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Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio

Con circolare INAIL n. 24 del 09 settembre 2021 si forniscono chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro 3 giorni di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il cui accertamento è di competenza dell’INAIL.

Il datore di lavoro deve presentare all’INAIL la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. L’INAIL è tenuto a istruire il caso di infortunio non solo a seguito del certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e/o della denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore.

 La denuncia dell’infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

  • Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro ventiquattro ore dall’infortunio.
  • Se l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

La denuncia dell’infortunio ed il certificato medico trasmesso all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente, devono indicare:

  • generalità del lavoratore
  • giorno e ora in cui è avvenuto l’infortunio
  • cause e circostanze dell’infortunio
  • natura e precisa sede anatomica della lesione
  • rapporto con le cause denunciate
  • eventuali alterazioni preesistenti.

La denuncia di infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici predisposti dall’Inail. Invece, per i datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali, deve essere inviata tramite Pec alla Sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta.

Termine di scadenza: se trattasi di giorno festivo esso slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.

Per i casi di malattia-infortunio da Covid-19: l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’Inps, pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica.

Sanzione amministrativa pecuniaria: L’importo della sanzione per la violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, è da 1.290,00 a 7.745,00 euro.

Il pagamento sanzione “minima” estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa. Qualora il trasgressore o l’obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione entro il termine di quindici giorni, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta. Per la violazione dell’obbligo, la sanzione ridotta è di 2.580,00 euro.

Sono entrati in vigore obblighi previsti dall’articolo 18, del decreto legislativo 9 aprile 2008, in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi.

(www.inail.it/, www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/infortunio-sul-lavoro/datore-di-lavoro/denuncia-di-infortunio.html).

Applicazione delle sanzioni amministrative

In caso di denuncia omessa, l’accertamento dell’illecito presuppone:

  1. la ricezione da parte dell’Inail del certificato medico attestante un infortunio sul lavoro prognosticato non guaribile entro tre giorni con indicazione della denominazione del datore di lavoro o di altro soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e del relativo domicilio
  2. la mancata ricezione della denuncia di infortunio, decorso il termine di due giorni previsto dalla legge per l’adempimento dell’obbligo della denuncia
  3. la verifica dell’effettiva data di conoscenza dell’infortunio da parte del datore di lavoro o del soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e dei riferimenti del relativo certificato medico

Per le denunce tardive o omesse la contestazione dell’illecito deve essere notificata a pena di decadenza entro il termine di novanta giorni dall’accertamento di cui sopra (o trecentosessanta giorni per i soggetti residenti all’estero), accertamento che deve comunque essere completato nel minor tempo possibile.