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Timeline della legislazione delle attività soggette a prevenzione incendi e regimi autorizzatori intercorsi per l’esercizio delle attività (dal 1965 al 2011)

Negli ultimi anni si è verificata un’evoluzione della normativa antincendio che ha portato alla nascita di misure più consone e semplici da applicare, in particolare, tale evoluzione ha portato alla nascita del Decreto del presidente della Repubblica n. 151 del 1° agosto 2011, che abroga e sostituisce tutti i riferimenti normativi precedenti.

1965

La prima lista di attività soggette ai controlli ed alle visite di prevenzione incendi è stata identificata nel 1965 con il Decreto Ministeriale 27 settembre 1965 in attuazione della Legge 26 luglio 1965, n. 966. Il quale ha stabilito, all’Art. 4, che “i depositi e le industrie pericolose sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la periodicità sono determinati con decreto del ministro per l’interno, di concerto con il ministro per l’industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti”.

In seguito ai controlli effettuati dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ed accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, viene rilasciato il “certificato di prevenzione incendi” (C.P.I.), che dà validità pari alla periodicità delle visite.

1982

Il Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 modificazione del DM 27 settembre 1965, precedentemente citato, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

Definisce con un articolo unico che “I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all’esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del “Certificato di prevenzione incendi”, nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall’elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell’interno e dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, forma parte integrante del presente decreto.”

Inoltre, stabilisce che le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi hanno l’obbligo di richiedere il rinnovo del “C.P.I.” quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.

1984

Viene introdotto il Nullaosta Provvisorio (N.O.P.), un documento di autorizzazione utile a consentire alle numerose attività sprovviste del Certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco.

Tale documento è stato istituito con la Legge n. 818 del 07 dicembre 1984, in particolare, l’Art. 2 prevede che il comando dei VVF su richiesta dei titolari e previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni previste dai comandi stessi, rilascia il N.O.P. per consentire l’esercizio dell’attività.

1998

Emanato il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, prevedeva il mantenimento del regime di validità del Nullaosta Provvisorio. Inoltre, introduce la possibilità di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi richiedendo il “parere di conformità sul progetto” e con la richiesta di sopralluogo. Il progetto doveva dimostrare la rispondenza dell’attività alle norme e ai criteri di prevenzione incendi.

2005

Con l’introduzione del Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2005, viene stabilito il superamento del regime del N.O.P., ovvero a partire dal primo giugno del 2009 per l’esercizio dell’attività soggetta a prevenzione incendi è necessario il C.P.I.

2011

Viene introdotti il Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 “…semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi…”. La volontà del legislatore è chiara, ed è finalizzata a:

  • garantire adempimenti amministrativi proporzionali alla dimensione dell’impresa e al settore di attività;
  • eliminare autorizzazioni, licenze, permessi e procedure non necessarie;
  • estendere l’utilizzo dell’autocertificazione;
  • informatizzare adempimenti e procedure amministrative.

In sintesi, le attività riportate all’interno dell’Allegato I del presente decreto (80 attività), vengono suddivise in tre diverse categorie (A, B e C) secondo il livello di pericolosità crescente. Devono presentare al Comando VVF, prima dell’esercizio dell’attività, la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), corredata dalla documentazione specifica prevista dall’Art. 4 dello stesso Decreto.

Per le attività di categoria A e B sono previsti visita e controlli (anche a campione), a richiesta dell’interessato, ed in caso di esito positivo viene rilascia copia del verbale della visita tecnica.
Mentre, per quanto riguarda le attività di categoria C, sono previsti visita e controlli con conseguente rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.