Scade il 14 febbraio 2012 l’obbligo di completare la formazione RSPP e ASPP in regime transitorio
Come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 entro il 14 febbraio 2012 gli RSPP e ASPP che hanno usufruito del regime transitorio dovranno aver concluso il percorso formativo quinquennale di aggiornamento. E’ quanto prevede l’articolo 32 de D.Lgs 81/08 e costituisce un requisito indispensabile per mantenere l’incarico.
Secondo l’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, il percorso formativo è suddiviso in 3 moduli A, B e C e da corsi di aggiornamento a periodicità quinquennale. Il regime transitorio riguardava i soggetti già in carica all’epoca dell’entrata in vigore dell’accordo e prevedeva l’esonero dalla frequenza dei moduli A e B (grazie ad un riconoscimento dei crediti professionali pregressi); prevedeva però un obbligo di formazione a partire dal 14 febbraio 2007 ed il suo completamento dopo 5 anni quindi il prossimo 14 febbraio 2012.
Ricordiamo che gli aggiornamenti prevedono:
– 28 ore per gli ASPP indipendentemente dal settore ATECO di appartenenza
– 60 ore per gli RSPP appartenenti a macrosettori ATECO 3-4-5-7
– 40 ore per gli RSPP appartenenti a macrosettori ATECO 1-2-6-8 e 9
– 100 ore per gli RSPP appartenenti a macrosettori misti.