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Sicurezza Covid e agenti di Polizia Locale

Con la circolare n. 9335 del 18 marzo 2020 del Ministero della Salute, vengono fornite le indicazioni necessarie per la gestione del rischio di contagio per gli agenti di polizia locale.

Il rischio di contagio per gli agenti di polizia locale e per il personale amministrativo deve essere valutato dal servizio di prevenzione e protezione aziendale attraverso il documento di valutazione dei rischi obbligatorio ai sensi del D.Lgs 81/08.  In linea generale, può essere assimilato a quello della popolazione, richiedendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e delle prassi previste dai protocolli di sicurezza delle amministrazioni pubbliche. Durante l’esercizio della propria attività, il personale dovrà essere munito di mascherina chirurgica e dei DPI specifici  per i quali tutto il personale dovrà ricevere apposita formazione sull’uso e smaltimento dei DPI.

Nell’effettuare i controlli dei veicoli, gli operatori avranno cura di avvicinarsi al conducente solo per farsi consegnare i documenti e poi allontanarsi con immediatezza onde distanziarsi di almeno un metro dal soggetto controllato e contestualmente operando in modo di essere costantemente coperti dal “copattugliante” secondo le consuete tecniche operative insegnate in occasione delle sessioni di addestramento.

Qualora si debba procedere a sottoporre all’alcol-test e/o drug test di un conducente l’operatore addetto dovrà indossare i guanti monouso e la mascherina di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 e si posizionerà lateralmente al soggetto controllato così da non essere investito da eventuali goccioline salivali e colpi di tosse rilasciati dal soggetto controllato in fase di soffiaggio nel misuratore.

Finito l’utilizzo gli operatori avranno cura di pulire le attrezzature con disinfettanti a base di cloro o alcol e di eliminare i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso secondo la normativa vigente, e di provvedere alla sanificazione dei DPI riutilizzabili.

Le rispettive amministrazioni provvedono alla pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali seguendo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020.

Gli operatori, nel caso di interventi a supporto del personale sanitario operante in caso di sospetta infezione da COVID-2019, avranno cura di limitarsi a garantire il contesto di sicurezza e l’operatività del personale sanitario, senza alcun intervento diretto sul soggetto con sospetta infezione. Eventuali azioni coercitive sul soggetto con sospetta infezione sono riservate a operatori, ovvero alle Forze di polizia che indossano idonei DPI (guanti monouso, mascherina di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2, tuta monouso) nonché il casco operativo con visiera calata.

Il personale amministrativo addetto agli uffici “Accertamenti e notifiche” avrà cura di seguire analoghe precauzioni nell’operare ed in particolare mantenersi a una distanza di almeno un metro dal soggetto interessato per la redazione degli atti amministrativi ed avendo cura di lavarsi le mani frequentemente e dopo ogni contatto interpersonale utilizzando acqua e sapone o prodotti disinfettanti a base di soluzioni alcoliche. Dovranno essere limitati al massimo gli spostamenti all’interno degli uffici; dovrà altresì essere contingentato l’accesso agli stessi da parte dell’utenza.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali del comando, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.