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Rilascio dei provvedimenti di maternità

L’INL, con la nota n. 1550 del 13 ottobre 2021, chiarisce le procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum, di cui al D.Lgs. n. 151/2001.

L’INL ribadisce che:

  • Il presupposto necessario per l’astensione dal lavoro decorre dalla data di adozione del provvedimento stesso da parte dell’INL.

L’Ispettorato può disporre l’immediata decorrenza dell’astensione dal lavoro solo nel caso in cui il datore di lavoro produca una dichiarazione nella quale risulti, in modo chiaro e sulla base di elementi tecnici attinenti l’organizzazione aziendale, l’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni.

  • I giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto – al termine della fruizione dei 7 mesi decorrenti dalla data effettiva del parto (deve essere indicata la data effettiva del parto dalla quale decorrono i sette mesi di interdizione post partum ai quali sommare i giorni non goduti a causa del parto prematuro).