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Esposizione al gas radon: normativa e obblighi

Il radon è un gas incolore, inodore e insapore più denso dell’aria, che si diffonde facilmente senza interagire con altre sostanze. Esso non è direttamente percepibile dai nostri sensi e può accumularsi in ambienti chiusi, come ad esempio nei locali sotterranei. Il rischio per la salute causato dal radon è essenzialmente correlato alla sua inalazione, poiché i suoi prodotti di decadimento emettono radiazioni e possono danneggiare in modo diretto o indiretto il DNA delle cellule dei tessuti polmonari. L’Organizzazione Mondiale della Sanità pone il radon tra gli «agenti cancerogeni» del Gruppo 1 e lo indica come seconda causa di tumori al polmone dopo il fumo. Il D.lgs. n. 241/2000 si applica alle attività lavorative durante le quali i lavoratori sono esposti a prodotti di decadimento del radon in luoghi di lavoro quali tunnel, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei. Nei luoghi di lavoro citati l’esercente, entro ventiquattro mesi dall’inizio dell’attività, deve procedere a misurazioni di concentrazione di attività di radon medie in un anno, avvalendosi di organismi riconosciuti ai sensi dell’art. 107, comma 3, che rilascino una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione. Per i luoghi di lavoro citati la concentrazione di attività di radon media in un anno non deve superare il livello d’azione fissato in 500 Bq m3.

Il Piano Nazionale Radon rappresenta un impegno governativo per contrastare i rischi associati all’esposizione al radon, un gas radioattivo presente naturalmente negli ambienti abitativi. Attraverso la valutazione dei livelli di radon, la sensibilizzazione della popolazione e l’adozione di soluzioni tecniche, il piano punta a minimizzare l’impatto sulla salute pubblica, promuovendo ambienti di vita e di lavoro più sicuri.

Il D.lgs. n. 151/2001 pone particolare attenzione alla salvaguardia della maternità e della salute del nascituro limitando le attività lavorative della donna in gravidanza che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1 mSv durante il periodo della gravidanza. Lo stesso decreto sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di:

  • Valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici per i rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti;
  • Informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate;
  • Adottare le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro in caso di superamento dei limiti.

Numerosi studi riportati in letteratura evidenziano la possibile formazione di elevati picchi di radon prima del verificarsi di eventi sismici, anche ad elevate distanze dall’epicentro. Infatti, i terremoti possono modificare lo stato di fratturazione di alcune porzioni di crosta e creare nuovi assetti tra la porzione solida e quella fluida aprendo nuove vie di fuga per i gas profondi verso la superficie terrestri generando modificazioni durature della concentrazione di radon indoor.

In caso di superamento del livello d’azione, al fine di tutelare compiutamente i lavoratori si ritiene opportuno mettere in atto il seguente iter operativo:

  • Estendere le misurazioni ai locali posti ai piani superiori a partire dal piano terra (misurazioni di radon ai piani di superficie in zone a rischio);
  • Nel caso in cui siano in corso azioni di rimedio che richiedono tempi di realizzazione piuttosto lunghi, effettuare a cura dell’Esperto Qualificato una valutazione preliminare di dose al fine di mantenere l’esposizione dei lavoratori al di sotto del livello d’azione
  • Predisporre specifiche disposizioni interne che attuino quanto evidenziato dall’Esperto Qualificato nella valutazione preliminare di dose;
  • Effettuare eventuali misurazioni a breve termine utili per una rapida verifica dell’efficacia degli interventi tecnici di abbattimento del radon;
  • Formare e informare i lavoratori come previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • Dare seguito alle eventuali indicazioni previste dall’Esperto Qualificato, come la ripetizione delle misurazioni di radon.