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Il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS): chi è, ruolo, compiti

Chi è il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esplica, in ambito aziendale, la funzione di garante dei diritti dei lavoratori alla sicurezza. La nomina dell’RLS avviene tramite elezione o designazione da parte dei lavoratori, con modalità diverse a seconda del numero dei dipendenti dell’azienda, secondo le seguenti modalità:

  • fino a 15 dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto da lavoratori al loro interno, oppure scelto fra le rappresentanze sindacali in azienda, se presenti, o individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del comparto produttivo;
  • con più di 15 dipendenti deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, mentre solo in assenza delle suddette rappresentanze è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

 Quanti Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza devono essere presenti nell’azienda?

Il numero minimo di RLS dipende dal numero di dipendenti dell’impresa, ma può cambiare a seconda di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, in base alle seguenti dinamiche:

  • 1 RLS nelle aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti;
  • 3 RLS nelle aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
  • 6 RLS in tutte le altre aziende o unità produttive, ossia nelle aziende con oltre 1.000 dipendenti.

 I compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Rappresentante per la Sicurezza ha accesso ai posti e ai luoghi di lavoro, inoltre questa figura professionale eletta o designata dai lavoratori o dalle rappresentanze sindacali in azienda ha accesso anche ad ogni documentazione aziendale relativa alla sicurezza dei lavoratori (registro infortuni, documenti sulla valutazione dei rischi, ecc.).

L’RLS è consultato preventivamente in ordine a qualsiasi programma, valutazione, nomina o designazione che abbia attinenza diretta con la sicurezza. In più, riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza, avverte il responsabile aziendale dei rischi individuati nel corso della sua attività, fa proposte in tema di prevenzione, formula le proprie osservazioni durante le ispezioni effettuate dagli Organi di Vigilanza e partecipa alle riunioni periodiche aziendali sulla sicurezza.

Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione sulla sicurezza, in occasione di significative variazioni del ciclo produttivo e delle condizioni di esposizione al rischio.

L’RLS può far ricorso alle Autorità competenti, qualora ritenga che le misure di prevenzione ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, inoltre non può subire pregiudizio per lo svolgimento della propria attività, disponendo altresì di tempo (permessi) e strumenti secondo quanto previsto dalle indicazioni contrattuali.

 Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto a ricevere, durante l’orario di lavoro, una specifica formazione per i compiti a lui affidati, così come definito dal citato Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, che prevede un minimo di 32 ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva, modulate sui seguenti contenuti:

  • principi costituzionali e civilistici;
  • legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
  • principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi;
  • individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
  • aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  • nozioni di tecnica della comunicazione.

Quando è obbligatorio il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura obbligatoria in tutte le aziende, infatti è necessaria la sua presenza in ogni impresa con almeno un dipendente, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Si tratta infatti di un diritto/dovere dei lavoratori, non di un obbligo del datore di lavoro né tantomeno dei lavoratori, infatti in caso di mancata nomina dell’RLS sia il datore di lavoro che i lavoratori stessi non subiscono alcun tipo di sanzione o provvedimento.

Cosa succede se non viene elettrico l’RLS?

Qualora i lavoratori non dovessero eleggere o designare il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 può essere individuato un RLS nella figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale o RLST.

L’RLST svolge le sue funzioni in tutte le aziende e le unità produttive del settore di riferimento o del territorio di competenza, in particolare dove non è stato individuato un RLS da parte dei lavoratori o della rappresentanze sindacali.

L’RLST può essere nominato in base agli accordi collettivi nazionali, attraverso accordi interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentativi a livello nazionale. In questo caso, i lavoratori di tali aziende contribuiscono al Fondo dell’INAIL a supporto della piccola e media impresa e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali.