Verifiche periodiche attrezzature di lavoro
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29/04/2011 il D.M. 11/04/2011, che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del D.Lgs 81/2008 (Testo unico della sicurezza), nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati cui può essere demandata l’effettuazione delle verifiche stesse.
Il provvedimento entra in vigore dal 28/07/2011 ad eccezione dell’Allegato III, entrato invece in vigore dal 30/04/2011 relativo alle modalità per l’abilitazione, il controllo ed l monitoraggio dei soggetti pubblici e privati incaricati delle verifiche, Per il datore di lavoro vige l’obbligo di sottoporre le attrezzature elencate nell’allegato VII al testo unico D.Lgs 81/08 a verifiche periodiche cosi come definito all’art. 71 della normativa stessa. Queste verifiche sono necessarie al fine di valutare lo stato di efficienza e conservazione con cadenza la cui periodicità è indicata nello stesso allegato.
Nel decreto scompaiono i Riferimenti all’Ispesl, ente soppresso le cui funzioni sono state assorbite dall’Inail che diventa l’ente di riferimento per l’effettuazione della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifIcHe periodiche successive alla prima da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta.
Il decreto individua dunque le modalità per l’abilitazione dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione di verifica si possono avvalere, e che verranno iscritti in un apposito elenco costituito presso l’Inail, le ASL o su base regionale. Si deduce quindi che come per l’effettuazione della verifica impianto messa a terra (cadenza biennale o quinquennale) qualora gli enti pubblici preposti non riescono a rispettare i tempi definiti dal decreto, il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati che sono riportati nell’elenco.
Si specifica che per quanto concerne i compensi, le tariffe degli enti privati non sono libere dal momento che è ammessa una oscillazione non superiore al 15% delle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e devono essere comunicate dal datore di lavoro al soggetto titolare della funzione. Tali tariffe sono determinate con decreto e finché non sarà emanato rimangono in vigore quelle attuali.
» Il D.M. 11 aprile 2011 e allegati I, II, III e IV