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Rappresentante dei lavoratori RLS di sito produttivo

Il D.Lgs. 81/08 rafforza il coinvolgimento dei lavoratori sulla tematica della sicurezza sul lavoro in particolare tramite il loro Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questa figura di divide adesso in tre:
– il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza “classico” eletto dai lavoratori in azienda
– il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale già presente nel D.Lgs. 626/94: il D.Lgs. 81/08 ne ha esteso la presenza e precisato i ruoli
– il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo, figura nuova.

Per le nomine RLS in un sito produttivo, è imprescindibile che i candidati completino un corso RLS specifico. Questo percorso formativo fornisce le competenze necessarie per affrontare efficacemente le sfide legate alla sicurezza sul lavoro. La partecipazione a questi corsi assicura che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia adeguatamente preparato per svolgere il suo ruolo cruciale nell’ambiente lavorativo.

Torneremo sulle due prime “versioni” di Rls. Soffermiamoci adesso sulla novità del D.Lgs. 81/08: il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (Rls) di sito produttivo.

L’introduzione di questa nuova figura di Rappresentanza risponde a esigenze emerse in particolari situazioni, per fare un esempio, i lavori della TAV Torino-Milano. Si tratta di un “super” RlS.

L’art. 49 individua prima i contesti lavorativi in cui si può procedere all’individuazione del RLS di sito:
1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
a) i porti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.

Poi definisce la modalità di individuazione:
2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.

Infine, per i ruoli e compiti, rimanda alla contrattazione collettiva:
3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2, nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all’articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.