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Radon in Regione Campania: la nuova Legge Regionale 13/2019

A seguito dell’emanazione della Legge Regionale n. 13 del 8 Luglio 2019 – “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso”, si riassumono i principali obblighi scaturiti dalla stessa.
La Regione Campania, in attesa del recepimento della Direttiva Comunitaria 2013/59/EURATOM, fissa livelli limite di esposizione al gas radon per le nuove costruzioni, per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria e per gli edifici esistenti di particolare tipologia (scuole e locali aperti al pubblico)

EDIFICI ESISTENTI

Per gli edifici esistenti sono fissati i livelli limite di riferimento:
a) per gli edifici strategici di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/m3, misurato con strumentazione passiva e attiva;
b) per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lettera a) e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/m3, misurato con strumentazione passiva.

Gli esercenti attività di cui ai punti a) e b), provvedono, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (15 OTTOBRE 2019), ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddivisa in due distinti semestri (autunno-inverno e primavera-estate) ovvero in più misure la cui somma sia pari ad un anno e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al Comune interessato e ad ARPA Campania della ASL di riferimento.
In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (15 GENNAIO 2021), il Comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.

NUOVE COSTRUZIONI

Per le nuove costruzioni e per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare la media annua di 200 Becquerel per metro cubo (Bq/m3), misurato con strumentazione passiva e attiva.