singolo lavoratore o più generalmente a fini occupazionale.

In funzione al progressivo reintegro di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, la letteratura scientifica dimostra come le persone che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, con conseguente ricovero ospedaliero potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria.

In funzione di ciò, il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal AST, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.