Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Recepimento del nuovo accordo stato-regioni: anche Piemonte ed Emilia-Romagna si allineano dopo la Lombardia

Dopo la Lombardia, anche Piemonte ed Emilia-Romagna hanno recepito l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.
L’Accordo, previsto dall’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, definisce durata, contenuti minimi e modalità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accorpando e aggiornando i precedenti accordi.

 

Il recepimento da parte delle Regioni costituisce un adempimento necessario per applicare sul territorio le nuove disposizioni contenute nell’Accordo, definendo le modalità organizzative e i riferimenti operativi per la gestione della formazione in materia di salute e sicurezza.

Il recepimento del nuovo ASR in Piemonte

Con la DGR n. 1413 del 23 luglio 2025, la Regione Piemonte ha approvato le “Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza” (Allegato B).
Il provvedimento:

  • recepisce integralmente l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025;
  • revoca il precedente recepimento del 2016;
  • punta sul contrasto alla formazione illegittima o di scarsa qualità, affidando agli uffici regionali competenti il compito di aggiornare e adattare le indicazioni operative;
  • non introduce modelli unificati di attestati o verbali, lasciando maggiore flessibilità, ma demandando eventuali aggiornamenti al dirigente responsabile del settore Prevenzione.

In sintesi, il Piemonte sceglie un approccio più snello e operativo, privilegiando linee guida generali e strumenti di controllo successivi.

Il recepimento del nuovo ASR in Emilia-Romagna

La DGR n. 1085 del 7 luglio 2025 segna il recepimento dell’Accordo da parte dell’Emilia-Romagna.
Il provvedimento approva due allegati fondamentali:

  1. Disposizioni attuative:
    • definiscono nel dettaglio i requisiti dei soggetti formatori (accreditamento regionale, esperienza triennale documentata in materia di salute e sicurezza);
    • prevedono procedure di autorizzazione formale per l’avvio dei corsi;
    • introducono modelli standardizzati di verbali di verifica dell’apprendimento e di attestati di frequenza.
  2. Disposizioni transitorie:
    • consentono la conclusione dei corsi avviati secondo le vecchie regole entro il 23 maggio 2026;
    • dopo tale termine, tutti i percorsi dovranno conformarsi alle nuove disposizioni.

L’approccio dell’Emilia-Romagna è quindi più strutturato e vincolante, con un sistema di regole e modelli uniformi, volto a garantire massima tracciabilità e qualità dei percorsi formativi.

Con i provvedimenti adottati da Piemonte ed Emilia-Romagna si delineano due modalità differenti di attuazione dell’Accordo Stato-Regioni: il Piemonte ha scelto un’impostazione più snella e centrata su indicazioni operative generali, mentre l’Emilia-Romagna ha introdotto un sistema più dettagliato e regolamentato.
In entrambi i casi, le Regioni hanno tradotto l’Accordo nazionale in strumenti applicativi propri, con approcci diversi ma orientati al rispetto delle nuove disposizioni.