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Regole sui dispositivi di protezione delle vie respiratorie dal 1 maggio 2023

Il Ministero della Salute, il 28 aprile 2023, ha emanato una nuova ordinanza riguardante l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’interno delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. L’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie sarà esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture stesse. L’obbligo è esteso anche ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

La decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati e nelle sale di attesa resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria. Tuttavia, non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.

Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Inoltre, la decisione sull’esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l’accesso ai Pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle Direzioni Sanitarie e delle Autorità Regionali.

La nuova ordinanza prevede inoltre alcune eccezioni all’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, come per esempio i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

Infine, i responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma. La presente ordinanza produrrà effetti dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023 e si applicherà anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.