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Registro dei controlli periodici e registro antincendio

La normativa vigente in materia di igiene sul lavoro e prevenzione incendi sicurezza (DPR 37/98 “Regolamento recente la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8 della L. 15/03/97 n. 59),  prevede l’istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare i controlli, le verifiche, gli interventi di formazione, l’informazione e la formazione del personale in materia di prevenzione incendi.

Tale registro è obbligatorio solo per  le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

Il registro può essere costituito sia da supporto cartaceo, sia da supporto magnetico. Deve essere intestato con ragione sociale e indirizzo dell’insediamento ed è consigliabile che riporti la composizione del Servizio di Prevenzione e Protezione operante nell’insediamento stesso.

Deve avere le pagine numerate per poterne controllare in ogni momento l’integrità. Non deve essere vidimato. Il registro va conservato da persona responsabile (p.es. il responsabile del SPP) e tenuto a disposizione dell’organo di vigilanza.

Riportiamo una serie di esempi di controllo periodici da effettuare a seconda della complessità del sistema antincendio esistente

Mezzi di prevenzione
Integrità e congruità della segnaletica di avvertimento antincendio
Rivelatori fumo, fiamma, scintille, gas, ecc.
Allarmi acustici, ottici, ecc.
Automatismi di emergenza in genere (p. es. arresto macchine o attrezzature pericolose, chiusura porte e portoni tagliafuoco, arresto impianto di ventilazione intercomunicante, intercettazione flusso fluidi pericolosi)
Taratura apparecchi di controllo portatili
Impianto di messa a terra
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
Impianto di illuminazione di emergenza
Integrità involucri elettrici nei locali con pericolo di scoppio e incendio
Efficienza ausili elettrici di sicurezza
Distanze di sicurezza dei depositi di materiale combustibile e infiammabile
Funzionalità bacini antisversamento fluidi pericolosi
Limitazione carico di incendio
Efficienza impianti di ventilazione forzata
Accessibilità vie di esodo e presenza segnaletica relativa
Funzionalità serramenti uscite di sicurezza
Funzionalità aperture di aerazione locali contenenti impianti di combustione
Sostituzione accessori di sicurezza con scadenza prefissata dal costruttore
Manutenzione impianti riscaldamento e condizionamento
Informazione e formazione del personale adibito all’uso di sostanze pericolose
Informazione e formazione del personale adibito all’uso dei mezzi di estinzione
Piano di evacuazione

 

Mezzi di estinzione
Estintori (presenza in loco, visibilità, accessibilità, prova pressione, ecc.)
Rete idrica (presenza e integrità accessori, accessibilità punti di erogazione, ecc.)
Sistema di controllo livello riserva d’acqua per impianti ad acqua e a schiuma
Riserva schiumogeno o altro estinguente per impianti a schiuma o a gas inerte
Pompe di rilancio acqua (elettriche, a combustione interna, ecc.)
Apertura finestratura e/o evacuatori di fumo

Registro dei controlli periodici

(DPR 37/98)

Data intervento

 

Tipo di intervento Nome della Ditta Firma dell’incaricato della ditta Firma del referente interno

Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 Numero 37 Articolo 5

 

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.57 del 10.03.1998

 

Prevenzione incendi – Obblighi
Articolo 5 – Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficenza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita’, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attivita’. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.

3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell’attivita’, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l’interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

 

Registro dei controlli antincendio

Il “Registro dei Controlli antincendio” o “Registro antincendio” è stato istituito per la prima volta in modo cogente dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 Gennaio 1998, n. 37 poi abrogato da D.P.R. 151/2011.

Ad oggi, sia le:
– attività lavorative soggette a Controllo di Prevenzione Incendi;
– attività lavorative non soggette a Controllo di Prevenzione Incendi;
devono predisporre il Registro in accordo con:
– DPR 1° Agosto 2011, n. 151
– DM 20 dicembre 2012 
– Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015

Il Registro Antincendio, non ha una struttura e forma definita, ma dovrà essere articolato in accordo con le norme tecniche relative ai presidi antincendio da tenere sotto controllo, nonché dovrà essere compilato e custodito da Responsabile dell’attività o da Persona Responsabile o Persona competente, come definiti dalle norme tecniche antincendio di cui sotto (es. UNI EN 671-3:2009).

Contenuto

Il contenuto del Registro, può essere desunto, anche, secondo quanto riportato dal nuovo Codice Unico di Prevenzione Incendi:

Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015

S.5.6.2 Registro dei controlli
1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell’attività deve predisporre, con le modalità previste dalla normativa vigente, un registro dei controlli periodici dove siano annotati:
a. i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate;
b. le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative;
c. le prove di evacuazione.
2. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per il controllo da parte degli organi di controllo.

Normativa antincendio generale

Decreto del Presidente della Repubblica 12 Gennaio 1998, n. 37 (Abrogato da D.P.R. 151/2011)
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
(G.U. n. 57 del 10.3.1998)

Art. 5 Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 5.
Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando. …

DM 20 dicembre 2012
Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
(G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013)

Documentazione inerente l’esercizio
Le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti oggetto del presente decreto, devono essere annotate in apposito registro istituito ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ovvero, dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale.

DPR 1° Agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(G.U. n. 221 del 22 settembre 2011)

Art. 6. Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività

  1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

    2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività.  Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015 (Codice Prevenzione Incendi)

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(G.U. n. 192 del 20.08.2015)

Registro dei controlli
1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell’attività deve predisporre, con le modalità previste dalla normativa vigente, un registro dei controlli periodici dove siano annotati:
a. i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate;
b. le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative;
c. le prove di evacuazione.
2. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per il controllo da parte degli organi di controllo.

Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio
1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell’attività deve curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.

2. Sulla base del profilo di rischio dell’attività e delle risultanze della progettazione, il piano deve prevedere:

a. le attività di controllo per prevenire gli incendi secondo le disposizioni vigenti;
b. la programmazione dell’attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni all’uso dei mezzi antincendio e di evacuazione in caso di emergenza, tenendo conto dello specifico profilo di rischio dell’attività;
c. la specifica informazione agli occupanti;
d. i controlli delle vie di esodo, per garantirne la fruibilità, e della segnaletica di sicurezza;
e. la programmazione della manutenzione, secondo le disposizioni vigenti, dei sistemi e impianti ed attrezzature antincendio;
f. la pianificazione della turnazione degli addetti antincendio in maniera tale da garantire l’attuazione del piano di emergenza in ogni momento.

Attrezzature ed impianti di protezione antincendio
Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio. Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Scopo dell’attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio. L’attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.