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Responsabile del Servizione Prevenzione e Protezione (RSPP): quali sono gli obblighi del datore di lavoro

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ogni azienda deve dotarsi di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), che è la persona designata per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Questa figura viene nominata dal datore di lavoro e deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per organizzare e gestire tutta la parte del sistema aziendale appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi.

Obblighi del datore di lavoro

La funzione di RSPP può essere svolta direttamente dal datore di lavoro, con o senza verifica da parte di un tecnico, se si tratta di aziende artigiane o industriali, con un massimo di 30 lavoratori, e di aziende agricole, che occupano fino a 10 dipendenti e aziende della pesca fino a 20 lavoratori.

In queste ipotesi, il datore di lavoro ha il diritto di esercitare il ruolo di RSPP ma avrà l’obbligo di frequentare uno dei corsi di formazione di 16, 32 o 48 ore (in funzione dei rischi presenti), riguardante la sicurezza, e con l’impegno di aggiornamento periodico quinquennale.

Il datore di lavoro, inoltre, dopo averne constatato il possesso di specifiche capacità e determinati requisiti professionali, può nominare come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione anche un dipendente, purché in possesso della documentazione necessaria.

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32.

È consentita l’attribuzione dell’incarico ad una persona esterna all’azienda, anche in questo caso previo accertamento delle competenze tecniche e professionali richieste dalla legge sulla tutela della sicurezza. Se il datore di lavoro si avvale di un professionista esterno, quale responsabile della sicurezza, deve sempre organizzare il servizio di prevenzione e protezione, incaricando i relativi addetti.

L’Obbiettivo della sorveglianza sanitaria risulta essere la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:

  • Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.
  • Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi.
  • Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda

All’interno di un’azienda, quindi, la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade appunto l’obbligo giuridico del mantenimento dei livelli della stessa, è il datore di lavoro mediante la valutazione dei rischi.

Questo soggetto deve assolvere agli adempimenti previsti, ha quindi l’obbligo di evitare che probabili e possibili pericoli dovuti all’esercizio della sua attività possano tradursi in rischi, deve mettere ogni lavoratore nelle condizioni di utilizzare le attrezzature e le macchine eliminando o riducendo al minimo i rischi, fornendo gli strumenti idonei e assicurando la presenza di dispositivi di protezione individuale.

Anche in caso di appalto, il datore di lavoro ha la responsabilità di rispettare gli obblighi previsti dal decreto sulla sicurezza D. Lgs. 81/08.

Compiti del Servizio di prevenzione e protezione (SPP)

Ecco cosa sancisce l’art. 33 del D.Lgs 81/08 in merito ai compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione:

  • deve individuare i fattori di rischio, adottando le misure per la sicurezza degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa, sulla base della sua esperienza e delle sue conoscenze;
  • deve elaborare le misure di prevenzione e di protezione, con il relativo sistema di controllo
  • deve elaborare le procedure di sicurezza, proponendo i moduli di informazione e di formazione dei lavoratori e partecipando alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
  • non deve trascurare di fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie, creando un rapporto tra la gestione delle risorse umane e la sicurezza
  • collabora con il datore di lavoro e con il medico competente nella descrizione degli impianti, impostando le misure preventive e protettive, per poter procedere alla valutazione dei rischi aziendali e dei potenziali infortuni
  • presenta i piani formativi ed informativi per l’addestramento del personale.

Il RSPP collabora con il medico del lavoro e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) per la stesura del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) quando questo non può essere redatto dal datore di lavoro.

Bisogna ricordare che l’attuale Testo Unico ha evidenziato l’importanza di alcune figure professionali per dare un ulteriore supporto ai lavoratori di tutte le imprese. E tra queste figure assume notevole importanza il RLS, che è obbligatorio, in funzione dell’Art.47 del D. Lgs. 81/08, anche se la modalità di nomina varia in base alle dimensioni delle aziende. Infatti, mentre nelle aziende con un massimo di 15 dipendenti il rappresentante è eletto dai lavoratori, in quelle con più di 15 dipendenti esso è eletto all’interno dei rappresentanti sindacali.

Tra i principali compiti del RLS: la partecipazione sulla valutazione dei rischi; sulla nomina del responsabile e degli addetti dei servizi di prevenzione, tra cui il primo soccorso, l’antincendio, l’evacuazione e l’assistenza del medico; la comunicazione dei rischi durante il lavoro.

Risulta essere l’unico lavoratore a poter partecipare quando necessaria alla riunione periodica sulla scurezza Art.35.

In alcune aziende, a seconda delle dimensioni o della tipologia, il RSPP può essere affiancato da altri soggetti, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

Inoltre può essere presente in funzione dell’Art 49 del D.Lgs 81/08 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo (RLSP), inserito in quelle realtà aziendali che si creano quando una serie di aziende o cantieri si trovano ad operare nello stesso contesto.

Formazione del RSPP

Il decreto stabilisce che il RSPP deve aver frequentato dei corsi di formazione ed essere in possesso di un attestato che dimostri di aver acquisito una specifica preparazione.

Il D.Lgs 81/08 definisce al art.2 l’RSPP: Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

L’Accordo tra Stato-Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, approvato il 7 luglio 2016, individua la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.

Per diventare RSPP è necessario, come requisito, un percorso di studi non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione sulla prevenzione e analisi dei rischi.

Il D.Lgs 81/2008 contempla la formazione e i percorsi necessari che devono seguire i lavoratori. Attraverso la formazione s’intende insegnare ai lavoratori di aziende di qualsiasi codice ATECO le procedure finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi di lavorare, tenendo conto dell’intensità del rischio, che va da rischio alto, come nel cantiere, nel comparto chimico, nella sanità, nella gestione del gas e dei rifiuti o nei laboratori nucleari, fino al rischio basso, come nel caso degli impiegati, nel commercio e somministrazione, passando per il rischio medio, nell’agricoltura, pesca e trasporti.

Al termine dell’apprendimento delle competenze e dei criteri da seguire, dopo il superamento di un esame viene rilasciato il relativo certificato di partecipazione, che attesta la specializzazione sulla sicurezza.