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TEMPI DI LAVORO E RIPOSTI GIORNALIERI E SETTIMANALI NON SONO PIU’ MOTIVI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE

Il D.Lgs. 81/08 all’at. 14 aveva introdotto la possibilità di sospensione dell’attività imprenditoriale per 3 tipi di violazioni (si veda precedente articolo):
– il lavoro sommerso (o nero)
– reiterate violazioni della disciplina sul superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale
– gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro

Il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 pubblicato sulla G.U. n. 152 dello stesso giorno (e che prende quindi effetto immediato fermo restando la sua conversione in legge entro 60 giorni) prevede l’abrogazione della sospensione dell’attività imprenditoriale per le reiterate violazioni della disciplina sul superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. Infatti all’articolo 41 comma 11 e 12 recita:

Art. 41. – Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
[…]
11. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,».
12. All’articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o».

Lo stesso Decreto Legge abroga all’articolo 35 l’articolo 13 del D.M. 37/08:

Art. 35 – Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici
1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a)con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazione di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a)e b).
2. L’articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 è soppresso

Si ricorda che l’articolo 13 del D.M. 37/08 impegnava la parte venditrice di un immobile a garantirne la conformità degli impianti (elettrici e di riscaldamento).