Vaccinazioni: danni subiti vanno risarciti
Sì all’indennizzo per i danni da vaccino anche se il siero non è imposto ma semplicemente raccomandato dalla Stato o dalle Regioni. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7354 depositata nel marzo 2021, preso atto della pronuncia della Corte costituzionale n. 118/2020 (a cui era stata rimessa la questione), ha infatti definitivamente riconosciuto il beneficio economico, previsto dall’articolo 1 della legge 210/1992, a favore di un soggetto che aveva contratto il “lupus eritematoso sistemico” a seguito della vaccinazione “anti epatite A”.
Mentre il Paese è alle prese con l’ allarmismo derivante da presunti effetti negativi legati alla vaccinazione anti Covid-19, si registra una pronuncia della Corte di Cassazione che, come si suol dire, casca a pennello.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 7354/2021 depositata in data 16 marzo 2021, ha sancito un principio decisamente rilevante in tema di risarcimento del danno conseguente a vaccinazione non obbligatoria.
Il caso prende le mosse da un ricorso volto ad ottenere l’indennizzo previsto dall’art. 4 L. 229/2005.
La norma appena citata stabilisce che:
“Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.” (cfr. Legge n. 210/1992, Art. 1, primo comma).
La Corte ha riconosciuto, inoltre, il nesso causale tra la malattia denunciata dalla ricorrente e la vaccinazione, richiamando la Sent. n. 19365/2015 in tema di accertamento del nesso mediante CTU.
Il giudice di primo grado aveva ravvisato il nesso di causalità ma nulla aveva statuito sulla possibilità di riconoscere l’indennizzo in presenza di vaccinazioni non obbligatorie. La Corte di appello (in sede di rinvio), invece, dopo aver sottolineato che la vaccinazione era stata fortemente incentivata dalla Regione, ha affermato che non poteva farsi alcuna differenza tra l’iniezione “imposta” e quella “raccomandata,” e dunque al ricorrente spettava l’indennizzo.
Sì, dunque, all’indennizzo per i danni da vaccino anche se il siero non è imposto ma semplicemente raccomandato dallo Stato o dalle Regioni.