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DL n. 145/2013: novità in materia di lotta al lavoro irregolare

Il Decreto Legge 145/2013 cosiddetto “destinazione Italia” pubblicato sulla G.U. n. 300 del 23/12/2013 introduce alcune importanti disposizioni in materia di vigilanza sulla regolarità del lavoro.
Il DL 145/2013 è entrato già in vigore dal 24 dicembre 2013 ma come tutti i decreti Legge dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni altrimenti decade.
Tale decreto è particolarmente importante per l’applicazione di nuove sanzioni in materia di lavoro nero, di sospensione dell’attività aziendale e di violazione in materia di orario di lavoro (durata massima ammissibile, riposi giornalieri e settimanali) previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 81/08.

ARTICOLO 14 – Misure di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare

La lettera a) del comma 1 prevede un aumento del 30% degli importi della maxisanzione per lavoro nero.

Precedentemente l’art. 4 della legge n. 183/2010 affermava che, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con l’esclusione del datore di lavoro domestico, trovava applicazione la sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Tale importo diminuiva per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di 30 euro per ogni giornata di lavoro irregolare, se il dipendente, dopo un primo periodo di lavoro irregolare, fosse risultato occupato regolarmente da un momento successivo e, comunque, precedente all’accesso ispettivo.

Le novità introdotte dal DL 145/2013 fanno si che:

a) l’importo della maxi sanzione, a partire dal 24 dicembre 2013, passi, rispettivamente, a 1.950 ed a 15.600 euro, mentre la somma aggiuntiva di 150 euro a giornata sale a 195, secondo un orientamento che qualifica la stessa come sanzione aggiuntiva (circ. Ministero del Lavoro n. 38/2010);

b) l’importo della cosiddetta. “mini maxi sanzione”, sempre a partire dal 24 dicembre 2013, passi, rispettivamente a 1.300 ed a 10.400 euro, mentre la somma aggiuntiva di 30 euro a giornata sale a 39.

La lettera b) del comma 1, aumenta, invece, di dieci volte gli importi delle sanzioni amministrative previste dai commi 3 e 4 dell’art. 18 – bis del D.Lgs. n. 66/2003, con esclusione di quelle che fanno riferimento alla violazione dell’art. 10, comma 1, relativo al godimento delle ferie.

Le sanzioni su indicate riguardano il mancato rispetto della normativa che concerne la durata massima del lavoro settimanale (48 ore settimanali intese come media in un arco temporale di quattro mesi o, con accordo sindacale, di sei mesi, o di dodici mesi per ragioni inerenti l’organizzazione specificate nel CCNL) ed i riposi giornalieri e settimanali.

Gli importi che aumentano dieci volte riguardano:

a) il superamento della durata massima settimanale dell’orario di lavoro al quale si applica, a partire dal 24 dicembre 2013, la sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 7.500 euro (prima andava da 100 a 750 euro). Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento (i quattro mesi, i sei o i dodici mesi, a seconda dei casi), la sanzione va da 4.000 a 15.000 euro (prima era compresa tra 400 e 1.500 euro). Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione amministrativa è compresa in un arco “pecuniario” che va da 10.000 a 50.000 euro senza ammissione al pagamento in misura ridotta;

b) il mancato rispetto del riposo settimanale (inteso come un periodo di 24 ore consecutive, di regola in coincidenza della domenica, da cumulare c con le ore di riposo giornaliero, con le eccezioni previste dalla stessa norma), inteso come media in un periodo non superiore a 14 giorni, è punito con una sanzione amministrativa di natura economica da 1.000 a 7.500 euro. Anche in questo caso se le violazioni riguardano più di cinque o dieci dipendenti trovano applicazione le sanzioni maggiorate (rispettivamente, da 4.000 a 15.000 euro e da 10.000 a 50.000 euro);

c) il mancato rispetto del riposo giornaliero (11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da obblighi di reperibilità) è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 1.500 euro. In caso la violazione riguardi più di cinque lavoratori o si sia verificata in almeno tre periodi di 24 ore, la sanzione aumenta e va da 3.000 a 10.000 euro. Se il numero dei lavoratori coinvolti è maggiore di dieci o si è verificata in almeno cinque periodi di 24 ore, la sanzione sale ulteriormente e va da 9.000 a 15.000 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Come precisato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 8/2005 oltre ai periodi di ferie e di assenza per malattia (art. 6, comma 1) non vanno presi in considerazione ai fini del computo della media della durata massima dell’orario di lavoro i periodi di assenza per infortunio e per gravidanza che si ricollegano allo stato di salute del lavoratore.

Il DL n. 145/2013 prevede inoltre l’assunzione di 250 nuovi ispettori del lavoro (di cui 50 tecnici) da destinare nelle regioni del centro-nord per esercitare attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e migliorare le attività di prevenzione e di promozione in ambito sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.