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Chi deve partecipare alla riunione periodica prevista dal D.lgs. 626/94 art. 11?

In base al D. Lgs. 81/08, è necessario tenere una riunione periodica di sicurezza nelle aziende che soddisfano i requisiti prescritti, durante la quale vengono individuati e analizzati i principali problemi relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e si propongono le misure necessarie a risolverli.

Alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi partecipano obbligatoriamente le figure professionali di seguito descritte.

Il datore di lavoro

Il datore di lavoro o un suo rappresentante indice la riunione e, naturalmente, vi prende parte. La norma attribuisce al datore di lavoro il compito di convocare e gestire la riunione periodica di sicurezza, direttamente o attraverso il servizio di prevenzione e protezione, i preposti o i dirigenti, così da essere comunque sempre informato riguardo alla gestione delle politiche di tutela della salute e della sicurezza nella propria azienda.

A tal fine egli è chiamato a definirne i contenuti nel rispetto delle direttive di fondo emanate dal legislatore, a presentarne le tematiche da esaminare, a verbalizzarne i risultati e a tenere il verbale a disposizione dei partecipanti per eventuali consultazioni.

Relativamente al rappresentante del datore di lavoro, vale la pena precisare che, poiché ha il potere di assumere decisioni per suo conto, non può coincidere con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che è già, e con altre funzioni, tra i soggetti chiamati a partecipare alla riunione.

Piuttosto, considerati i temi all’ordine del giorno, il rappresentante del datore di lavoro deve essere individuato tra le altre persone qualificate che avendolo coadiuvato negli adempimenti previsti dalla normativa sono in grado di sostituirlo. Si deve dunque trattare di un soggetto che abbia o seguito degli appositi corsi di formazione adeguata in materia o che, in ragione della propria esperienza concreta, sia in grado di prendere decisioni responsabili riguardanti la gestione della tutela della salute e della sicurezza.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi(RSPP), nominato dal datore di lavoro, ha il compito principale di coadiuvare quest’ultimo nella elaborazione di misure di prevenzione e protezione per salvaguardare sicurezza e salute dei lavoratori.

Tale soggetto partecipa alla riunione in ragione dei compiti attribuiti al servizio di cui è coordinatore, eventualmente assieme a degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), figure di supporto e complemento opzionali, dotate di formazione adeguata e conoscenze specifiche.

Il servizio di prevenzione e protezione infatti è tenuto a individuare e a valutare i rischi; ad elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie realtà aziendali; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; a fornire ai lavoratori le informazioni in tema di salute e sicurezza (l’art.33 del d.Lgs 81/08 e s.m.i ); ed evidentemente a partecipare alla riunione periodica di sicurezza.

Inoltre, il servizio di prevenzione e protezione ha ampie mansioni nel campo della sicurezza aziendale, di cui si occupa anche la riunione periodica. Tra queste, per esempio, ricordiamo l’adozione di dispositivi di protezione, il ricorso alle autorità competenti in caso di problematiche o infrazioni, la prevenzione degli incendi e di rischi simili, la predisposizione della documentazione aziendale in materia.

Altre figure professionali che partecipano alla riunione periodica

Il medico competente ove previsto prende parte alla riunione periodica, in alcuni casi, occupandosi soprattutto di quanto è relativo a infortuni e malattie professionali dei lavoratori dell’azienda, o delle aziende, cui la riunione fa riferimento.

La presenza di questa figura professionale durante la riunione periodica di sicurezza è obbligatoria solo nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria in azienda. In particolare, nel corso della riunione il medico competente è tenuto a comunicare al rappresentante per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, fornendo indicazioni sul significato degli stessi.

La presenza del medico competente nella riunione periodica di sicurezza è comunque importante in relazione alla collaborazione che egli presta al datore di lavoro per predisporre e attuare le misure di tutela della salute, compresi i piani di formazione e informazione dei lavoratori, le cui linee programmatiche sono sottoposte all’esame dei partecipanti nella suddetta riunione.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, infine, ha appunto il compito di riportare il punto di vista dei lavoratori in materia di mantenimento e miglioramento della sicurezza, e come tale è un interlocutore del datore di lavoro e delle altre figure coinvolte.

Tale soggetto partecipa alla riunione in ragione del ruolo che riveste e in coerenza con le tematiche oggetto d’esame in tale ambito. La riunione periodica di sicurezza inoltre risulta la sede idonea per dare attuazione ai diritti di consultazione, informazione e formulazione di proposte di cui il rappresentante per la sicurezza è titolare.