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Qual è la professionalità richiesta al medico competente ex D.lgs. 626/94?

La professionalità richiesta al medico competente deve garantire ai clienti prestazioni con caratteristiche di qualità e quindi deve basarsi su:
specifiche conoscenze ed esperienze professionali dei danni e dei rischi correlati nei luoghi di lavoro;
adeguate conoscenze dei protocolli sanitari da attuare e dei sistemi diagnostici predittivi di alterazioni precoci per esposizioni a tossici industriali;
capacità informativa e formativa;
adeguate conoscenze in campo di psicologia del lavoro, organizzazione del lavoro, fatica mentale ed ergonomia;
adeguate conoscenze delle norme di prevenzione nei luoghi di lavoro.

La prevenzione primaria deve essere attuata mediante approcci multidisciplinari con le altre figure tecniche presenti in azienda; in taluni casi è possibile che sia necessaria la collaborazione di un medico competente per la valutazione del rischio (es. carichi pesanti, agenti biologici), pur non essendo indispensabile l’effettuazione di accertamenti sanitari periodici.

La prevenzione secondaria deve prevedere un forte impegno nella tutela psicofisica del lavoratore, come definito dal D.Lgs 626/94, tenendo conto del lavoro e delle condizioni nelle quali esso si effettua e dell’adattamento fisico e mentale dei lavoratori nello svolgimento delle attività a cui sono preposti.

Questi sono risultati perseguibili dal medico competente aziendale attraverso l’acquisizione di una raffinata esperienza e sensibilità nel rilevare i primi segni biologici e psicologici di esposizione a rischi in ambiente di lavoro (campo di analisi preclinica) e la capacità di affrontare le nuove situazioni di rischio individuate dall’osservazione scientifica (malattie correlate al lavoro).

Il D.Lgs 626/94 introduce importanti novità nel rapporto tra esperibilità dell’atto medico e salvaguardia dei diritti individuali e sociali; di seguito vengono brevemente analizzate alcune di queste novità:
indipendenza intellettuale del medico competente aziendale;
ricerca del consenso dell’atto medico cui il lavoratore è obbligatoriamente sottoposto e gestione dei dati anche in relazione all’emanazione del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 in materia di privacy e sicurezza dei dati;
espressione dell’idoneità alla mansione specifica.