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Vademecum: verifiche su ascensori e montacarichi

Proponiamo la tabella seguente per chiarire i da farsi in materia di verifiche su ascensori e montacarichi:

AttrezzaturaTipo verificaResponsabile verificaPersonale incaricatoFrequenzaOggetto della verificaNormativa di riferimento
Ascensori / Montacarichi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica periodicaDatore di lavoroOrganismi abilitati; il verbale della verifica predisposto e rilasciato dagli organismi abilitati è equipollente al verbale rilasciato dagli organi ispettivi.Due anniOperazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto siano o meno in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente e se sia stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.D.P.R. 162/99

Art. 13

Verifica straordinariaDatore di lavoroOrganismo abilitati//– A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo.

– In caso di incidenti di notevole importanza.

– Nel caso siano apportate all’impianto le modifiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i).

D.P.R. 162/99

Art. 14

Verifica straordinariaDatore di lavoroOrganismo abilitatiEntro il termine di:

due anni dal 01.09.2009 per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964;

tre anni dal 01.09.2009 per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;

quattro anni dal 01.09.2009 per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991;

cinque anni dal 01.09.2009 per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.

Finalizzata all’analisi delle situazioni di rischio presenti nell’impianto, rischi che negli anni successivi dovranno essere assolutamente eliminati.

Detta verifica straordinaria per l’analisi dei rischi va effettuata una sola volta e il verbale risultante dovrà essere allegato al libretto di impianto diventandone parte integrante

Decreto 23 luglio 2009

Annullato da TAR del Lazio Sentenza 01/04/2010 n. 5413

ManutenzioneDatore di lavoroManutentori.Almeno ogni sei mesi per gli ascensori

ed per i montacarichi a Direttiva Ascensori (95/16/CE)

 

Verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici.

Provvedere alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.

L’esito dei collaudi e delle verifiche periodiche o di manutenzione devono essere annotati o allegati in apposito libretto.

D.P.R. 162/99

Art. 15

Almeno una volta all’anno per le piattaforme e  i montacarichi a direttiva Macchine (2006/42/CE) Verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici.

Provvedere alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.

L’esito dei collaudi e delle verifiche periodiche o di manutenzione devono essere annotati o allegati in apposito libretto.

Circolare MICA n. 157296 del 14/04/1997