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Ambiente, revisione con stretta

In via preliminare, il consiglio dei ministri ha varato lo schema di decreto legislativo correttivo del codice ambientale, che modifica e riscrive molte delle norme previste dal decreto legislativo 152/06 per i rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Le finalità del correttivo è adeguare il suddetto decreto al diritto comunitario e chiudere le procedure di infrazione.

Le modifiche del decreto cominciano con la revisione della definizione di scarico, ripristinando la nozione prevista dalla vecchia normativa e basata sul concetto di “immissione diretta tramite condotta”.

Nello schema del decreto sono stati riscritti gli articoli: 181 (recupero dei rifiuti), 183 (definizioni), 185 (limiti al campo di applicazione), 186 (terre e rocce da scavo), 206 (accordi, contratti di programma e incentivi). In particolare cambia la definizione di rifiuto e sono cancellate le categorie di sottoprodotto e materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche. Mentre per i depositi temporanei scompare la possibilità , ora prevista dal codice, di avviare i rifiuti al recupero o allo smaltimento con cadenza bimestrale (i non pericolosi) e trimestrali (i pericolosi). Questa procedura scatterà solo in base al superamento di un tetto quantitativo: 10 metri cubi per i pericolosi e 20 per quelli non pericolosi.

Per quanto riguarda il Mud, dovranno tornare a presentare la dichiarazione ambientale anche imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e attività di recupero e smaltimento di rifiuti, e funghi.

Le nuove regole su terre e rocce da scavo, prevedono che la sottrazione al regime dei rifiuti è prevista solo se questi materiali sono destinati all’effettivo utilizzo per riempimenti e rilevati nell’ambito del progetto sottoposto a Via o di un progetto specifico approvato dall’autorità competente.

Infine è stato cancellato l’iter semplificato per l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali per le imprese che effettuano trasporti di rifiuti propri non pericolosi o pericolosi fino a 30 chili o litri. Resta l’esclusione dalle garanzie finanziarie ma ulteriori snellimenti si potranno definire solo con successivo decreto ministeriale.