Decreto 28 febbraio 2014: adeguamento alle norme di prevenzione incendi di campeggi e villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 61 il Decreto 28 febbraio 2014 destinato a normare tutte le attività turistico ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone che, ancor oggi, dovevano rispettare le disposizioni generali del DM 10 marzo 1998.
Di seguito verranno elencate le caratteristiche principali che dovranno essere rispettate dalle nuove attività e dalle attività esistenti; si evidenzia che tale elenco non è esaustivo e che per una maggiore informazione si rinvia alla lettura del testo medesimo.
Gli obiettivi che si prefigge il Decreto al fine della prevenzione incendi, sono quelli di minimizzare le cause di incendio, garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti, limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva, limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe, assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo e garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Tale Regola tecnica si applica alle strutture turistico – ricettive in aria aperta di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.
Il decreto specifica al comma 2 che qualora gli interventi effettuati su attività esistenti comportino la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio o la modifica parziale del sistema di vie di uscita o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni della Regola tecnica si applicano solo agli impianti ed alle parti in ampliamento dell’attività oggetto di intervento di modifica.
Qualora, invece, l’aumento di superficie da destinare ad attività ricettiva è superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l’intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.
Per gli interventi riferiti al comma 2 è possibile comunque adottare le disposizioni di cui al Titolo II, della Regola tecnica come previsto dall’art 6, applicate all’intero insediamento ricettivo.
Per le strutture esistenti è previsto l’adeguamento alle disposizioni del Titolo I Capo II del decreto salvo nei casi di:
– possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
– pianificazione, ovvero lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n.151/2011.
Infine l’articolo 6 fa riferimento ai termini temporali previsti per l’adeguamento delle strutture ricettive all’aria aperta prendendo come riferimento la data riportata all’articolo 11 comma 4, del D.P.R. n. 151/2011(ovvero due anni dall’entrata in vigore del D.P.R. avvenuta il 7/10/2011) e stabilendo gli anni entro i quali occorre procedere all’adeguamento.
Al comma 3 del citato articolo per i Progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (art. 3 del D.P.R. n. 151/2011) si devono indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e b) del comma 6.2 del DM 28/2/2014.
Entro i termini indicati dall’articolo 6 comma 1 e 2, dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n.151/2011.