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Chi, per legge, si può considerare lavoratore notturno?

In particolare, ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, lettera e) del Dlgs n. 66 deve considerarsi lavoratore  notturno chi:

a) svolga durante il periodo notturno almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; ovvero,

b) svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai  contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno ed il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

Tali requisiti devono essere considerati come alternativi, vale a dire che è sufficiente che solo uno dei due sia presente perché il lavoratore debba essere assoggettato alla particolare disciplina prevista per il lavoratori notturni. Come chiarito dalla circolare n. 8/2005 del Ministero del lavoro infatti quest’ultimo criterio di definizione del lavoratore notturno [lavoro in periodo notturno per almeno 80 giorni lavorativi all’anno] non va a sovrapporsi al primo in quanto prende in considerazione lo svolgimento di una prestazione lavorativa in parte esercitata durante il periodo notturno, a prescindere che l’attività in oggetto rientri nell’orario normale di lavoro. Quindi, deve considerarsi lavoratore notturno anche colui che non sia impiegato in modo normale durante il periodo notturno ma che, nell’arco di un anno, svolga almeno 80 giorni di lavoro notturno”. In alcuni casi il lavoro notturno viene classificato come lavoro usurante.