Corso di formazione per rappresentante dei Lavoratori (RLS)

Obiettivo
In tutte le aziende deve essere eletto o designato, ai sensi dell’art. 47, dai lavoratori dell’azienda nell’ambito delle rappresentanze sindacali, o in loro assenza tra i lavoratori stessi, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). L’RLS deve essere coinvolto e deve partecipare attivamente al processo di prevenzione dei rischi e alla stesura del documento di valutazione dei rischi (art. 18, comma 1 lettera s) e art. 29, comma 2) per tutti i dipendenti di cui ha la rappresentanza e ai quali deve dare ogni informazione utile a prevenire infortuni e a proteggere la salute degli stessi.
Deve frequentare un corso speciale di formazione obbligatoria della durata minima di 32 ore (art. 37 comma 10) e successivi aggiornamenti, così come previsto dalla normativa, impegnandosi alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, come prevede la legge.
La legislazione italiana e le norme in materia di igiene e sicurezza: le nuove figure introdotte.
I nuovi obblighi a carico del datore di lavoro e di chi ha l’amministrazione: nuove responsabilità e competenze.
Luoghi e ambienti di lavoro:
- Porte e portoni
- Vie di circolazione e zone di pericolo
- Solai, parapetti, scale
- Barriere architettoniche
- Pavimenti, muri, soffitti
- Servizi igienici e spogliatoi
- Illuminazione, microclima.
Prevenzione incendi e gestione delle emergenze:
- Concetti fondamentali
- Impianti antincendio: tipologie, criteri, scelta, manutenzione
- La segnaletica antinfortunistica
Ergonomia:
- L’operatore videoterminale
- La movimentazione dei carichi
- I rischi associati all’utilizzo di macchine e attrezzature
Rischio rumore
Rischio chimico e biologico:
- Schede di sicurezza, in ogni settore di lavoro,
- Rischi e modo di utilizzo delle sostanze tossiche
La documentazione aziendale
La valutazione dei rischi e lo stress correlato.
A fine corso, dopo il superamento di un test di valutazione, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
D.Lgs. 81/08 D.Lgs 81/08
- art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente – comma 1, lettere o), s), aa)
- art. 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi- comma 2
- art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti – comma 10
- art. 47 – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- art. 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009 Circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009
- Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009
- Circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009
Elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): che cosa fare?
In tutte le aziende deve essere eletto o designato, ai sensi dell’art. 47, dai lavoratori dell’azienda nell’ambito delle rappresentanze sindacali, o in loro assenza tra i lavoratori stessi, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in modo da garantire salute e sicurezza a tutti gli addetti in servizio, nel rispetto dei compiti ricorrendo agli strumenti messi a disposizione.
L’RLS, che ha seguito il corso RLS, deve essere coinvolto e deve partecipare attivamente al processo di prevenzione dei rischi e alla stesura del documento, con revisione periodica, di valutazione dei rischi (art. 18, comma 1 lettera s) e art. 29, comma 2).
Numero minimo di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
- 1 RLS per aziende o unità produttive fino a 200 lavoratori
- 3 RLS per aziende o unità produttive da 201 a 1000 lavoratori
- 6 RLS per aziende o unità produttive oltre a 1000 lavoratori
Il datore di lavoro consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una copia del documento di valutazione dei rischi e comunica all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 18, comma 1 lettere o e aa). La comunicazione all’INAIL è effettuata dopo l’elezione e in caso di successive variazioni. Per i dettagli pratici relativi alla comunicazione si rimanda alla circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009.
Chi | Cosa | Come |
Lavoratori Rappresentanze sindacali Datore di lavoro | Eleggere RLS Comunicare all’INAIL i nominativi dei RLS Consegnare copia del DVR all’RLS | Elezione RLS |
Compilazione della lettera di designazione | ||
Compilazione della lettera di comunicazione |
E’ possibile frequentare il corso in videoconferenza nelle date sotto indicate.
Di seguito le date e le sedi dei corsi in aula.
Videoconferenza
15/12/2022
16/12/2022
20/12/2022
21/12/2022
12/01/2023
13/01/2023
19/01/2023
20/01/2023
01/02/2023
02/02/2023
07/02/2023
08/02/2023
02/03/2023
03/03/2023
07/03/2023
08/03/2023
03/04/2023
04/04/2023
11/04/2023
12/04/2023
02/05/2023
03/05/2023
09/05/2023
10/05/2023
06/06/2023
07/06/2023
14/06/2023
15/06/2023
03/07/2023
04/07/2023
10/07/2023
11/07/2023
Milano (Viale Jenner)
17/01/2023
18/01/2023
26/01/2023
27/01/2023
13/02/2023
14/02/2023
20/02/2023
21/02/2023
16/03/2023
17/03/2023
22/03/2023
23/03/2023
17/04/2023
18/04/2023
27/04/2023
28/04/2023
15/05/2023
16/05/2023
25/05/2023
26/05/2023
19/06/2023
20/06/2023
28/06/2023
29/06/2023
12/07/2023
13/07/2023
18/07/2023
19/07/2023