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Procedure per la Registrazione dei Siti ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1836/93 del 29 giugno 1993 (Prima parte)

1. Scopo

La presente procedura fissa i criteri e le modalità per la registrazione dei siti da parte del Comitato Ecolabel e Ecoaudit – Sezione EMAS Italia, nel seguito indicato come “Comitato”,. ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio del 29 Giugno 1993.

2. Requisiti

La registrazione, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1836/93, può essere richiesta da qualsiasi impresa in relazione ad un sito, collocato sul territorio nazionale, sul quale eserciti il controllo gestionale complessivo e per il quale sia in possesso di una Dichiarazione Ambientale convalidata da un verificatore accreditato.

3. Domanda di registrazione di un sito

3.1 Modalità di inoltro

Per ottenere la registrazione, l’impresa deve inviare al Comitato una domanda redatta secondo lo schema di cui all’allegato I alla presente procedura, corredato dal modulo per la registrazione dei siti di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante della domanda di registrazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da persona da questi specificamente delegata e deve essere completata con una sua dichiarazione in cui assicuri:

l’impegno al rispetto delle condizioni imposte dalla presente procedura;
la correttezza e completezza delle informazioni trasmesse;
la conformità alle pertinenti disposizioni regolamentari in materia ambientale per il sito oggetto della richiesta di registrazione.

3.2 Contenuti della domanda

La domanda deve, in accordo a quanto specificato nell’allegato V del regolamento (CEE) 1836/93, contenere almeno le seguenti informazioni:

denominazione dell’impresa;
denominazione e localizzazione del sito da registrare;
descrizione sintetica delle attività svolte nel sito;
nome ed indirizzo del verificatore accreditato che ha eseguito la convalida della dichiarazione ambientale;
scadenza per la presentazione della successiva dichiarazione ambientale convalidata.

3.3 Documentazione allegata alla domanda di registrazione

Alla domanda di registrazione dovrà essere allegata almeno la seguente documentazione:

la politica ed il programma ambientale;
una descrizione sintetica del sistema di gestione ambientale;
una descrizione del programma di verifica ispettiva interna stabilito per il sito nel periodo di validità della registrazione;
la dichiarazione Ambientale convalidata;
una copia del certificato di accreditamento del verificatore ambientale e copia della notifica all’organismo di accreditamento (Comitato), qualora il verificatore sia accreditato in un altro Stato Membro della UE;
la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa di cui al paragrafo 3.1;
la ricevuta del versamento della quota di registrazione determinata secondo le indicazioni contenute al paragrafo 6;
certificato di iscrizione nel registro delle imprese attestante l’assetto societario alla data della domanda; per le ditte individuali, che non abbiano ancora una posizione nel predetto registro, e per le società di fatto, certificato di iscrizione nel registro ditte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
certificato “antimafia” (legge 19 Marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni).

3.4 Presentazione della domanda di registrazione

La domanda di registrazione, in bollo, e la documentazione allegata, in carta semplice, devono essere trasmesse al Comitato a mezzo plico raccomandato A.R. o per corriere all’indirizzo indicato nello schema di domanda, allegando altresì due copie in carta semplice sia della domanda che della relativa documentazione.

4. Istruttoria

L’esame della domanda di registrazione avviene attraverso le seguenti fasi:

4.1 Accertamento preliminare

L’accertamento preliminare, svolto dall’ANPA, consiste nella verifica della completezza della documentazione inviata dall’impresa.
L’ANPA comunica al Presidente del Comitato l’esito dell’accertamento ed il nominativo del responsabile della istruttoria. Nel caso in cui l’accertamento dia esito positivo:

•il Presidente del Comitato provvede a comunicare al Comitato e al richiedente il nominativo del responsabile della istruttoria,
•il Presidente del Comitato autorizza l’ANPA ad avviare l’istruttoria di registrazione.

4.2 Istruttoria di registrazione

L’istruttoria di registrazione consiste nell’accertamento che tutte le condizioni imposte dal regolamento (CEE) n. 1836/93 siano soddisfatte. L’ANPA esegue le verifiche previste dalla presente procedura, e ne trasmette gli esiti al Comitato, entro il termine massimo di un mese dalla data di avvio dell’istruttoria. Gli esiti dell’istruttoria sono contenuti in una relazione che l’ANPA invia al Comitato e che comprende ogni elemento utile emerso durante l’istruttoria stessa. La suddetta relazione è firmata dal responsabile della istruttoria e controfirmata dal responsabile ANPA del supporto tecnico.

4.3 Richiesta di ulteriori informazioni

L’ANPA può richiedere all’impresa integrazioni o delucidazioni sulla documentazione presentata. In questo caso, a decorrere dalla data della richiesta, non si computa, nel termine di cui al punto precedente, il tempo trascorso in attesa dei chiarimenti. Trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla notifica della richiesta di integrazioni o delucidazioni, o comunque nel caso in cui i chiarimenti pervenuti non consentano la prosecuzione dell’istruttoria, la domanda sarà considerata decaduta e l’ANPA ne darà immediata comunicazione al Comitato, che a sua volta provvederà ad informare l’impresa.