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Falsificazione attestati di formazione

Secondo il Decreto Legislativo 81/08, altrimenti definito Testo Unico sulla Sicurezza (TUS), tutte le figure che in azienda si occupano di sicurezza hanno l’obbligo di ricevere una adeguata formazione in materia di prevenzione e protezione, quest’obbligo ricade sul Datore di Lavoro, che in caso di non ottemperanza rischia sanzioni, procedimenti penali e l’arresto.

Le sanzioni per il datore di lavoro o dirigente sono relative alla violazione dell’obbligo formativo:

  • 36, co. 1 e 2: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]
  • 37, co. 1, 7, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro56 [Art. 55, co. 5, lett. c)]

Le violazioni dell’accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sempre più spesso finiscono in Procura a causa di certificati contraffatti, corsi mal eseguiti, operai in cantiere con in tasca documenti falsi.

Gli organi di vigilanza e la magistratura (autorità competenti) possono quindi, al fine di valutare l’adeguatezza della formazione fornita ai soggetti del sistema aziendale richiedere all’organismo paritetico presente in attestato, copia della documentazione obbligatoria per l’emissione della certificazione del percorso formativo.

Una interessante sentenza (Cassazione Penale, Sez.VII, 17 aprile 2019 n.16715) ha messo in luce il problema della non veridicità della documentazione di salute e sicurezza e, in particolare, sulla questione relativa ai falsi attestati di formazione.

La direzione delle autorità competenti, nel caso in cui  risultasse la  falsificazione dell’attestato o dei loghi degli enti presenti, è di far ricadere il reato nell’ambito di tutela del art.480 c. p. relativo al falso in atto pubblico che ha mantenuto la rilevanza penale, a differenza del falso in scrittura privata depenalizzato in seguito all’entrati in vigore del D.lgs 7/2016, fermo restando la violazioni penali ascrivibili all’ 81/08 per formazione insufficiente e inadeguata che seguono l’iter di trasformazione degli illeciti penali in amministrativi contenuti nel D.lgs 758/94.

Le responsabilità penali per la condotta antigiuridica del falso sono a carico di chi ha presentato la certificazione alle autorità (datore di lavoro o suo delegato) e di chi ha prodotto materialmente il falso.

Ma le pene possono anche inasprirsi in caso di infortuni o decessi sul lavoro, che in questo caso fortunatamente non sono avvenuti. Se in seguito ad infortunio o un decesso, viene accertato che il datore di lavoro, non ha fornito la formazione necessaria, questi rischia l’incriminazione per omicidio colposo o lesioni colpose, e gli eventuali ENTI assicurativi e previdenziali possono in seguito rivolgersi in giudizio contro il datore di lavoro per il risarcimento dei danni riconosciuti al lavoratore.

Promuovere e rafforzare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro è un impegno e un compito per la tutela delle persone che lavorano, a volte in situazioni difficili: la promozione di una cultura della prevenzione è un fattore di vantaggio e valore competitivo per le imprese. Ma bisogna affidarsi a professionisti veri.