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Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”

dog_firePubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 20 agosto 2015 il testo unico sulla prevenzione incendi: D.M 3 Agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Questo nuovo decreto, che entrerà in vigore il 18 novembre 2015, introduce uno strumento più flessibile ed idoneo ad affrontare le varie tematiche connesse all’azione di adeguamento antincendio avendo l’obbiettivo di semplificare l’attuale corpo normativo sulla prevenzione incendi.

La caratteristica saliente riguarda l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico: il passaggio da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad un approccio di tipo prestazionale, consentendo al progettista di effettuare le scelte più opportune per raggiungere il livello di sicurezza richiesto.

Il decreto si compone di cinque articoli e di un corposo allegato tecnico; esso specifica all’art. 2 le attività cui potrà essere applicata la nuova normativa e le modalità di utilizzo della nuova metodologia in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, come specificato invece nell’articolo 1 comma 2 del decreto.

La normativa, in questa prima fase, verrà applicata integralmente alla progettazione, realizzazione e all’esercizio delle attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi per cui non erano previste specifiche norme verticali, ma erano utilizzati i criteri tecnici generali di prevenzione incendi elencate al comma 1 dell’art. 2 del decreto stesso.

In particolare l’applicazione di questo decreto è alternativa all’applicazione delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139: D.M. del 30/11/1983, D.M. del 31/03/2003, D.M. del 03/01/2004, D.M. del 15/03/2005, D.M. del 15/09/2005, D.M. del 16/02/2007, D.M. del 09/03/2007, D.M. del 20/12/2012, attenzione restano validi il DM 10/03/1998 e il DM 09/05/2007.

L’articolo 3 si sofferma invece sull’impiego dei prodotti per uso antincendio che devono essere: identificati, qualificati, accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se sono conformi alle disposizioni vigenti.

Dopo l’articolo 4, relativo al monitoraggio, le disposizioni finali, contenute nell’articolo 5, ricordano che ai fini dell’applicazione delle norme tecniche di cui all’articolo 1, restano valide:
– le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente decreto;
– le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Si indica inoltre, che per le attività di cui all’articolo 2 in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti.

L’allegato tecnico relativo alle ‘Norme tecniche di prevenzione incendi’ è suddiviso in quattro sezioni.

La prima, Sezione G: Generalità, contiene le indicazioni applicabili a tutte le attività soggette a prevenzione incendi.

La Sezione S: Strategia antincendio, riporta le misure di prevenzione, protezione e gestionali da applicare alle diverse tipologie di attività.

Le misure da applicare a specifiche attività che richiedono misure aggiuntive rispetto a quanto contenuto nella sezione S sono riportate nella sezione dedicate alle norme verticali: Sezione V.

L’ultima sezione, Sezione M: Metodologie, contiene le metodologie progettuali.