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Ultimi decreti su Scuole e Green Pass: le principali novità

Gli aggiornamenti introdotti dai recenti decreti del 10 settembre scorso (Decreto-legge n. 122 del 10 settembre 2021 e DPCM del 10 settembre 2021), in ambito scuole e green pass, hanno riguardato in particolare:

  • l’adozione della procedura semplificata ed informatizzata di verifica delle certificazioni parallela alla procedura di verifica “ordinaria” mediante l’app mobile VerificaC19;
  • l’ampliamento dei soggetti che dovranno esibire le certificazioni.

Quali certificazioni potranno essere verificate con la procedura semplificata?

Dal momento che la procedura sfrutta l’interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale per il rilascio delle certificazioni (DGC), essa potrà essere applicata per le certificazioni dei dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche statali.

Come funziona la procedura semplificata?

  • Il Dirigente scolastico accede su SIDI mediante le credenziali (user-id e password) di cui è già in possesso.
  • Il Dirigente scolastico accede all’area “Rilevazione sulle istituzioni scolastiche” e sceglie la nuova funzionalità “Verifica Green pass”.
  • Il Dirigente scolastico seleziona, mediante i rispettivi codici meccanografici, gli istituti principali statali di propria competenza, sulla base degli incarichi di dirigenza già registrati su SIDI.
  • Una volta selezionato il codice meccanografico della scuola il SIDI restituisce l’elenco dei nominativi dei docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio.
  • Il Dirigente dovrà selezionare i nominativi, tra quelli del personale in servizio presso l’istituzione scolastica, su cui vuole attivare il processo di verifica del green pass.
  • L’interoperabilità fra SIDI e DCG avviene in questo passaggio sulla base dell’elenco dei codici fiscali del personale docente e ATA selezionati dal Dirigente.
  • DCG restituisce per ogni codice fiscale l’informazione di validità o meno del green pass.
  • SIDI mostra a video la lista del personale con l’indicazione dello stato di validità del green-pass.

Come la procedura di cui sopra viene effettuata dai Dirigenti scolastici, o dai soggetti appositamente e formalmente delegati, per la verifica delle certificazioni del personale scolastico, analogamente avverrà il controllo dei certificati dei Dirigenti scolastici da parte dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali.


Quali misure di sicurezza sono state predisposte per la procedura semplificata?

  • La procedura viene garantita da protocolli di comunicazione sicura con mutua autenticazione SSL tra le piattaforme coinvolte;
  • La procedura avviene mediante un canale dedicato con apertura del firewall esclusiva per l’indirizzo/i IP da cui pervengono le richieste da SIDI;
  • Il trattamento delle informazioni descritte nel flusso è ridotto allo scopo della richiesta, valorizzando l’interfaccia utente dedicata ai soggetti verificatori, pertanto i dati transiteranno nelle varie interazioni tra i sistemi, senza che vengano resi persistenti a nessun livello;
  • per evitare eventuali abusi, le operazioni di verifica saranno oggetto di registrazione in appositi log applicativi, che tracceranno solo le seguenti informazioni:
    • Ufficio Scolastico Regionale/Istituzione Scolastica che ha attivato la procedura;
    • Esito della richiesta;
    • Numero codici fiscali verificati;
    • Data e ora di esecuzione della transazione.


Come avverranno invece i controlli dei soggetti “esclusi” dalla procedura semplificata?

Per tali soggetti si continuerà ad applicare la procedura di verifica “ordinaria” mediante l’app mobile VerificaC19. Gli ultimi decreti hanno ampliato la platea dei soggetti da verificare a “chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche ed universitarie” (compresi quindi ad esempio genitori, collaboratori e consulenti esterni), ad esclusione degli studenti non universitari. Un’importante e delicata novità riguarderà senza dubbio la verifica delle certificazioni dei soggetti esterni che accederanno alle strutture per ragioni di servizio o di lavoro, che dovrà essere effettuata, oltre che dagli istituti, anche dai rispettivi datori di lavoro.