Altro no del Garante ad iniziative autonome sul Green Pass
Con le recenti obiezioni mosse nei confronti dell’ordinanza della Regione Sicilia n. 75 del 7 luglio 2021, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ha ribadito le sue posizioni già espresse con il parere sul DPCM in materia Green Pass, firmato poi dal Presidente del Consiglio il 17 giugno 2021.
Già nel suddetto parere, infatti, il Garante aveva altamente raccomandato di escludere l’utilizzo dei Green Pass per finalità diverse da quelle espressamente previste dal decreto-legge, o da successivi provvedimenti di legge statale, che, allo stato attuale, ricordiamo essere:
- verifica da parte di pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni
- spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa;
- accesso a spettacoli aperti al pubblico, a eventi sportivi, a fiere, a convegni e a congressi;
- accesso a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- accesso di familiari e visitatori alle RSA;
- accesso alle strutture ricettive e i pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione;
- verifica da parte di vettori aerei, marittimi e terrestri.
L’istruttoria avviata dal Garante, a cui la Regione Sicilia dovrà rispondere entro sette giorni, riguarda in particolare le prescrizioni dell’articolo 3 dell’Ordinanza di:
- procedere ad una ricognizione sistematica ed aggiornata del personale non vaccinato operante nelle Pubbliche Amministrazioni e preposto ai servizi di pubblica utilità e ai servizi essenziali di cui alla legge n. 146 del 12 giugno 1990, e inoltre
- per l’ipotesi di indisponibilità o di rifiuto di sottoposizione a vaccinazione, individuare per l’interessato una differente assegnazione lavorativa, ove possibile, che non implichi il contatto diretto del lavoratore con l’utenza esterna,
in merito alle quali il Garante ha fermamente chiarito come “L’ordinanza di un presidente regionale o provinciale non rappresenta valida base giuridica per introdurre limitazioni a diritti e libertà individuali che implichino il trattamento di dati personali, che ricade nelle materie assoggettate a riserva di legge statale“, ancor di più dal momento che il perimetro tracciato dall’ordinanza include un numero davvero significativo di soggetti: non solo dipendenti pubblici infatti, ma anche privati in settori quali trasporti, agro-alimentare, energia, raccolta rifiuti o consegna corrispondenza.
Ricordiamo che, già prima dell’approvazione del DPCM sul Green Pass, il Garante aveva emesso un analogo provvedimento, con cui “avvertiva” la Regione Campania di astenersi dall’intraprendere progetti autonomi per il rilascio e la verifica delle certificazioni, in difformità con quanto stabilito e condiviso a livello nazionale.