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Se viene trasferita la sede di un’impresa è necessario aggiornare il documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 626/94 ?

Nel caso in cui il datore di lavoro, successivamente all’assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi e di compilazione del documento di cui all’art. 4, comma 2, trasferisca la propria attività in altra sede, è tenuto ad aggiornare la valutazione dei rischi ed il documento pertinente, ai sensi dell’art. 4, comma 7 del D.lgs. 626/94, al fine di tener conto dei cambiamenti avvenuti, in particolare per quanto riguarda l’ambiente di lavoro.