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Regola Tecnica Antincendio: Asili nido

Il 29 Aprile 2020 verrà applicata la nuova Regola Tecnica Verticale che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2020  di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 6 Aprile 2020 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido”, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs 8 Marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministero dell’Interno del 3 Agosto 2015.

La normativa è applicabile agli asili nido con numero di occupanti superiore a 30 che hanno come occupanti bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi.

Il provvedimento classifica gli asili in relazione alla massima quota dei piani. Le aree dell’attività sono classificate in base alla presenza di bambini o di uffici o servizi.

La valutazione del rischio di incendio deve tenere conto della vulnerabilità e delle capacità motorie, che non consentono di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, nonché delle condizioni di permanenza dei bambini nella struttura (es. in culla, nei lettini), soprattutto ai fini della progettazione del sistema di esodo e della gestione della sicurezza antincendio.

La Regola Tecnica Verticale prevede che nelle aree in cui sono presenti i bambini, l’affollamento sia pari al numero massimo di occupanti previsto. Inoltre, deve essere prevista segnaletica di sicurezza a pavimento finalizzata ad indicare le vie d’esodo fino al luogo sicuro in ogni condizione di esercizio dell’attività.

Viene prescritto che nel piano di emergenza si dovrà tenere conto dell’eventuale impiego di specifici ausili, anche carrellati, per l’evacuazione dei bambini e che tutto il personale addetto all’attività dovrà ricevere formazione antincendio specifica.

In particolare tutto il personale operante in asilo nido deve ricevere una formazione antincendio in classe di rischio medio ai sensi del DM 10.03.1998. Inoltre una quota parte non inferiore a 4 persone presenti ogni 50 bambini, oltre al corso antincendio medio rischio, dovrà anche svolgere esame di idoneità tecnica al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e quindi se in un asilo sono presenti un numero di persone superiore a 30 ma inferiore a 50 almeno 4 addetti dovranno conseguire attestato di idoneità tecnica presso i VVF, se il numero di persone è compreso tra 50 e 100 la quota di lavoratori con idoneità tecnica ai VVF deve essere almeno di 8 persone.

Infine, viene specificato che l’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme di livello IV. Rivelazione automatica estesa a tutta l’attività, sistema d’allarme con sistema EVAC, avvio automatico di sistemai di protezione attiva.